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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05950/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

BPER ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo relativa alla residua quota del 50% di un finanziamento del 11 marzo 2011 concesso a Soc. Coop. 29 giugno. La banca sostiene che: la quota residua è riconducibile al medesimo titolo e al medesimo creditore (UGF/Unipol/BPER) per cui non sarebbe necessaria una nuova valutazione della buona fede; il provvedimento di autorizzazione provvisoria ai pagamenti (art. 54-bis) avrebbe già implicato il riconoscimento della buona fede e quindi esonerato dalla procedura di verifica; la comunicazione per l'apertura dei termini avrebbe riguardato altra posizione e non la Sarim (terzo datore di ipoteca), giustificando la tardività; i crediti verso terzi garanti non dovrebbero soggiacere alla procedura antimafia di verifica (richiamando il principio delle Sezioni Unite in materia fallimentare); infine ha contestato la qualificazione di tardiva della domanda, sostenendo che la presentazione avvenne nei termini previsti (anche entro un anno dall'esecutività dello stato passivo).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Principali ragioni: la seconda domanda era presentata da BPER in qualita di mandataria per altri finanziatori, dunque riguardava creditori diversi dalla prima domanda e richiedeva autonoma verifica della buona fede; il provvedimento di autorizzazione provvisoria ai pagamenti ai sensi dell'art. 54-bis ha natura precaria e non ha valore di accertamento definitivo ai fini dell'ammissione al passivo, pertanto i crediti oggetto di autorizzazione devono comunque essere inseriti nell'elenco ai sensi dell'art. 57 e sottoposti alla procedura di verifica; l'art. 59, comma 6 non esclude la verifica ma disciplina soltanto la facoltà di impugnare i crediti ammessi, inclusi quelli pagati provvisoriamente; il richiamo all'art. 61, comma 10 sottolinea la possibile ripetizione di somme erogate indebitamente e conferma la natura precaria dei pagamenti autorizzati; il principio delle Sezioni Unite sul fallimento non è estensibile alla procedura di prevenzione/antimafia; la domanda successiva è stata dichiarata tardiva e la ricorrente non ha dimostrato la non imputabilità del ritardo, quindi l'inammissibilità è corretta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 art. 54-bis

    L'autorizzazione del giudice delegato al pagamento provvisorio è strumento di tutela della continuità aziendale con valore precario e non esonera dall'obbligo di inserire il credito nell'elenco ai fini della verifica e dell'ammissione al passivo

  • D.Lgs. 159/2011 art. 52

    E' richiamata come criterio sostanziale per l'ammissione al passivo, in particolare il requisito della buona fede del creditore, che deve essere verificato per ciascun creditore cui il credito è imputabile

  • D.Lgs. 159/2011 art. 57, comma 1

    L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto

    Obbliga l'amministratore a includere anche i crediti oggetto di pagamento provvisorio nell'elenco destinato alla verifica; conferma che l'autorizzazione provvisoria non ha effetti decisori sulla ammissibilità

  • D.Lgs. 159/2011 art. 58, comma 5

    Stabilisce i termini per il deposito delle domande di ammissione al passivo e prevede la possibile presentazione tardiva solo se il creditore prova che il ritardo non è a lui imputabile; inoltre fissa il termine di un anno come limite oltre il quale non è ammessa la sanatoria

  • D.Lgs. 159/2011 art. 59, comma 6

    "Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione"

    Consente l'opposizione ai crediti ammessi, inclusi quelli di cui all'art. 54-bis; non implica che i crediti pagati provvisoriamente siano esentati dalla procedura di verifica

  • D.Lgs. 159/2011 art. 61, comma 10

    "I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore"

    Conferma la precarietà dei pagamenti autorizzati e la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente percepite

  • D.Lgs. 159/2011 art. 53 e art. 61 comma 3

    Riferimenti sistematici alla disciplina dei limiti di garanzia e alla prededucibilità: la prededucibilità è limitata ai crediti espressamente qualificati dalla norma e non sussiste automaticamente per i pagamenti provvisori

  • Sezioni Unite civili, sent. n. 8557/2023

    Sentenza della giurisprudenza in materia fallimentare che esclude la procedura di verifica del passivo per i titolari di diritti reali sul bene che non siano creditori del fallito; la Corte ha ritenuto tale principio non applicabile alla procedura antimafia/di prevenzione disciplinata dal D.Lgs. 159/2011

Massime di principio

  • Se una stessa vicenda obbligativa origina crediti riconducibili a creditori diversi (anche se derivanti dallo stesso titolo), ogni creditore deve essere valutato separatamente ai fini della verifica della buona fede e dell'ammissione al passivo
  • L'autorizzazione provvisoria al pagamento ai sensi dell'art. 54-bis ha natura cautelare e non sostituisce né esclude la successiva verifica formale e sostanziale richiesta per l'ammissione al passivo
  • I crediti pagati provvisoriamente possono essere oggetto di ripetizione se risultano indebitamente percepiti; la loro ammissione definitiva richiede la procedura di verifica prevista dal D.Lgs. 159/2011
  • La mancata tempestiva presentazione della domanda di ammissione può essere sanata solo se il creditore prova che il ritardo non è a lui imputabile; il termine di un anno dall'esecutività dello stato passivo è limite per la presentazione tardiva
  • I principi sviluppati in materia fallimentare circa i diritti reali su beni del fallito non sono automaticamente trasferibili alla procedura di prevenzione/antimafia; occorre valutare la disciplina specifica del D.Lgs. 159/2011
  • Ricevere comunicazioni relative a posizioni creditorie correlate non esonera dall'obbligo di attivarsi per la tutela di una posizione diversa o ulteriore: la tempestività della domanda e la prova della non imputabilità del ritardo sono decisive

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