Cassazione Civile, Ordinanza n. 17328/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
La controversia
Un dirigente di prima fascia del Ministero aveva chiesto, davanti al Tribunale di Roma, l'accertamento dell'illegittimità del mancato conferimento di alcuni incarichi dirigenziali richiesti, nonché del conferimento di un incarico ritenuto illegittimo, con conseguente domanda risarcitoria per differenze retributive, danni ulteriori (anche biologico, esistenziale e all'immagine) e riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio. In primo grado e in appello le domande erano state respinte. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 3, del CCNL 12 febbraio 2010 per il personale dirigente Area I, sostenendo che, poiché il rapporto era cessato in una data ricompresa nel periodo di riferimento del contratto collettivo e comunque il contratto aveva efficacia retroattiva, dovevano essere applicati i benefici economici previsti dal CCNL anche al suo trattamento di quiescenza. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., dell'art. 62 del CCNL dirigenza Area I 2002-2005 e del D.M. MIBAC 31 luglio 2007, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale riconosciuto il danno da perdita di chance derivante dal mancato conferimento di incarichi dirigenziali che, secondo il ricorrente, erano altamente probabili e rinnovabili, anche in base alla priorità dei dirigenti di prima fascia e alla prassi seguita per altri candidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il CCNL 12 febbraio 2010, relativo al biennio economico 2008-2009, fosse applicabile anche al dirigente cessato dal servizio in un periodo compreso nel biennio cui il contratto si riferiva, perché il contratto prevedeva espressamente un campo di applicazione riferito al periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2009 e una disciplina retroattiva non limitata ai soli dipendenti in servizio alla data della stipula. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello e non aveva allegato gli elementi necessari per una valutazione comparativa della sua posizione rispetto agli altri candidati ai fini della perdita di chance. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento economico della dirigenza privatizzata; la Corte ha risolto la questione attraverso il coordinamento con la disciplina contrattuale collettiva applicabile nel periodo considerato.
art. 3, comma 3, CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.
La disposizione è stata interpretata come espressiva di efficacia retroattiva del CCNL anche nei confronti dei dirigenti già cessati dal servizio nel periodo di riferimento, senza distinzione tra personale in servizio e non in servizio alla data della stipula.
art. 1 CCNL 12 febbraio 2010, Personale dirigente Area I, biennio 2008/2009
Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
La Corte ha valorizzato la clausola di efficacia temporale del contratto per affermarne l'applicabilità ai rapporti cessati nel periodo coperto dal biennio economico, pur se il testo sia stato sottoscritto successivamente.
art. 1223 c.c.
Richiamato ai fini della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e da mancata attribuzione dell'incarico.
art. 1226 c.c.
Richiamato ai fini della liquidazione equitativa del danno lamentato dal ricorrente.
art. 62 CCNL Dirigenza Area I, Quadriennio 2002-2005
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rinnovabilità dell'incarico dirigenziale e la conseguente probabilità di conferma.
D.M. MIBAC 31 luglio 2007
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali e della priorità tra candidati.
D.M. MIBAC 16 maggio 2007
Richiamato dalla Corte nel descrivere i criteri di priorità allegati dal ricorrente a sostegno della pretesa probabilità di nomina.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, un contratto collettivo successivo alla cessazione del rapporto può applicarsi al lavoratore cessato se il testo negoziale attribuisce espressamente efficacia economica retroattiva al periodo cui il contratto si riferisce e non riserva i benefici ai soli dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione.
- Ai fini del riconoscimento del trattamento di quiescenza, rileva la clausola contrattuale che estende i benefici economici ai dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del biennio economico, anche se la sottoscrizione del CCNL è successiva alla cessazione.
- La domanda risarcitoria per perdita di chance derivante dal mancato conferimento di un incarico dirigenziale richiede che il candidato alleghi elementi idonei a una valutazione comparativa della sua posizione rispetto a tutti gli altri aspiranti, non essendo sufficiente censurare solo la posizione del candidato prescelto.
- Quando la motivazione del conferimento dell'incarico dirigenziale è mancante o illegittima, il giudice deve ricostruire ex novo la comparazione tra i candidati; ma il danneggiato deve comunque offrire un quadro fattuale idoneo a dimostrare una significativa probabilità di esito favorevole.
- La liquidazione del danno da perdita di chance presuppone la dimostrazione, almeno probabilistica, della concreta possibilità di conseguire l'incarico, da valutarsi sulla base della posizione del ricorrente e degli altri candidati coinvolti.
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