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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06366/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e solo apparente, perché consisteva nella reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in appello, e non indicava un effettivo errore di diritto o un concreto travisamento rilevante in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito non avesse correttamente valutato gli elementi probatori e che il suo rapporto con il bene non consentisse di integrare il reato contestato, prospettando in sostanza una mera connivenza non punibile rispetto al furto presupposto commesso da un altro soggetto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproponeva censure già dedotte in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando i motivi non sono specifici, ma solo apparenti o meramente ripetitivi di censure già formulate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie di ricettazione è ritenuta integrata quando l'imputato abbia la materiale disponibilità della cosa proveniente da furto e non fornisca una plausibile giustificazione dell'origine del possesso, non essendo sufficiente la prospettazione difensiva di una mera connivenza non punibile con il furto presupposto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre doglianze già dedotte in appello.
  • La deduzione di violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione non è sufficiente se le censure restano generiche, apparenti o prive di una critica argomentata alla decisione di merito.
  • Ai fini della ricettazione, il possesso materiale della cosa proveniente da reato, accompagnato dall'assenza di una spiegazione credibile sulla provenienza del bene, può fondare il giudizio di responsabilità; la mera allegazione di una connivenza non punibile con il reato presupposto non è idonea, di per sé, a escludere la fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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