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Sentenza

Sentenza del 28/11/2019 n. 31085 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale contestando, principalmente: l'utilizzabilità nel processo tributario di informazioni provenienti dalla cosiddetta "lista Falciani", acquisite irregolarmente secondo il processo penale e successivamente distrutte; l'insufficiente motivazione per relationem dell'avviso di accertamento; l'applicazione della presunzione di evasione prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, anche a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; l'omessa valutazione dello scudo fiscale e di alcuni fatti relativi a titoli Telecom detenuti in Svizzera; l'omessa pronuncia su alcune censure e sui motivi riproposti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'illiceità dell'acquisizione dei dati nel processo penale non determina automaticamente la loro inutilizzabilità nel processo tributario, salvo specifiche preclusioni tributarie o violazioni di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Gli elementi della lista Falciani potevano quindi essere utilizzati come indizi, anche eventualmente come unico indizio se grave e preciso. La presunzione legale prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, non è retroattiva, ma l'Amministrazione poteva comunque provare l'evasione mediante presunzioni semplici. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione per relationem dell'avviso, poiché il processo verbale di constatazione, notificato al contribuente, conteneva o allegava gli elementi essenziali dell'informativa fiscale francese. Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché la decisione di merito implicava il rigetto delle questioni dedotte. Il contribuente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 8.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione o falsa applicazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti dal contribuente.

  • Art. 240 c.p.p.

    Riguarda l'utilizzabilità nel processo penale di documenti e materiali illecitamente formati o acquisiti. La relativa disciplina penale non si estende automaticamente al processo tributario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70

    Richiamato nell'ambito della contestazione sull'utilizzabilità dei documenti; la Corte ha escluso che le regole penali comportino automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi nel procedimento tributario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    Richiede che l'avviso di accertamento sia motivato. La motivazione può avvenire per relationem, purché il contribuente possa individuare e comprendere gli elementi essenziali degli atti richiamati.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Stabilisce gli obblighi di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. Il richiamo ad altri atti è valido se il loro contenuto essenziale è conoscibile dal contribuente, anche tramite allegazione o precedente notificazione.

  • D.L. n. 78 del 2009, artt. 12 e 13-bis, convertito dalla Legge n. 102 del 2009

    L'art. 12 introduce una presunzione relativa riguardo alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata; l'art. 13-bis disciplina lo scudo fiscale. La presunzione legale non è retroattiva, ma l'Ufficio può comunque dimostrare redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici gravi e precise.

  • D.L. n. 350 del 2001, art. 14

    Richiamato in relazione agli effetti dello scudo fiscale e all'opponibilità della regolarizzazione delle attività estere. La Corte ha ritenuto non dimostrato che lo scudo fiscale impedisse, nel caso concreto, l'accertamento basato su altri elementi presuntivi.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartisce l'onere della prova. L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, anche mediante presunzioni semplici; il contribuente deve fornire una prova contraria idonea.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Consente la rettifica del reddito delle persone fisiche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. La Corte ha precisato che anche un solo elemento può essere sufficiente se dotato di elevata valenza probatoria.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20; art. 220 disp. att. c.p.p.; artt. 2 e 654 c.p.p.

    Confermano la separazione tra processo penale e processo tributario e limitano l'efficacia delle regole e delle decisioni penali all'ambito dell'applicazione della legge penale.

  • Art. 191 c.p.p.

    "Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate".

    La regola di inutilizzabilità penale non trova un'esatta corrispondenza generale nell'ordinamento tributario; pertanto l'irregolarità dell'acquisizione non comporta automaticamente l'esclusione dell'elemento dal processo fiscale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della questione non espressamente esaminata.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità di una prova nel processo penale non si trasferisce automaticamente al processo tributario: occorre verificare l'esistenza di una specifica norma fiscale di esclusione oppure la violazione di diritti fondamentali, come domicilio o libertà personale.
  • Nel contenzioso tributario l'Amministrazione può utilizzare elementi acquisiti irregolarmente come indizi, purché non siano esclusi da una norma specifica e siano valutati insieme al quadro probatorio complessivo.
  • La presunzione legale tributaria non può essere applicata retroattivamente se incide sostanzialmente sulla posizione del contribuente; tuttavia, per periodi anteriori, l'Ufficio può ricorrere a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Anche un singolo indizio può fondare l'accertamento fiscale se presenta un'elevata attendibilità e valenza probabilistica, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
  • Un avviso di accertamento motivato per relationem è valido se l'atto richiamato è stato notificato o allegato, oppure se nell'avviso è riprodotto il suo contenuto essenziale in modo da consentire la difesa.
  • Lo scudo fiscale non esclude necessariamente ogni successivo accertamento: il contribuente deve dimostrare che le attività regolarizzate coincidono con quelle oggetto di contestazione e che la regolarizzazione produce, per quello specifico periodo e tributo, l'effetto invocato.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza rispondere separatamente a ogni argomento, adotta una motivazione incompatibile con l'accoglimento della censura.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o dei documenti già esaminati dal giudice di merito; le censure devono indicare puntualmente una violazione giuridica o un fatto storico decisivo realmente non esaminato.

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