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Sentenza

Sentenza del 28/04/2017 n. 10545 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2002-2008, sostenendo che gli immobili fossero inagibili, non ultimati e quindi concretamente inutilizzabili e incapaci di produrre rifiuti. Deduceva inoltre l'efficacia di un precedente giudicato sull'ICI del 2005, che aveva riconosciuto l'inagibilità degli stessi immobili, nonché la violazione delle regole sull'onere della prova e un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la detenzione di immobili regolarmente accatastati costituisce presupposto della TARSU e che l'esenzione per inutilizzabilità non opera automaticamente: il contribuente deve aver indicato tale condizione nella denuncia originaria o di variazione e deve averla provata mediante elementi obiettivi o idonea documentazione. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato formatosi sull'ICI possa vincolare il giudizio sulla TARSU, trattandosi di tributi diversi e strutturalmente distinti. C.C. è stato condannato a rifondere al Comune di Nettuno 3.000 euro per spese processuali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessori di legge e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1

    Il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La detenzione o occupazione di locali costituisce presupposto sufficiente per l'applicazione della TARSU, salva la prova di una specifica causa di esclusione.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti ... o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

    L'esenzione per inagibilità o inutilizzabilità richiede che la condizione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e sia riscontrata mediante elementi obiettivi direttamente rilevabili o idonea documentazione. Il giudice non può riconoscerla in via meramente presuntiva.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti che fondano l'esenzione o la riduzione della tassa grava sul contribuente che li invoca.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, ma la sua efficacia non si estende automaticamente a un diverso tributo, anche quando i fatti materiali siano analoghi.

  • Art. 324 c.p.c.

    La definitività della sentenza è necessaria per configurare il giudicato, ma tale giudicato deve comunque riguardare un rapporto e una questione giuridica rilevanti anche nel nuovo giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    La disposizione ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione dalla TARSU per inagibilità o inutilizzabilità non basta dimostrare che l'immobile non era concretamente utilizzato: occorre normalmente aver dichiarato tempestivamente tale condizione all'ente impositore e fornire prova oggettiva e documentale.
  • L'accatastamento e la disponibilità materiale dell'immobile possono far presumere la sussistenza del presupposto impositivo; spetta al contribuente superare tale presunzione con una prova specifica.
  • Un giudicato relativo a un tributo diverso, come l'ICI, non vincola automaticamente il giudice chiamato a decidere sulla TARSU, anche se riguarda gli stessi immobili e la medesima situazione di fatto.
  • Per contestare efficacemente un accertamento tributario è opportuno produrre denunce, comunicazioni all'ente, verbali, certificazioni tecniche e altri documenti contemporanei ai periodi d'imposta interessati.
  • La mancata indicazione preventiva della causa di esclusione può impedire il riconoscimento dell'esenzione anche quando l'immobile fosse effettivamente inutilizzabile; la disciplina concreta può tuttavia dipendere dalla normativa applicabile nell'anno e dai regolamenti comunali.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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