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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25466 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio relativa a un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR dell'anno 1995. Ha lamentato, in primo luogo, la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio non avesse prodotto il processo verbale di constatazione e la documentazione a sostegno della pretesa. Ha inoltre denunciato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sia sulla legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, nonostante la dedotta regolare tenuta della contabilità, sia sulla determinazione della percentuale media di ricarico, fissata dalla CTR all'80% senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la mancata produzione del processo verbale di constatazione non rende inammissibile il ricorso né preclude la prova della pretesa tributaria, purché il giudice valuti complessivamente gli atti e i documenti disponibili. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva motivato adeguatamente né sui presupposti dell'accertamento induttivo né sui criteri utilizzati per ridurre la percentuale di ricarico dal 113,29% applicato dall'Ufficio all'80%. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    L'Agenzia delle Entrate, quale attore sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; tuttavia, la prova può risultare dalla valutazione complessiva degli atti e dei documenti prodotti, secondo gli ordinari principi probatori.

  • Art. 4, comma 6, della legge n. 212 del 2000

    La norma è stata invocata dal contribuente in relazione agli obblighi dell'amministrazione finanziaria e alla documentazione posta a fondamento dell'accertamento, ma la Corte non ha ravvisato, su tale profilo, una violazione decisiva.

  • Art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La disposizione è stata richiamata con riguardo ai poteri istruttori e alla valutazione della prova nel processo tributario; la Corte ha confermato che il giudice deve esaminare il materiale istruttorio disponibile e il comportamento complessivo delle parti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Riguarda il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo fondato su tale vizio è stato rigettato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    Consente di censurare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti applicabili al giudizio; la Corte ha accolto le censure relative alla mancata motivazione sui presupposti dell'accertamento induttivo e sulla percentuale di ricarico.

  • Cassazione n. 7653 del 2013

    L'accertamento induttivo fondato su una percentuale di ricarico è legittimo se il campione di merci è rappresentativo per qualità e quantità rispetto al fatturato, se le percentuali dei singoli beni sono obiettivamente rilevate e se il metodo di calcolo, aritmetico o ponderale, è logicamente condivisibile.

Massime di principio

  • La mancata produzione del processo verbale di constatazione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso o l'invalidità dell'accertamento: il giudice deve valutare tutte le prove disponibili.
  • L'Amministrazione finanziaria conserva l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria; il giudice non può sostituire tale prova con una determinazione meramente equitativa o apodittica.
  • Quando si contesta un accertamento induttivo, il giudice deve esaminare espressamente la sussistenza dei relativi presupposti, inclusa l'eventuale regolare tenuta della contabilità.
  • Una percentuale di ricarico deve essere fondata su un campione rappresentativo dei beni commercializzati e su criteri di calcolo verificabili e logicamente motivati.
  • La fissazione giudiziale di una percentuale di ricarico non può essere arbitraria: devono essere spiegati i dati e il ragionamento tecnico che conducono alla quantificazione.
  • In sede di rinvio, il giudice dovrà rivalutare sia la legittimità dell'accertamento induttivo sia l'attendibilità del campione e del metodo utilizzato per determinare il ricarico.

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