Cassazione Penale, Sentenza n. 47366/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/02/2023 che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 4‑bis e 47 dell'ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva omesso di considerare numerosi elementi positivi presenti negli atti: la nota dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata), la relazione di sintesi dell'istituto carcerario (atteggiamento critico, buona condotta e parere favorevole all'applicazione della misura), e la relazione dell'UEPE (disponibilità di concreta opportunità lavorativa). Il Tribunale aveva invece fondato il rifiuto soprattutto sulla gravità e recentità del reato e sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al rigetto dell'affidamento in prova. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa all'affidamento in prova e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo prevalente sulla gravità del reato e sui precedenti, trascurando e non valutando in contraddittorio i concreti elementi positivi emersi negli atti (relazione carceraria, nota dei Carabinieri, riscontro dell'UEPE), senza spiegare perché tali elementi dovessero ritenersi irrilevanti o subvalenti rispetto agli aspetti negativi.
Norme richiamate
ordinamento penitenziario, art. 4-bis
Riferimento richiamato nel motivo di ricorso; la Corte richiama il principio secondo cui, pur dovendo tenersi conto della natura e gravità del reato, la valutazione per le misure alternative non può limitarsi a tali aspetti e richiede un esame complessivo della personalità e della condotta attuale del condannato.
ordinamento penitenziario, art. 47
Richiamato nel gravame; la pronuncia sottolinea che l'applicazione delle misure alternative deve fondarsi su una motivazione completa che valuti sia elementi negativi sia positivi relativi alla personalità e alla prospettiva risocializzante del condannato.
d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 80, comma 2
citati nel provvedimento di primo grado come reati per cui il ricorrente è stato condannato
Gli articoli individuano i reati di cui il ricorrente è stato condannato; la Corte prende atto della gravità del reato come elemento di partenza ma richiama la necessità di valutare anche la condotta successiva e gli elementi positivi ai fini della prognosi.
Massime di principio
- La gravità e la natura del reato sono un punto di partenza obbligato ma non possono esaurire la valutazione per l'ammissione alle misure alternative: occorre esaminare anche la condotta carceraria e gli elementi positivi emersi negli atti.
- Il Tribunale di sorveglianza deve ponderare e motivare il rapporto tra elementi negativi (reato, precedenti, pendenze) e positivi (relazioni dell'istituto, riscontri dell'UEPE, assenza di legami mafiosi, disponibilità lavorativa, contesto familiare), spiegando perché eventuali elementi positivi risultino insufficienti.
- La mancata considerazione o il mancato confronto esplicito con elementi probatori favorevoli presenti negli atti può determinare l'annullamento del provvedimento di rigetto e il rinvio per nuovo esame.
- La disponibilità di lavoro esterno, il parere favorevole della struttura carceraria e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata sono fattori che rafforzano la prognosi favorevole e devono essere valutati concretamente nel bilanciamento degli interessi.
- Precedenti penali e pendenze processuali pesano nella valutazione ma non precludono automaticamente l'affidamento: è necessaria una valutazione prognostica complessiva e motivata sulla capacità di reinserimento.
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