Sentenza n. 785/2026 - Napoli, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 c.p.a. - per la dichiarazione di illegittimità delle note prot. 8820/25 del 19 agosto 2025 e prot. 9257/25 del 2 settembre 2025, con cui sono state ritenute irricevibili le istanze di accesso presentate dalle ricorrenti in data 22 luglio 2025 e 6 agosto 2025 e per l'accoglimento delle suddette istanze di accesso, con conseguente ordine di rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di accesso relativi a due istanze concernenti documentazione sui rapporti tra direzione dei lavori, RUP e stazione appaltante, nonché il rapporto di verifica e il verbale di validazione del progetto esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., le note comunali che avevano ritenuto irricevibili o comunque respinto due istanze di accesso. La vicenda traeva origine dalla risoluzione del contratto di appalto per lavori di sistemazione idrogeologica, che il consorzio assumeva imputabile a errori e carenze progettuali e a contrasti con la direzione dei lavori e il RUP. Con la prima istanza del 22 luglio 2025 erano state richieste, in termini molto ampi, tutta la corrispondenza tra il direttore dei lavori, il capogruppo del raggruppamento progettista, il RUP e altri rappresentanti della stazione appaltante, nonché eventuali relazioni, pareri, verbali, ordini di servizio, annotazioni di cantiere, dimissioni del direttore dei lavori e atti relativi alla sua sostituzione. Con la seconda istanza del 6 agosto 2025 erano stati puntualmente richiesti il rapporto di verifica del progetto esecutivo e il verbale di validazione del 22 aprile 2022, dichiarando l’intenzione di utilizzare tali documenti per contestare giudizialmente la risoluzione del contratto. Il Comune ha sostenuto la genericità e indeterminatezza della prima domanda e, quanto alla seconda, l’assenza di un collegamento sufficientemente evidente tra documenti ed esigenze difensive. Il consorzio ha dedotto l’illegittimità dei dinieghi, sostenendo che le istanze erano motivate da esigenze difensive e che non era necessaria la formale indicazione dell’art. 22 della l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto relativamente alla seconda istanza. Quanto al diniego prot. 8820 del 19 agosto 2025, ha ritenuto legittimo il diniego perché la richiesta era indeterminata, esplorativa e riferita a un insieme non circoscritto di documenti, alcuni dei quali solo eventuali e non identificati quanto a consistenza, contenuto ed effettiva esistenza. L’indeterminatezza rifletteva anche l’incertezza dell’interesse ostensivo, non essendo adeguatamente specificato il rapporto tra la documentazione richiesta e la controversia. Una domanda siffatta avrebbe comportato un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Quanto al diniego relativo alla seconda istanza, il TAR ha riconosciuto il diritto di accesso difensivo: i documenti richiesti erano individuati puntualmente, risultavano nella disponibilità del Comune ed erano collegati alla dichiarata intenzione di contestare in giudizio la risoluzione del contratto e di far valere l’inadempimento della stazione appaltante. Il nesso di strumentalità necessaria era quindi sufficiente. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo l’assenza assoluta ed evidente del collegamento o il carattere pretestuoso e temerario dell’istanza. Il diniego è stato annullato per deficit motivazionale e il Comune è stato condannato a consentire l’accesso al rapporto di verifica e al verbale di validazione entro trenta giorni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Richiedono che l’istanza di accesso abbia a oggetto documenti specificamente individuati e sia sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale; non consentono richieste generiche o esplorative.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo è riconosciuto quando sussiste un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare, senza che debba essere anticipata la valutazione sulla decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l’assenza assoluta del collegamento o il carattere pretestuoso dell’istanza.
art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016
È indicato quale base normativa del provvedimento comunale di risoluzione del contratto di appalto, la cui legittimità il consorzio intendeva contestare.
Massime di principio
- L’accesso documentale non può riguardare una massa indeterminata di corrispondenza, atti eventuali o informazioni genericamente riferite a una vicenda amministrativa; il richiedente deve individuare la documentazione in modo sufficientemente preciso e circoscritto, altrimenti l’istanza assume natura esplorativa e si traduce in un inammissibile controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
- Nell’accesso difensivo, l’istante deve allegare e motivare il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti puntualmente richiesti e la situazione giuridica che intende tutelare, anche in vista di un giudizio non ancora instaurato.
- Quando il collegamento tra documenti richiesti ed esigenze difensive non è manifestamente assente e l’istanza non è pretestuosa o temeraria, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nel giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice investito di quel giudizio.
- La puntuale richiesta del rapporto di verifica e del verbale di validazione del progetto, accompagnata dalla dichiarata intenzione di contestare la risoluzione dell’appalto per errori progettuali, integra un interesse diretto e concreto all’ostensione e impone all’amministrazione di consentire l’accesso, se non ricorrono specifiche ragioni ostative.
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