Cassazione Civile, Ordinanza n. 22154/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti da un'autovettura parcheggiata nei pressi di un condominio, in occasione di lavori di ristrutturazione dell'edificio che, secondo l'istante, avrebbero causato il pregiudizio. Il giudice di pace aveva accolto la domanda solo in parte, condannando il condominio al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. In appello, il tribunale ha invece ritenuto responsabile la ditta esecutrice dei lavori e ha riformato la decisione, rigettando la domanda contro il condominio e condannando l'originario attore alla restituzione di quanto percepito. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione dell'art. 343 c.p.c., sostenendo che non fosse necessario proporre appello incidentale per ottenere la condanna anche della ditta che aveva eseguito i lavori, perché tale domanda era stata già formulata nelle conclusioni di primo grado e riproposta in appello; si contestava inoltre la lettura del tribunale secondo cui la mancata proposizione di appello incidentale impediva l'esame della domanda verso il diverso soggetto. Con il secondo motivo si censurava la condanna alle spese di entrambi i gradi di merito, ritenuta consequenziale alla riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorrente non era stato totalmente vittorioso in primo grado: la domanda era stata solo parzialmente accolta nel quantum e, soprattutto, era stata espressamente respinta nella parte in cui mirava ad estendere la responsabilità alla ditta esecutrice dei lavori. Di conseguenza, il ricorrente era soccombente sul punto dell'individuazione del responsabile e avrebbe dovuto proporre appello incidentale per censurare tale statuizione. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che, una volta integrato il contraddittorio in appello nei confronti del condominio, la riforma della sentenza ha determinato la soccombenza dell'originario attore con corretta applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e legittima liquidazione delle spese in favore del condominio. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 343 c.p.c.
La parte solo parzialmente vittoriosa o soccombente su uno specifico capo della decisione deve proporre appello incidentale per rimettere in discussione la statuizione sfavorevole; la mera riproposizione è sufficiente solo per le questioni non accolte di una parte pienamente vittoriosa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
art. 346 c.p.c.
Le domande o eccezioni non accolte devono essere espressamente riproposte in appello per evitare la presunzione di rinuncia, ma ciò non sostituisce l'appello incidentale quando la parte sia soccombente sul capo deciso.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza; la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio di appello ha diritto alla rifusione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La parte che in primo grado non abbia conseguito una vittoria piena su un capo autonomo della decisione non può limitarsi alla riproposizione della propria tesi in appello, ma deve proporre appello incidentale per contestare la statuizione sfavorevole.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente soltanto per le questioni assorbite o non esaminate della parte pienamente vittoriosa; non vale quando vi sia una soccombenza, anche solo parziale, sul punto che si intende rimettere in discussione.
- Ai fini della regolazione delle spese, il principio di soccombenza opera in relazione all'esito finale del giudizio: la parte che risulti vittoriosa in appello ha diritto alle spese anche se in primo grado era rimasta contumace o non era stata correttamente evocata, purché il contraddittorio sia stato poi ritualmente integrato.
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