Cassazione Civile, Sentenza n. 22607/2016 del 08/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazioni)
La controversia
I familiari di una persona deceduta mentre era alla guida di un motociclo in un incidente attribuito alla condotta colposa di due conducenti avevano ottenuto dal Tribunale di Milano il risarcimento dei danni, con condanna solidale dei conducenti e delle rispettive assicurazioni. Il Tribunale aveva liquidato € 188.962,53 al padre, € 102.500 al fratello, € 200.000 alla madre e € 20.468,47 per spese funebri e di sepoltura, detratto un acconto di Lire 200 milioni. In appello, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 30 novembre 2012, aveva riconosciuto gli interessi compensativi sulle somme liquidate, ma aveva respinto la richiesta di applicare il rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali a dieci anni, rilevando la mancanza di prova che i risarcimenti sarebbero stati investiti in tali strumenti e considerando adeguato il tasso legale. Con l’unico motivo di ricorso, i familiari hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1224, 2697 e 2727 c.c. Hanno sostenuto che, anche per i debiti di valore derivanti da illecito, il maggior danno da ritardo dovesse presumersi sulla base del rendimento free risk dei titoli di Stato decennali, senza prova dell’effettivo investimento e indipendentemente dall’appartenenza del creditore a categorie di risparmiatori o investitori; hanno inoltre contestato l’idoneità del rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi quale parametro dissuasivo dall’inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la correttezza del riconoscimento degli interessi compensativi, insieme alla rivalutazione, per ristornare sia la perdita di valore del credito sia la mancata disponibilità della somma tra il sinistro e la liquidazione, evitando di calcolare gli interessi sulla somma definitivamente rivalutata. Ha però ritenuto non pertinente il richiamo ai principi delle Sezioni Unite del 2008 sui debiti di valuta: la prova, anche presuntiva, del maggior danno e dell’impiego del denaro in operazioni più redditizie resta una questione di merito, e la Corte d’appello aveva accertato che tale prova mancava. I ricorrenti non avevano indicato quale prova avessero fornito e sollecitavano invece un automatismo risarcitorio non previsto. Non sussisteva violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.; l’art. 1224 c.c. non è applicabile alle obbligazioni di valore. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.200 per ciascun gruppo di controricorrenti, di cui € 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1224 c.c.
Nessuna violazione, infine, è prospettabile dell’art. 1224 c.c., posto che tale norma non trova applicazione nelle obbligazioni di valore.
L’art. 1224 c.c., relativo al maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, non si applica direttamente alle obbligazioni di valore derivanti da illecito.
art. 2697 c.c.
A fronte di siffatta motivazione, i ricorrenti nulla dicono circa la prova da loro fornita, pretendendo quasi che venga riconosciuto un automatismo risarcitorio “indipendentemente dalla prova fornita”, quasi come se si trattasse di una presunzione iuris et de iure; sicchè è palese che non sussiste alcuna violazione nè dell’art. 2697 c.c., nè dell’art. 2727 c.c., posto che la Corte di merito ha deciso la causa facendo applicazione delle regole sull’onere della prova.
Chi domanda un ristoro ulteriore fondato sul mancato impiego del capitale in investimenti più redditizi deve assolvere l’onere probatorio, anche mediante presunzioni; non opera un automatismo che sostituisca tale prova.
art. 2727 c.c.
A fronte di siffatta motivazione, i ricorrenti nulla dicono circa la prova da loro fornita, pretendendo quasi che venga riconosciuto un automatismo risarcitorio “indipendentemente dalla prova fornita”, quasi come se si trattasse di una presunzione iuris et de iure; sicchè è palese che non sussiste alcuna violazione nè dell’art. 2697 c.c., nè dell’art. 2727 c.c., posto che la Corte di merito ha deciso la causa facendo applicazione delle regole sull’onere della prova.
La prova presuntiva può essere utilizzata per dimostrare il maggior danno, ma non consente di affermarlo automaticamente senza una base probatoria valutata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 2697 e 2727 c.c., in relazione al computo degli interessi.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dai ricorrenti; la censura non è stata accolta perché la decisione impugnata ha correttamente applicato le regole sulla prova e ha escluso l’applicabilità dell’art. 1224 c.c. ai debiti di valore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In conseguenza del rigetto, la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata effettuata in conformità ai parametri del decreto ministeriale sopravvenuto.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni di valore da fatto illecito, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi assolvono funzioni distinte: la prima reintegra la perdita di valore del capitale, i secondi compensano la mancata disponibilità della somma per il periodo tra il fatto dannoso e la liquidazione. Il calcolo deve evitare che gli interessi decorrano sulla somma già definitivamente rivalutata.
- Il creditore che deduce un maggior pregiudizio da ritardato pagamento perché avrebbe investito il capitale in operazioni più redditizie deve provarne i presupposti; la prova può essere anche presuntiva, ma non è ammesso un riconoscimento automatico del maggior danno.
- La verifica dell’effettiva prova, anche presuntiva, dell’impiego del denaro in investimenti più redditizi rispetto al tasso legale è questione di fatto riservata al giudice di merito.
- I criteri elaborati per il maggior danno da ritardo nei debiti di valuta non fondano, per i debiti di valore, l’applicazione automatica di un parametro di rendimento prescelto dal creditore; in particolare, la richiesta del rendimento dei titoli di Stato decennali non può sostituire la prova del pregiudizio ulteriore.
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