Cassazione Civile, Sentenza n. 22626/2016 del 08/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore Audiotex)
La controversia
Una società fornitrice di servizi Audiotex aveva convenuto in giudizio la società telefonica per ottenere i compensi relativi al bimestre ottobre-novembre 2000 nell’ambito di un contratto stipulato il 20 dicembre 1995. La fornitrice lamentava che la controparte non avesse messo a disposizione i dati necessari per emettere correttamente la fattura e non avesse pagato i corrispettivi. Il Tribunale di Roma, dopo aver esaminato i documenti e disposto una consulenza tecnica sul volume del traffico, condannò la società telefonica a pagare Euro 295.763,55 oltre interessi; respinse la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibile l’intervento autonomo di un terzo. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3327/2014 depositata il 20 maggio 2014, rigettò l’appello principale e quello incidentale, confermando la decisione. La società telefonica ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò la violazione dell’art. 1460 c.c.: sostenne che l’eccezione d’inadempimento e la sospensione dei pagamenti erano giustificate dall’anomalia e dalla presunta illiceità del traffico, nonché dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della fornitrice; contestò inoltre la valutazione secondo cui non era provato il mancato incasso presso gli utenti finali. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla fornitrice dimostrare il credito e la regolarità del traffico, anche in ragione della sospensione contrattuale dei pagamenti. L’accertamento di merito aveva quantificato il traffico anomalo in misura esigua rispetto al totale del bimestre e aveva rilevato che la società telefonica non aveva provato che i relativi importi non fossero stati fatturati agli utenti o da questi non pagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto all’art. 1460 c.c., ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito secondo cui il rifiuto di pagare non era proporzionato all’inadempimento contestato: il traffico anomalo accertato era esiguo rispetto al traffico complessivo e giustificava soltanto la decurtazione dei relativi importi, non la sospensione dell’intero pagamento. La Corte ha inoltre escluso, alla luce dell’istruttoria, la dedotta violazione della buona fede da parte della fornitrice. Quanto all’art. 2697 c.c., ha confermato il riparto dell’onere probatorio: in presenza dell’eccezione d’inadempimento, la società telefonica non aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento della propria difesa, in particolare che il traffico anomalo non fosse stato fatturato agli utenti o che i corrispettivi non fossero stati riscossi per tale ragione. La condanna al pagamento dei compensi, con gli interessi secondo la decisione di merito, resta quindi ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 900,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
Il giudice ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadempleti non est adimplendum deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2.
L’eccezione d’inadempimento richiede una valutazione comparativa e proporzionale degli inadempimenti e della loro incidenza sull’equilibrio contrattuale. Se l’inadempimento opposto è di scarsa importanza, il rifiuto di adempiere non è giustificato e contrasta con la buona fede.
art. 1455 c.c.
Il giudice ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadempleti non est adimplendum deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2.
La gravità dell’inadempimento va apprezzata in relazione all’interesse della controparte e concorre a stabilire se il rifiuto di adempiere opposto ai sensi dell’art. 1460 c.c. sia legittimo.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Nell’ambito di questa ricostruzione, peraltro, l’ulteriore violazione lamentata dell’art. 1460 c.c. per mancato rispetto dei canoni di buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. imputato a FI.L. Copyng, è del tutto infondata e comunque esclusa dall’istruttoria esperita.
La dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto deve trovare riscontro nell’istruttoria; nel caso concreto la Corte l’ha esclusa.
art. 2697 c.c.
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.
Chi agisce per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e la sua scadenza, allegando l’inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo. Se il debitore oppone l’eccezione d’inadempimento, allega l’inadempimento altrui, mentre il creditore deve dimostrare il proprio adempimento o che l’obbligazione non è ancora scaduta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di appello, aderendo integralmente alla decisione di prime cure, abbia sostenuto come l’eccezione di inadempimento mossa da Telecom avrebbe dovuto essere accompagnata da due concomitanti presupposti.
La disposizione è richiamata quale parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha respinto le doglianze sostanziali proposte ai sensi di tale motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul presupposto che la prova del fatto costitutivo del credito graverebbe in capo a Fi.l. Copyng Bank.
La disposizione è indicata come parametro processuale della censura di violazione di legge sul riparto dell’onere probatorio, censura che la Corte ha rigettato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
A seguito del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’applicare l’eccezione d’inadempimento, il giudice deve comparare gli inadempimenti e valutarne proporzionalità, gravità e incidenza sull’equilibrio sinallagmatico e sugli interessi delle parti; un inadempimento di scarsa importanza non giustifica il rifiuto di adempiere.
- Quando l’inadempimento dedotto è circoscritto a una parte limitata della prestazione, la sospensione integrale della controprestazione può risultare ingiustificata; in concreto, l’eccezione può giustificare soltanto la corrispondente decurtazione, secondo l’accertamento di merito.
- Nell’azione di adempimento, il creditore prova la fonte del diritto e la scadenza e allega l’inadempimento; il debitore prova il fatto estintivo dell’adempimento. Se il debitore solleva l’eccezione d’inadempimento, allega l’inadempimento della controparte e il creditore deve provare il proprio adempimento o la mancata scadenza dell’obbligazione.
- La valutazione dell’entità dell’inadempimento e l’interpretazione delle domande e delle eccezioni appartengono al giudice di merito; in cassazione la ricostruzione in fatto non è sindacabile quando la motivazione è priva di vizi logici.
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