Sentenza n. 3436/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4976/2024 depositata in data 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente, o strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4976/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione. Il TAR precisa che il giudizio non comprende l'esecuzione della statuizione sulle spese di lite della sentenza civile, distratte in favore dei difensori. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L'amministrazione, pur costituita, non ha contestato il credito nell'an o nel quantum, né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura o sull'esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e accerta l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato, rilevando che l'amministrazione non ha adempiuto e non ha effettuato neppure pagamenti parziali. Ordina al Ministero di provvedere integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione. La richiesta di penalità di mora è respinta, poiché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, la condanna è ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione era decorso, rendendo procedibile la domanda di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La norma non è espressamente richiamata nel testo, ma costituisce il quadro normativo del giudizio di ottemperanza e dei poteri di esecuzione esercitati dal TAR; tale riferimento non è determinabile con certezza dal provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta a far eseguire un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento e l'amministrazione non abbia eseguito la prestazione dovuta.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita, quanto all'an e al quantum del credito risultante dal titolo, e l'assenza di prova di pagamenti anche parziali consentono di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'adempimento integrale entro un termine fissato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando i termini e le modalità del suo intervento sostitutivo.
- La penalità di mora può essere negata quando, in rapporto al tempo trascorso e all'entità delle somme pretese, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'azione di ottemperanza deve essere delimitata alle statuizioni del titolo effettivamente azionate: se non è stata proposta anche per l'esecuzione della condanna alle spese distratte in favore dei difensori, tale statuizione resta estranea al giudizio.
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