Cassazione Penale, Ordinanza n. 18218/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello lamentando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione sulla misura degli aumenti di pena applicati per la continuazione con i delitti contestati ai capi C) e D). In sostanza, censurava la determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato satellite, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché fossero stati confermati gli aumenti disposti in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche aspecifico. Ha osservato che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione, valorizzando la gravità delle condotte, l'intensità del dolo e i precedenti penali dell'imputato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La misura degli aumenti di pena per i reati avvinti dal vincolo della continuazione può essere giustificata facendo riferimento alla gravità delle condotte, all'intensità del dolo e ai precedenti penali dell'imputato.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dal tema della continuazione e degli aumenti di pena per i delitti satellite.
Massime di principio
- In tema di continuazione, la quantificazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite è legittima quando il giudice la sorregga con una motivazione coerente e non meramente apparente, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Non integra vizio di motivazione censurabile in cassazione la decisione di merito che giustifichi l'aumento di pena richiamando elementi quali gravità del fatto, intensità del dolo e precedenti penali dell'imputato.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a contestare in modo generico la misura dell'aumento per continuazione senza confrontarsi specificamente con la motivazione resa dalla sentenza impugnata.
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