Cassazione Civile, Sentenza n. 22232/2016 del 03/11/2016
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società era titolare di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico, scaduta il 19 dicembre 2001 e prorogata fino al 31 dicembre 2010. Dopo aver realizzato rilevanti opere di ristrutturazione, aveva chiesto il prolungamento sessantennale della concessione. Con nota del 24 dicembre 2009, la Regione comunicò che la concessione sarebbe scaduta il 31 dicembre 2010, che dal giorno successivo la società non avrebbe più potuto derivare e utilizzare le acque e che, alla scadenza, le opere funzionali sarebbero passate senza compenso allo Stato; dichiarò inoltre di voler esercitare la facoltà di immissione immediata nel possesso prevista dall’art. 25, comma 2, R.D. n. 1775/1933, con corresponsione del valore di stima del materiale in opera, e prospettò la rimozione delle strutture in caso di mancato consenso. La Regione precisò che la nota aveva natura informativa e non provvedimentale. La società impugnò la comunicazione davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, contestando che la Regione avesse anticipato la determinazione sulla scadenza prima della conclusione del procedimento per il prolungamento della concessione; denunciò inoltre violazione dei principi di legalità e buon andamento, illogicità per la mancata indizione tempestiva della procedura a evidenza pubblica e per il mancato ricorso alla prorogatio, incompetenza regionale in relazione all’acquisizione dei beni e illegittimità dell’intimazione a rimuoverli, anche perché insistenti su immobili di proprietà della concessionaria. Il TSAP respinse il ricorso. In Cassazione la società formulò due motivi: con il primo denunciò la nullità della sentenza per motivazione apparente, incomprensibile e in parte estranea alla controversia, in violazione dell’art. 132 c.p.c.; con il secondo lamentò omessa pronuncia sui motivi di ricorso, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La Regione propose ricorso incidentale contro il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo l’erronea interpretazione dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha rilevato che la motivazione del TSAP non rendeva comprensibile il percorso logico-giuridico seguito: la sentenza aveva respinto nel merito il ricorso pur qualificando l’atto come non lesivo e il ricorso come inammissibile per carenza di interesse; aveva richiamato un regime di prorogatio sine die estraneo alle questioni dedotte; e aveva svolto considerazioni sul diritto d’insistenza e sulla concorrenza senza collegarle alle censure della società. Non spettava all’interprete integrare con congetture una decisione priva di una ratio decidendi individuabile. Il vizio integra un error in procedendo e determina la nullità della sentenza. L’esame del secondo motivo e del ricorso incidentale è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale superiore delle acque pubbliche in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non espone in modo intelligibile le ragioni della decisione e non consente di controllare il percorso logico seguito dal giudice; tale anomalia comporta la nullità della sentenza.
art. 156 c.p.c.
In entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione
La nullità processuale per anomalia motivazionale rilevante deve risultare dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarla con gli atti e le risultanze processuali.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha dichiarato assorbito l’esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.
La sentenza non formula una regola interpretativa dell’art. 112 c.p.c.; il motivo relativo all’omessa pronuncia è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento della censura di motivazione apparente.
art. 3 c.p.a.
i provvedimenti decisori devono essere motivati in maniera chiara, applicandosi, in parte qua, le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali.
Le decisioni del TSAP devono essere motivate in modo chiaro; a tale scopo si applicano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile, espressive di principi generali.
art. 39 c.p.a.
i provvedimenti decisori devono essere motivati in maniera chiara, applicandosi, in parte qua, le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 3 c.p.a., quale base per l’applicazione alle sentenze del TSAP delle norme processuali civili sulla motivazione. La Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
art. 111 Cost.
l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione
La motivazione solo apparente, perplessa o incomprensibile costituisce un’anomalia motivazionale di rilevanza costituzionale e determina un error in procedendo che rende nulla la sentenza.
art. 335 c.p.c.
I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti, ex art. 335 c.p.c..
I ricorsi principale e incidentale proposti contro la medesima sentenza sono riuniti.
artt. 143 e 208 R.D. n. 1775/1933
i provvedimenti decisori devono essere motivati in maniera chiara, applicandosi, in parte qua, le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali.
Le disposizioni sono richiamate per fondare l’applicazione al giudizio davanti al TSAP delle norme del codice di procedura civile pertinenti alla motivazione delle decisioni.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, è composta da argomentazioni che non rendono percepibili le ragioni della decisione né consentono di ricostruire e controllare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione perplessa o incomprensibile è equiparabile a quella apparente se il vizio emerge dal testo della sentenza, senza necessità di raffrontarlo con le risultanze processuali; tale anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.
- Non è consentito all’interprete colmare una motivazione inidonea mediante congetture o argomentazioni ipotetiche: la ratio decidendi deve risultare dalla decisione stessa.
- La motivazione non è effettiva quando le argomentazioni sono incongrue rispetto alle questioni sottoposte al giudice o quando la decisione presenta statuizioni incompatibili, come il rigetto nel merito accompagnato dall’affermazione che l’azione è inammissibile per carenza di interesse.
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