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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21075/2016 del 19/10/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Il coltivatore diretto, proprietario di un fondo confinante con un immobile acquistato dalla resistente con atto di data omessa nel testo, aveva chiesto il riscatto agrario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova della qualità di coltivatore diretto; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 490/2014 depositata il 5 settembre 2014, aveva confermato il rigetto rilevando che, pur essendo stati provati gli altri requisiti, non era stata dimostrata la mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente la compravendita. La visura catastale prodotta indicava gli immobili intestati alla data della visura, ma non le eventuali vendite anteriori; un’ulteriore visura ipotecaria, relativa alla sola provincia di Perugia, era stata prodotta tardivamente in appello. Con il primo motivo del ricorso principale, il coltivatore deduceva la violazione dell’art. 167 c.p.c.: essendo stata generica la contestazione della convenuta, sosteneva di essere esonerato dalla prova dei requisiti del riscatto. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 157 c.p.c., sostenendo che una consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello aveva accertato la mancata vendita nel biennio e che la nullità relativa dell’accertamento non era stata eccepita. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., contestando la valutazione delle visure e lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato una visura del 2003. La resistente, con ricorso incidentale, censurava la compensazione delle spese del giudizio d’appello, motivata con il richiamo all’equità e alle ragioni della decisione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha chiarito che il giudice deve verificare d’ufficio la sussistenza delle condizioni legali del riscatto agrario, ma che il principio di non contestazione può esonerare dalla prova soltanto quando i fatti costitutivi siano stati allegati in modo puntuale e analitico. Poiché il coltivatore aveva genericamente allegato il possesso dei requisiti, la generica contestazione della resistente era idonea a lasciare a suo carico l’onere probatorio; la consulenza tecnica non poteva sostituire l’onere di prova della parte, e la valutazione dell’inidoneità della visura del 2005 non era sindacabile in sede di legittimità. La visura del 2003, relativa a un solo immobile, non dimostrava l’assenza di vendite riguardo agli altri eventuali immobili; la tardività della visura ipotecaria non era stata impugnata. È stato altresì rigettato il ricorso incidentale: la compensazione delle spese d’appello rientrava nella discrezionalità del giudice secondo il testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis e la motivazione, riferita alle ragioni della decisione e all’equità, non risultava palesemente illogica. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Pertanto, in tal caso, anche una generica contestazione del convenuto è idonea a far permanere gli oneri probatori in capo all’attore che ha a sua volta genericamente dedotto il possesso dei requisiti stessi.

    La non contestazione può determinare l’esonero dalla prova solo se i fatti costitutivi sono stati allegati in modo specifico e dettagliato. Se l’attore allega genericamente i requisiti del riscatto agrario, anche una contestazione generica mantiene a suo carico l’onere della prova.

  • L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8

    In conclusione, per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore del nuovo art. 167 c.p.c., il coltivatore di fondo rustico, che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, intenda esercitare il retratto agrario e genericamente alleghi in citazione il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche in presenza di una generica contestazione da parte del convenuto sulla sussistenza degli stessi, ha l’onere di provare il possesso di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza.

    I requisiti soggettivi e oggettivi previsti per il riscatto agrario sono condizioni dell’azione da verificare anche d’ufficio; chi esercita il riscatto deve provarli, quando li abbia allegati genericamente, anche se la controparte li abbia contestati in modo generico.

  • art. 2697 c.c.

    In relazione alla prova della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del relativo diritto l’onere grava su chi lo esercita, a norma dell’art. 2697 c.c..

    L’onere di provare i presupposti del diritto di riscatto agrario grava sul soggetto che lo esercita.

  • art. 157 c.p.c.

    Si osserva che l’iniziativa autonoma dell’ausiliario del giudice non può sostituirsi all’onere probatorio gravante sulla parte per sanare così una mancanza probatoria in cui la parte è incorsa.

    L’attività autonoma del consulente tecnico d’ufficio non può supplire alla carenza di prova che incombe sulla parte.

  • art. 92 c.p.c.

    Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c., sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

    Per il testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o la motivazione sui giusti motivi sia palesemente illogica o inconsistente.

  • art. 111 Cost.

    l’art. 167 c.p.c., che comporta l’onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, in vista anche per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell’art. 111 Cost..

    La Corte richiama l’economia processuale, in rapporto all’onere delle parti di collaborare alla delimitazione della materia controversa mediante allegazioni e contestazioni specifiche.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    A seguito del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel riscatto agrario, i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge sono condizioni dell’azione che il giudice deve verificare anche d’ufficio; l’onere di provarne la sussistenza grava su chi esercita il diritto.
  • Il principio di non contestazione presuppone che la parte onerata abbia allegato i fatti costitutivi in modo puntuale e analitico. Se l’allegazione è generica, anche una contestazione generica è sufficiente a mantenere in capo all’attore l’onere della prova.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituirsi alla parte nell’assolvimento dell’onere probatorio né sanare una carenza di prova.
  • La valutazione di merito circa l’idoneità dei documenti a dimostrare un fatto non è riesaminabile in Cassazione quando sia logicamente motivata e non contraddittoria.
  • Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis alla controversia, la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione nei limiti indicati dalla decisione, tra cui l’imposizione delle spese alla parte totalmente vittoriosa o una motivazione palesemente illogica o inconsistente.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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