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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20107/2016 del 07/10/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (madre)

La controversia

Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Milano aveva confermato l’affidamento della figlia minore al Comune di Milano, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite paterne; aveva demandato ai servizi sociali la presa in carico della minore e la definizione di tempi per una più prolungata permanenza presso il padre, ponendo a carico di quest’ultimo un contributo mensile di 600 euro per il mantenimento. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3223/14 del 26 febbraio 2014, depositata il 25 agosto 2014, aveva respinto l’appello del padre volto a modificare l’affidamento, ridurre il contributo e ottenere la condanna della madre al risarcimento del danno per la condotta asseritamente ostativa alla funzione genitoriale. Aveva tuttavia incaricato i servizi sociali di monitorare la situazione, tenere conto di eventuali richieste della figlia sui rapporti con il padre e sostenere entrambi i genitori nel recupero della relazione. Con il primo motivo il padre ha denunciato la violazione dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 898/1970 e vizi motivazionali, sostenendo che la madre avrebbe ostacolato gli incontri in ambiente neutrale e gli interventi di sostegno psicologico, nonché avrebbe unilateralmente cambiato la scuola della figlia, e che i servizi sociali non avrebbero adeguatamente gestito la situazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 898/1970 e dell’art. 147 c.c., nonché vizi motivazionali, contestando la valutazione delle capacità contributive della madre e dei propri elementi reddituali ai fini dell’assegno di mantenimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge, perché non indicava specifiche argomentazioni idonee a mostrare il contrasto tra le statuizioni impugnate e le norme invocate. Quanto alla censura motivazionale, la Corte ha ritenuto che non fosse denunciabile la mera illogicità o contraddittorietà di una motivazione articolata e completa e che non fosse stato omesso l’esame di fatti decisivi: l’iscrizione scolastica non risultava chiaramente rilevante per la decisione sull’affidamento, mentre la condotta materna relativa agli incontri e al sostegno psicologico, benché risalente, era stata riservata a un separato giudizio di responsabilità. La Corte d’appello aveva legittimamente concentrato la decisione sulla situazione attuale della figlia, ormai prossima ai quindici anni, che aveva espresso in modo chiaro e argomentato la propria indisponibilità a un riavvicinamento imposto e aveva chiesto che esso avvenisse spontaneamente, in seguito a una prova di sincero interesse paterno. Il regime confermato, con monitoraggio dei servizi sociali e sostegno a entrambi i genitori, era volto a tutelare l’interesse della minore e la sua autodeterminazione, evitando che incontri o percorsi terapeutici obbligati potessero pregiudicare ulteriormente la relazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la violazione di legge non era specificamente illustrata, non erano indicati fatti decisivi trascurati e le critiche alle valutazioni economiche non erano accompagnate da puntuali riferimenti alle risultanze probatorie contrarie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.600 euro, di cui 200 euro per spese; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

    La deduzione della violazione o falsa applicazione di legge in cassazione richiede, a pena di inammissibilità, non solo l’indicazione della norma, ma argomentazioni specifiche che individuino il contrasto giuridico della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per ciò che concerne l’impugnazione per vizi motivazionali della sentenza della Corte distrettuale deve rilevarsi che possono essere considerate, ai sensi del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclusivamente le censure relative all’omesso esame di fatti decisivi e discussi nel giudizio di appello e non anche quelle relative all’illogicità e contraddittorietà della motivazione luna volta che si riscontri, come nel caso in esame, l’esistenza di una motivazione articolata e completa da parte del giudice del merito che consenta di escludere quell’anomalia motivazionale, censurabile in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè.

    Il vizio previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non consente di censurare la mera illogicità o contraddittorietà quando la motivazione sia articolata e completa, salvo l’anomalia radicale che incida sull’esistenza stessa della motivazione.

  • L. n. 898/1970, art. 6, commi 2 e 3

    Si tratta di una decisione incentrata sulla valutazione dell’interesse della minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione e improntata a favorire quel recupero della relazione padre – figlia che secondo la valutazione della Corte di appello potrebbe essere ulteriormente pregiudicato dall’imposizione di mutamenti nel regime di affidamento e di percorsi terapeutici e incontri obbligati.

    Nelle decisioni sull’affidamento e sui rapporti tra genitore e figlio, la valutazione deve essere orientata all’interesse della minore e può valorizzarne la capacità di autodeterminazione, evitando misure coercitive che, nella situazione concreta, rischino di compromettere ulteriormente la relazione.

  • L. n. 898/1970, art. 6, comma 3

    Il motivo si risolve pertanto in una serie di critiche alle valutazioni della Corte di appello che, peraltro, non appaiono neanche confortate da una specifica indicazione (nei termini prescritti dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 8053 del 7 aprile 2014) delle risultanze probatorie contrarie alla ricostruzione delle capacità economiche delle parti effettuata dalla Corte di appello in relazione all’obbligo del D.C. di contribuire al mantenimento della figlia M..

    La contestazione in cassazione della valutazione del contributo al mantenimento non è sufficiente se si limita a criticare le conclusioni del giudice di merito senza indicare specificamente le prove contrarie e i fatti decisivi che sarebbero stati trascurati.

  • art. 147 c.c.

    Il motivo si risolve pertanto in una serie di critiche alle valutazioni della Corte di appello che, peraltro, non appaiono neanche confortate da una specifica indicazione (nei termini prescritti dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 8053 del 7 aprile 2014) delle risultanze probatorie contrarie alla ricostruzione delle capacità economiche delle parti effettuata dalla Corte di appello in relazione all’obbligo del D.C. di contribuire al mantenimento della figlia M..

    La doglianza relativa all’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia deve individuare in modo specifico le risultanze probatorie contrarie alla valutazione delle capacità economiche operata in appello; mere critiche valutative non integrano un motivo ammissibile.

  • D.Lgs. n. 196/2003, art. 52

    Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dell’art. 13.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta in cassazione è inammissibile se, oltre a indicare le norme invocate, non spiega specificamente in che modo le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata siano incompatibili con esse.
  • Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è censurabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera illogicità o contraddittorietà di una motivazione articolata e completa, salvo un’anomalia che investa l’esistenza stessa della motivazione.
  • Nelle decisioni sui rapporti tra genitore e figlio, l’interesse del minore può richiedere di valorizzare la sua posizione e la sua capacità di autodeterminazione; non devono essere imposti cambiamenti dell’affidamento, incontri o percorsi terapeutici se, secondo la valutazione di merito, la coercizione rischia di pregiudicare ulteriormente il recupero della relazione.
  • La contestazione in cassazione della determinazione del contributo al mantenimento non può risolversi in una critica generica alle valutazioni economiche del giudice di merito: occorre indicare i fatti decisivi asseritamente omessi e le risultanze probatorie contrarie.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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