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Sentenza

Sentenza n. 2785/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio del Comune di Favignana sulle istanze di accesso documentale del 20 e 23 aprile 2026, relative agli interventi PNRR per la realizzazione di un dissalatore e di reti idriche a Marettimo; era inoltre impugnato il decreto assessoriale che aveva espresso parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale, ma la decisione qui riportata riguarda la domanda incidentale di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, contestando il parere favorevole espresso con decreto assessoriale del 10 marzo 2026 sulla valutazione di incidenza ambientale di livello II relativa agli interventi PNRR per il dissalatore e le reti idriche di Marettimo, hanno proposto anche domanda incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Comune sulle istanze di accesso del 20 e 23 aprile 2026. Le richieste riguardavano documenti progettuali e ambientali, atti delle conferenze di servizi, elaborati e atti del possibile procedimento espropriativo relativo a particelle di proprietà di uno dei ricorrenti, titoli autorizzativi e documenti sull'avvio dei lavori. Dopo l'ordinanza del 3 luglio 2026, che aveva chiesto di precisare per quali atti permanesse l'interesse, i ricorrenti hanno individuato ulteriori documenti. Il Comune non aveva dato riscontro alle istanze. I ricorrenti hanno sostenuto la necessità di acquisire documenti specifici per verificare i profili di illegittimità già dedotti nel ricorso principale.

La decisione

La domanda di accesso è stata accolta solo in parte. Il TAR ha ritenuto inammissibili, perché massive, generiche e sostanzialmente esplorative, le richieste relative a complessi indeterminati di documenti individuati ai punti 4, 7, 11, 14, 21, 29 e 30 della memoria, non sufficientemente circoscritti quanto a consistenza, contenuto e pertinenza rispetto alla posizione dei richiedenti. Ha inoltre respinto la domanda per documenti indicati nella memoria del 30 luglio 2026 ma non compresi nelle istanze originarie del 20 e 23 aprile 2026. Ha invece riconosciuto un interesse concreto e attuale, nonché la strumentalità rispetto alla tutela della posizione giuridica dei ricorrenti, per i documenti originariamente richiesti e specificamente elencati ai punti 1, 3, 5, 10, 12, 13, 15-20 e 22-28 della ricostruzione in motivazione. Ha quindi ordinato al Comune di Favignana di consentirne la visione e l'estrazione di copia entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese della fase sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto quindi che la domanda ex art. 116 c.p.a. proposta debba essere accolta nei limiti esposti;

    La tutela contro il silenzio sull'accesso consente al giudice di ordinare l'ostensione nei limiti dei documenti specificamente richiesti per i quali sia accertato un interesse concreto e attuale.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Come noto, infatti, l’accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non può riguardare un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce con certezza la consistenza, il contenuto e, soprattutto, la pertinenza rispetto alla condizione del richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990

    È inammissibile l'istanza di accesso che chieda una massa indeterminata di atti senza identificarli con sufficiente precisione e senza chiarirne la pertinenza rispetto alla posizione del richiedente, perché assume carattere esplorativo.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso documentale deve individuare in modo sufficientemente preciso e circoscritto i documenti richiesti e chiarirne la pertinenza rispetto alla posizione del richiedente; è inammissibile una richiesta esplorativa riferita a un insieme indeterminato di atti, di consistenza e contenuto non conosciuti.
  • L'accesso può essere ordinato per i documenti specificamente individuati quando il richiedente dimostri un interesse concreto e attuale e la strumentalità della loro acquisizione alla tutela della propria posizione giuridica.
  • Nel giudizio sull'accesso, la domanda non può essere estesa a documenti che non erano compresi nelle istanze amministrative originarie: la successiva indicazione di nuovi atti non consente di ottenerne l'ostensione in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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