Cassazione Civile, Sentenza n. 16108/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza e di un Processo Verbale di Constatazione, l'Agenzia notificava a Bianchi Metalli un avviso di accertamento per l'anno 2007 relativo a IRAP e IVA (e separatamente IRES), ritenendo sproporzionato il canone di locazione pagato per un capannone di proprietà di una società riconducibile allo stesso gruppo e determinando una ripresa a tassazione di costi e la ripresa dell'IVA indebitamente detratta. La società impugnava l'atto sostenendo la congruità del canone e producendo una perizia; la CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo il canone fuori mercato e valutando rilevante la natura di operazione tra parti correlate. In Cassazione la ricorrente lamentava (i) omesso esame delle circostanze comprovanti l'economicità e la congruità del canone (vizio di motivazione), (ii) omessa decisione su eccezioni sollevate in appello (art.132 c.p.c.), (iii) violazione del principio di neutralità IVA e (iv) mancato cumulo giuridico delle sanzioni (art.12 D.Lgs. n.472/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile una revisione del merito della valutazione delle prove, richiamando i limiti del sindacato di legittimità (art.360 n.5 c.p.c.) e confermando che la CTR aveva comunque valutato e motivato il rifiuto della perizia di parte, anche alla luce della natura di operazione tra soggetti riconducibili alla stessa compagine sociale. Sugli altri motivi la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché le questioni erano state sollevate solo in memorie depositate in secondo grado e non erano riconducibili alla causa petendi originaria né tempestivamente proposte come motivi aggiunti (art.24 D.Lgs. n.546/1992); dunque il giudice di appello non era tenuto ad esaminarle. Furono confermate le statuizioni di condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate: liquidazione delle spese in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito, e disposizione circa il versamento del c.d. doppio contributo ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato interpretato in senso restrittivo: la cassazione può censurare solo vizi motivazionali gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), non una diversa valutazione dei fatti di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato come base per censure di violazione di legge; la Corte ha valutato tali censure alla luce della tempestività e ammissibilità delle questioni sollevate.
art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La censura di omesso esame di eccezioni sollevate in appello è stata rigettata perché le doglianze rilevate non risultavano tempestivamente e formalmente introdotte nell'atto di appello ma solo in memorie successive, quindi non obbligavano il giudice di appello a motivare separatamente.
art. 24, D.Lgs. n. 546/1992
Norma citata per il divieto di introdurre nuovi motivi (motivi aggiunti) fuori termine: le questioni nuove sollevate in memorie successive che ampliano la causa petendi sono inammissibili.
art. 12, D.Lgs. n. 472/1997
Riferita dalla ricorrente in relazione al cumulo delle sanzioni; la Corte non è entrata nel merito perché la questione non era stata proposta tempestivamente e risultava inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Utilizzato per disporre l'obbligo del versamento del c.d. doppio contributo da parte della ricorrente, atteso l'esito negativo del ricorso.
Cass. S.U., 7.4.2014, n. 8053 (giurisprudenza)
Richiamata per l'interpretazione restrittiva dell'art.360 n.5 c.p.c.: la cassazione non può sindacare la sufficienza della motivazione se non in presenza di gravi anomalie.
Cass. sez. III, 10.6.2016, n. 11892 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare che il cattivo apprezzamento del potere di apprezzamento delle prove di merito non è vizio censurabile in cassazione, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
Cass. sez. V, 3.7.2015, n. 13742 (giurisprudenza)
Citata per il principio secondo cui nuove difese che ampliano la materia del contendere sono da considerarsi motivi aggiunti e sono vietate se non inserite nei termini e modi previsti.
Cass. sez. V, 16.7.2021, n. 20363 (giurisprudenza)
Richiamata a sostegno del principio di inammissibilità delle questioni introdotte tardivamente in memorie, quando non riconducibili alla causa petendi originaria.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è il luogo per rivedere la valutazione di merito sulle prove: contestazioni sulla valutazione tecnica dei fatti sono inammissibili salvo gravi vizi motivazionali evidenti nel testo della sentenza impugnata.
- La produzione di perizie e di elementi tecnici in appello può essere valutata e disattesa dal giudice di merito se motivatamente non convincenti; particolare attenzione è riservata alle operazioni tra parti correlate, che possono giustificare il disconoscimento di patti fuori mercato.
- Questioni introdotte solo tramite memorie depositate in secondo grado, non previste nell'atto di appello né tempestivamente proposte come motivi aggiunti, sono in genere inammissibili e il giudice d'appello non è obbligato ad esaminarle.
- Il principio di neutralità dell'IVA e la disciplina sul cumulo delle sanzioni devono essere sollevati tempestivamente e con le formalità processuali richieste per poter essere esaminati dal giudice; l'omessa tempestiva deduzione comporta perdita della possibilità di ottenere un esame di merito.
- In contestazioni di canoni di locazione tra parti correlate l'Amministrazione può utilizzare dati statistici (es. OMI, osservatori camerali) come elementi di valutazione; il contribuente deve fornire prove concrete e congruenti per dimostrare la reale economicità dell'operazione.
- La soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese e, se previsti i presupposti, anche il pagamento del doppio contributo ex D.P.R. n.115/2002.
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