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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20654/2016 del 13/10/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conducente e assicurazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di risarcimento dei danni riportati da una minore che viaggiava come trasportata su un motoveicolo di proprietà e condotto da uno dei convenuti, in un sinistro verificatosi alle ore 00:10 in data omessa nel testo. Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza del 19 luglio 2011, aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 28 maggio 2013, aveva rigettato l’appello, ritenendo non provati i fatti costitutivi della pretesa. Con un unico motivo, le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Hanno sostenuto che le prove dimostravano la presenza della minore sullo scooter, la caduta del mezzo, le lesioni e il nesso tra lesioni e incidente, e che l’art. 141 non impone al trasportato di provare la responsabilità del conducente o la dinamica del sinistro. Hanno inoltre censurato come illogica, incongruente e contraddittoria la valutazione delle testimonianze.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure motivazionali e quelle concernenti la valutazione delle prove: la sentenza impugnata era stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., che consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione o l’incompleta valutazione delle prove; nel caso concreto la motivazione non era mancante né apparente. Ha ritenuto invece infondata la censura relativa all’art. 141 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2697 c.c.: il trasportato non deve provare le concrete modalità dell’incidente per individuare la responsabilità dei conducenti, ma deve comunque provare l’effettivo verificarsi del sinistro e il nesso causale tra questo e i danni. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda proprio per difetto di prova dell’accadimento del sinistro e della riconducibilità delle lesioni a un incidente stradale in cui la danneggiata fosse stata coinvolta come trasportata, non per mancata prova della dinamica o della responsabilità del conducente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si erano difesi. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento solidale, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 141 D.Lgs. 209/2005

    Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141 cit.

    Nell’azione diretta del terzo trasportato, non è necessario provare le concrete modalità del sinistro per individuare quale conducente ne sia responsabile; resta però necessario dimostrare che il sinistro è effettivamente avvenuto e che da esso sono derivati i danni dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.

    L’onere probatorio del trasportato che agisce ai sensi dell’art. 141 comprende la prova del danno, dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso causale tra l’incidente e il danno; non comprende invece la ricostruzione della dinamica finalizzata ad attribuire la responsabilità ai conducenti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Le ricorrenti avrebbero potuto denunziare soltanto l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", come previsto dal testo della norma applicabile ratione temporis, ovvero la mancanza assoluta di motivazione, senza che rilevi l’insufficienza di questa nè la mancata od incompleta considerazione di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

    Per le sentenze soggette al testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, la censura riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione né la mancata o incompleta considerazione di elementi probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo di ricorso, per la parte in cui richiama l’art. 360, n. 5, nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c., (la cui violazione non rileva affatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma, attenendo alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’esperimento dei mezzi di prova, può tutt’al più ridondare quale vizio ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5: cfr., tra le altre, Cass. n. 2707/04, n. 14267/06) non tiene conto della sostituzione del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

    La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando attiene alla valutazione dei risultati della prova, non costituisce di per sé violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; può rilevare, al più, nei limiti del vizio motivazionale ammesso dal testo applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    Il motivo di ricorso, per la parte in cui richiama l’art. 360, n. 5, nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c., (la cui violazione non rileva affatto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma, attenendo alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’esperimento dei mezzi di prova, può tutt’al più ridondare quale vizio ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5: cfr., tra le altre, Cass. n. 2707/04, n. 14267/06) non tiene conto della sostituzione del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

    La contestazione della valutazione delle prove non integra, per ciò solo, una violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; può essere esaminata soltanto entro i limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 83/2012

    A norma dell’art. 54, comma terzo, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’al agosto 2012): quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 28 maggio 2013.

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione; la Corte l’ha quindi applicata alla sentenza del 28 maggio 2013.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalle ricorrenti in solido l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il terzo trasportato che agisce ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 non deve provare la dinamica concreta del sinistro allo scopo di individuare la responsabilità dei conducenti, ma deve dimostrare l’effettivo accadimento dell’incidente e il nesso causale tra questo e i danni di cui chiede il risarcimento.
  • La censura relativa alla valutazione dei risultati delle prove non integra, per ciò solo, violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c. deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; quanto al vizio motivazionale, per le sentenze soggette alla riforma del 2012, rileva l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione o l’incompleta valutazione di elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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