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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del decreto del 27 settembre 2019 e notificato il 15 ottobre 2019, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- il 23 luglio 2018 avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di Palermo del 20 giugno 2018, notificato il 26 giugno 2018;

Giustizia amministrativa202401021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto del ricorso gerarchico e contro la sanzione disciplinare pecuniaria di 3/30 dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, nullità, omessa pronuncia, difetto di motivazione e di istruttoria. Nel merito ha lamentato la violazione degli artt. 31 del d.P.R. 737/1981 e 103 e 120 del d.P.R. 3/1957, nonché delle norme sul procedimento disciplinare, per l'avvio tardivo del procedimento e la violazione del principio di immediatezza della contestazione; ha dedotto inoltre l'inesistenza o insufficienza dei presupposti, il travisamento dei fatti, la carenza istruttoria e motivazionale, la violazione dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e tipicità delle sanzioni, nonché uno sviamento connesso alla propria attività sindacale. Ha contestato anche il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna alle spese. I fatti disciplinari risalivano al 19 ottobre 2017; la relazione di servizio era stata redatta il 26 ottobre 2017 e trasmessa il 28 ottobre 2017, mentre la contestazione degli addebiti, datata 13 aprile 2018, era stata notificata il 17 aprile 2018. L'Amministrazione aveva contestato grave negligenza in servizio e comportamento non conforme al decoro delle funzioni, irrogando poi la pena pecuniaria il 20 giugno 2018.

La decisione

Il CGARS ha accolto il primo profilo del primo motivo di appello, riformando la sentenza del TAR e annullando sia il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione disciplinare del Questore. Ha ritenuto violato l'art. 103, comma 2, del d.P.R. 3/1957, applicabile tramite l'art. 31 del d.P.R. 737/1981, perché la contestazione era intervenuta circa sei mesi dopo la conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione. Il principio di immediatezza ha natura relativa e non impone un termine fisso, ma richiede una contestazione ragionevolmente tempestiva, valutata in rapporto alla complessità degli accertamenti e alla necessità di tutelare la difesa dell'incolpato. Nel caso concreto i fatti erano semplici, già descritti nella relazione di servizio e non richiedevano accertamenti complessi; il carico di lavoro degli uffici e il successivo richiamo ai precedenti disciplinari non giustificavano il ritardo. Gli ulteriori motivi sull'art. 120 del d.P.R. 3/1957, sull'istruttoria, sulla motivazione, sulla proporzionalità della sanzione e sull'asserito attacco connesso all'attività sindacale sono stati dichiarati assorbiti. Il motivo relativo al risarcimento è stato respinto: il risarcimento non consegue automaticamente all'annullamento e richiede la prova di condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso. Inoltre, la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché formulata genericamente nel ricorso introduttivo e non integrabile mediante una memoria non notificata. Le spese del doppio grado sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 737/1981

    Rinvia all'art. 103 del d.P.R. 3/1957 per la disciplina della contestazione degli addebiti nei procedimenti disciplinari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 3/1957

    contestargli "subito" i fatti a lui addebitati

    Impone una contestazione ragionevolmente pronta e tempestiva, senza fissare un termine rigido; il ritardo deve essere giustificato dalla gravità dei fatti e dalla complessità degli accertamenti, nel rispetto del diritto di difesa.

  • art. 120 d.P.R. 3/1957

    La relativa censura è stata dichiarata assorbita a seguito dell'accoglimento della doglianza sulla tardività della contestazione.

  • art. 4, nn. 10 e 18, d.P.R. 737/1981

    Prevede le fattispecie disciplinari contestate, consistenti nella grave negligenza in servizio e nel comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 737/1981

    Costituisce la base normativa della pena pecuniaria irrogata al dipendente.

  • art. 2697 c.c.

    Si applica anche all'azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo: chi domanda il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della responsabilità e del danno.

  • art. 55, comma 7, c.p.a.

    Richiamato per la costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare della pubblica amministrazione, l'obbligo di contestare "subito" gli addebiti non stabilisce un termine fisso, ma impone una ragionevole prontezza, da valutare in concreto considerando la gravità dei fatti, la complessità degli accertamenti e l'effettivo svolgimento dell'istruttoria.
  • Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare rileva il momento in cui l'Amministrazione, considerata nel complesso dei suoi organi idonei a effettuare una prima valutazione dei fatti e ad attivare gli adempimenti conseguenti, ha acquisito conoscenza dell'infrazione e la possibilità di avviare il procedimento.
  • Un ritardo di circa sei mesi non è giustificabile quando i fatti disciplinari siano semplici, già compiutamente descritti in una relazione di servizio e non richiedano accertamenti preliminari complessi; il carico di lavoro degli uffici e il richiamo ai precedenti disciplinari del dipendente non sono sufficienti a escludere la violazione del principio di immediatezza.
  • Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dell'annullamento di un provvedimento amministrativo: il danneggiato deve allegare e provare condotta illecita, colpa, nesso causale, evento dannoso e spettanza del bene della vita o del pregiudizio risarcibile.
  • La domanda risarcitoria deve essere specificamente formulata e corredata dall'allegazione dei fatti costitutivi in un atto notificato; una memoria difensiva non notificata non può integrare una domanda risarcitoria generica contenuta nel ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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