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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 207 del 25 febbraio 2025 del Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani, trasmessa con nota prot. n. 14285 del 26 febbraio 2025, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Sentenza Consiglio di Stato n. 2316 del 21/06/2024 – Giudizio R.G. 4387 – Verifica anomalia dell’offerta – Revoca determinazione dirigenziale n. 974 del 27/06/23 e della determinazione dirigenziale di riaggiudicazione n. 439 del 31/03/2023”; - della allegata e richiamata relazione del R.U.P. prot. n. 13048 del 21 febbraio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, finalizzato a consentire l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS- S.r.l.; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società -OMISSIS- S.r.l. il 29 aprile 2025: - della determinazione dirigenziale n. 290 del 13 marzo 2025 del Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani, mai trasmessa né notificata alla -OMISSIS- S.r.l., depositata nel presente giudizio in data 4 aprile 2025 dalla controinteressata -OMISSIS- S.r.l in sede di costituzione, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Subentro dell’impresa -OMISSIS-srl nella graduatoria finale dell’appalto – Aggiudicazione”; - della determinazione dirigenziale n. 453 in data 8 aprile 2025 del Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani, mai trasmessa né notificata alla -OMISSIS- S.r.l., depositata nel presente giudizio in data 8 aprile 2025 dal resistente Comune di Trani in vista della Camera di Consiglio del 9 aprile 2025, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Rettifiche parziali alla determinazione dirigenziale n. 207 del 25/02/2025 e alla determinazione dirigenziale n. 290 del 18/03/2025 per mero errore materiale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, finalizzato a consentire l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS- S.r.l.; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società -OMISSIS- S.r.l. il 1° luglio 2025: - della determinazione dirigenziale n. 764 in data 11 giugno 2025 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Trani, mai trasmessa né notificata alla -OMISSIS- S.r.l., depositata nel presente giudizio in data 16 giugno 2025 dal resistente Comune di Trani in vista dell’Udienza Pubblica del 9 luglio 2025, avente ad oggetto: “POR Puglia 2014-2020 – POC Puglia 2014-2020 “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani” – CUP: C79D17000160002 – CIG: 9751094952 – Subentro dell’impresa -OMISSIS- srl nella graduatoria finale dell’appalto. Avvenuta efficacia dell’aggiudicazione”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, finalizzato a consentire l’aggiudicazione della gara alla -OMISSIS- S.r.l.; - per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dal Comune di Trani con la -OMISSIS- S.r.l. in data 11 giugno 2025 – Rep. n. 4450, depositato nel presente giudizio in data 16 giugno 2025 dallo stesso resistente Comune di Trani in vista dell’Udienza Pubblica del 9 luglio 2025; - e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, previa esclusione della -OMISSIS- S.r.l., e riattivazione del contratto già sottoscritto con la -OMISSIS- S.r.l. in data 13 marzo 2024 – Rep. n. 4409 o sottoscrizione di un nuovo contratto o subentro nel contratto stipulato dal Comune di Trani con la -OMISSIS- S.r.l. in data 11 giugno 2025 – Rep. n. 4450 ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente ex artt. 121 e seguenti Cod. proc. amm..

