Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27635/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a pena detentiva e pecuniaria per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda concreta riguardava il possesso e la conduzione di un ciclomotore ritenuto di provenienza delittuosa, con intervento della polizia e contestata fuga/resistenza del soggetto alla guida. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese da un teste di polizia giudiziaria, nonché l'insufficienza della motivazione sull'affermazione di responsabilità e sugli elementi costitutivi dei reati; si censurava in particolare la prova della consapevolezza della provenienza illecita del mezzo, l'assenza di denuncia di furto al momento dell'intervento, la mancata identificazione immediata del conducente e l'asserita mancanza di specificazione delle condotte integranti la resistenza. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo si contestavano il giudizio di bilanciamento delle circostanze, la quantificazione della pena per il reato satellite in continuazione, il riconoscimento della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 648, comma quarto, c.p., nonché il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte generico, in parte manifestamente infondato e comunque non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; ha applicato il criterio di resistenza quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di p.g., rilevando che la difesa non aveva indicato l'incidenza concreta dell'eventuale espunzione e che, comunque, tali dichiarazioni erano state ritenute prive di reale incidenza decisoria. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla sussistenza dei reati, perché dirette a una diversa lettura del compendio probatorio. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte di appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità della condotta e il valore del bene ricettato; inoltre, per la resistenza a pubblico ufficiale, l'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. esclude la tenuità quando il delitto è commesso contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e aspecifico: il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente; la pena per il reato satellite e la recidiva sono state reputate congruamente motivate; il mancato riconoscimento delle attenuanti speciali e dei benefici di legge è stato confermato, anche perché l'imputato aveva già fruito in passato della sospensione condizionale, poi revocata. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama anche il comma 3, n. 2, dell'art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità quando il fatto è commesso contro agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

  • art. 648 c.p.

    Delitto di ricettazione; la Corte conferma la valutazione di merito sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e sulla gravità del fatto.

  • art. 195 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dal teste di polizia giudiziaria; la Corte applica il criterio di resistenza e reputa la doglianza generica perché non ne dimostra l'incidenza decisiva.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una rilettura del materiale probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione e del giusto processo; la Corte ritiene motivata in modo sufficiente la decisione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa sia per la gravità intrinseca e il valore del bene ricettato, sia perché il delitto di resistenza è stato commesso contro agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state bilanciate in equivalenza con le aggravanti; il giudice di merito non deve motivare analiticamente ogni criterio, essendo il bilanciamento espressione di discrezionalità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La Corte conferma il diniego dell'attenuante per la ricettazione, valorizzando gravità della condotta, valore del bene, profitto e danno.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite in continuazione; la Corte ritiene congrua la quantificazione poco superiore al minimo edittale.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva; la Corte reputa adeguata la valutazione dei precedenti e della progressione criminosa.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per i criteri di commisurazione della pena; la Corte ritiene sufficiente la motivazione sul criterio di adeguatezza, trattandosi di pena non significativamente distante dal minimo.

  • art. 648, comma quarto, c.p.

    Richiamato quale attenuante speciale della ricettazione; negata per la non esiguità del valore del bene e per la gravità della condotta.

  • art. 337 c.p., comma 3, n. 2

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la resistenza è commessa contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni.

  • art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p.

    Preclude la dichiarazione di particolare tenuità del fatto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorrente deve indicare in modo specifico la sua incidenza decisiva sulla struttura motivazionale della sentenza; in mancanza, opera il criterio di resistenza e la censura è inammissibile o comunque irrilevante.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova lettura degli elementi di prova né a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, per la natura della condotta e il valore del bene offeso, l'offesa non sia di minimo rilievo; inoltre, per la resistenza a pubblico ufficiale, l'art. 131-bis c.p. non opera se il fatto è commesso contro agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente un ragionamento non manifestamente illogico.
  • La determinazione della pena non richiede una motivazione rafforzata quando la pena irrogata si colloca al di sotto o comunque non significativamente oltre il minimo o la media edittale, essendo sufficiente il richiamo alla congruità e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando i precedenti penali, valutati insieme alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, evidenzino una progressione criminosa e una maggiore pericolosità sociale.
  • Le attenuanti speciali e i benefici di legge possono essere negati quando la gravità del fatto, il valore del bene, il profitto conseguito e il precedente fallimento di misure premiali rendano non favorevole la prognosi sulla futura astensione dal reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazioneCause di non punibilitàMinacceRicettazione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fattoRecidivaContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.