Giustizia amministrativa202500490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che ha ritenuto incongrua l'offerta dell'impresa aggiudicataria per i costi della manodopera, revocato le precedenti aggiudicazioni e disposto il successivo affidamento alla seconda classificata, nonché gli atti di aggiudicazione, efficacia dell'aggiudicazione e il contratto stipulato con la seconda classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una gara telematica, da aggiudicare al prezzo più basso, per il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue del depuratore di Trani. L'impresa ricorrente, originariamente aggiudicataria con un ribasso del 29,69% e con costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante, aveva già ottenuto una rinnovata aggiudicazione dopo una prima verifica dei giustificativi. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2025, il Comune ha riattivato il procedimento di verifica della congruità dell'offerta, con particolare riguardo ai costi della manodopera e ad alcune voci relative ai materiali. Il RUP ha ritenuto i giustificativi incompleti e non idonei a dimostrare la sostenibilità dell'offerta; il Comune ha quindi adottato la determinazione n. 207/2025, successivamente rettificata, revocando le precedenti aggiudicazioni e procedendo all'aggiudicazione in favore della seconda classificata. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la nullità della determinazione per errori nell'indicazione degli estremi delle sentenze e degli atti revocati; la violazione degli artt. 95, comma 10, e 97 del d.lgs. n. 50/2016; la confusione tra verifica dei costi della manodopera e verifica dell'anomalia; l'illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza dell'istruttoria e della motivazione; l'omessa considerazione del fatto che le tabelle ministeriali costituirebbero soltanto un parametro e che l'eventuale scostamento sarebbe stato coperto dall'utile d'impresa; nonché la violazione del contraddittorio procedimentale. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivi di aggiudicazione, rettifica ed efficacia dell'aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Gli errori contenuti nella determinazione n. 207/2025, relativi al numero della sentenza del Consiglio di Stato e agli estremi della precedente determinazione di riaggiudicazione, sono stati qualificati come meri errori materiali, riconoscibili dalla lettura complessiva dell'atto e comunque non riconducibili alle ipotesi tassative di nullità dell'art. 21-septies l. 241/1990. Gli errori sono stati inoltre rettificati dalla determinazione n. 453/2025, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse relativamente a tale profilo. Nel merito, il TAR ha ritenuto vincolante la portata conformativa della sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2025, che aveva imposto alla stazione appaltante di rinnovare la verifica della congruità dell'offerta senza sostituirsi al potere discrezionale dell'amministrazione e valutando l'idoneità dei giustificativi già prodotti quanto ai costi della manodopera, ai materiali, ai preventivi e alla documentazione allegata. La stazione appaltante non poteva utilizzare nuova documentazione giustificativa presentata dopo la sentenza d'appello; correttamente, quindi, il RUP ha ritenuto inutilizzabili i nuovi preventivi e il libro dei cespiti. Il richiamo all'utile d'impresa è stato ritenuto privo di rilievo nella specifica vicenda, perché non poteva superare i limiti conformativi fissati dal giudicato. Il giudizio di anomalia e la verifica dei costi della manodopera rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla logicità, ragionevolezza, adeguatezza dell'istruttoria e assenza di errori macroscopici, senza possibilità per il giudice di effettuare una propria autonoma verifica della congruità dell'offerta o di sostituirsi alla stazione appaltante. Nel caso concreto, le valutazioni del RUP sulle sedici voci di costo indicate dalla stessa impresa sono state ritenute ampie, puntuali, esaustive e non palesemente incongrue, irragionevoli o erronee. I motivi aggiunti del 29 aprile 2025 sono stati respinti quanto alla rettifica della determinazione n. 207/2025 e dichiarati in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli atti di aggiudicazione e alla rettifica della determinazione n. 290/2025. I motivi aggiunti del 1° luglio 2025, rivolti contro la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e contro il contratto, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell'infondatezza del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    La verifica dei costi della manodopera deve accertare la congruità e l'attendibilità dell'offerta quando l'operatore indica costi significativamente inferiori a quelli considerati dalla stazione appaltante.

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica dei costi della manodopera può confluire nella verifica dell'anomalia dell'offerta quando la stazione appaltante attiva il relativo subprocedimento; la valutazione resta espressione di discrezionalità tecnica.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Gli errori materiali nell'indicazione di numeri e date di atti non determinano nullità quando la volontà amministrativa sia ricostruibile senza equivoci e l'errore non rientri nelle ipotesi tassative di nullità.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra i motivi di ricorso, ma la sentenza non sviluppa una specifica ratio decidendi autonoma sul suo contenuto.

  • art. 122 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla declaratoria di inefficacia del contratto, domanda divenuta improcedibile a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • art. 124 c.p.a.

    È richiamato per il subentro nel contratto, già disposto dal TAR nella precedente sentenza e poi escluso dal Consiglio di Stato, che ha imposto la riedizione del potere amministrativo.

  • art. 2 c.p.a.

    È richiamato nella ricostruzione della sentenza d'appello, con riferimento ai limiti del giudice amministrativo rispetto all'autonomia valutativa della pubblica amministrazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel quadro della censura, esaminata dal Consiglio di Stato, relativa al rispetto del giusto processo e al divieto per il giudice di sostituirsi all'amministrazione.

Massime di principio

  • La verifica della congruità dei costi della manodopera può confluire nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta quando ricorrano i presupposti normativi o la stazione appaltante abbia attivato il relativo subprocedimento; la distinzione formale tra i due procedimenti non impedisce una valutazione coordinata dell'attendibilità complessiva dell'offerta.
  • La valutazione di anomalia e congruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per illogicità manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o inadeguatezza dell'istruttoria, ma non può compiere una propria autonoma verifica dei costi né sostituire il giudizio amministrativo con una diversa valutazione di merito.
  • Quando il giudice amministrativo annulla un precedente giudizio di congruità e ordina la riedizione del potere, la stazione appaltante deve attenersi ai limiti conformativi stabiliti dalla pronuncia, valutando gli elementi indicati dal giudice e senza estendere la verifica a nuova documentazione giustificativa se tale possibilità è esclusa dalla decisione.
  • Gli errori materiali nell'indicazione degli estremi di sentenze o provvedimenti non determinano la nullità dell'atto amministrativo quando la volontà dell'amministrazione sia comunque chiaramente ricostruibile dalla motivazione e dal contenuto complessivo dell'atto e l'errore sia emendabile mediante rettifica.
  • Il giudice amministrativo, riscontrata l'illegittimità della valutazione amministrativa di congruità dell'offerta, non può disporre direttamente l'esclusione del concorrente e l'aggiudicazione al secondo classificato quando ciò richieda una valutazione discrezionale riservata alla stazione appaltante; deve invece limitarsi all'annullamento e alla riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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