Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, n. 225 del 28 aprile 2025, notificato in data 30 aprile (6 maggio) 2025, con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione all’istanza della ricorrente per la realizzazione del “Progetto di impianto agrovoltaico denominato "Villasor" della potenza complessiva di 72 MW e sistema di accumulo BESS di 26,36 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Comune di Villasor nella Provincia del Sud Sardegna”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare: (i) il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 592 del 13 febbraio 2025; (ii) il parere negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura di cui alla nota prot. n. 8834-P del 27 marzo 2025, unitamente ai contributi istruttori ad esso allegati).

Giustizia amministrativa202500602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) per un impianto agrovoltaico con sistema di accumulo e relative opere di connessione, nonché i pareri istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni ministeriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale negativo di VIA e i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza speciale per il PNRR, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha contestato la valutazione degli impatti cumulativi, sostenendo che l'Allegato VII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 consentirebbe di considerare soltanto progetti esistenti o approvati, e non progetti ancora pendenti o in istruttoria; ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e sproporzione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle regole procedimentali della VIA e dei principi di collaborazione e buona fede, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o integrazioni prima di fondare il diniego su carenze progettuali e documentali, in applicazione del contraddittorio procedimentale e del dissenso costruttivo. Con il terzo motivo ha contestato le valutazioni tecniche relative ai profili idrici e idraulici, meteoclimatici, emissivi e di traffico, agronomici e agroecosistemici, acustici, paesaggistici e archeologici, nonché il riferimento alla normativa regionale sulle aree non idonee agli impianti FER. Ha dedotto violazione del d.lgs. n. 199/2021, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione. Ha infine prospettato la disparità di trattamento e l'illegittimità costituzionale ed europea della disciplina regionale, chiedendo eventualmente il rinvio alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. In via preliminare ha chiesto, ed ottenuto, l'esclusione delle produzioni documentali tardive depositate dal Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili e inutilizzabili le produzioni documentali depositate dalla difesa ministeriale il giorno precedente l'udienza, ritenendo perentorio il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la valutazione cumulativa degli impatti anche con riferimento a progetti non ancora definitivamente autorizzati, purché considerati non come automaticamente ostativi, ma come dati di contesto utili a rappresentare la pressione territoriale complessiva e i prevedibili processi di trasformazione dell'area. La valutazione era inserita in un quadro istruttorio plurimotivato, comprendente tre progetti già in avanzato stato dell'iter autorizzativo, ulteriori progetti in istruttoria e opere di connessione interferenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che l'Amministrazione fosse tenuta ad attivare un dissenso costruttivo o a consentire ulteriori integrazioni, poiché il progetto presentava carenze strutturali e criticità ambientali non superabili mediante prescrizioni o modifiche puntuali. Nella VIA grava sul proponente l'onere di presentare uno studio completo, attendibile e autosufficiente; l'Amministrazione non deve rielaborare il progetto né supplire alle lacune progettuali. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a sostituire le valutazioni tecniche della ricorrente a quelle delle amministrazioni competenti. Il giudizio di VIA, caratterizzato da elevata discrezionalità tecnico-amministrativa e da valutazioni complesse e prognostiche, è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento macroscopico, errore evidente o istruttoria carente e inadeguata, vizi non ravvisati nel caso concreto. Le valutazioni su eucalipteto, paesaggio, acque, biodiversità, clima, rumore e impatti cumulativi sono state ritenute articolate, coerenti e adeguatamente motivate. Il riferimento alla legge regionale sulle aree non idonee è stato considerato accessorio e non determinante, poiché il diniego era autonomamente fondato su plurime criticità ambientali e paesaggistiche. Sono state quindi ritenute irrilevanti le censure sulla validità della normativa regionale, la disparità di trattamento, i profili di contrasto costituzionale ed europeo e la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, non incidendo tali questioni sulla distinta e sufficiente ratio decidendi del diniego. Ricorso respinto e spese integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine fissato dall'art. 73, comma 1, del D.Lgs 104 del 2010 ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.

    Il deposito tardivo di memorie e documenti è inutilizzabile, salvo la dimostrata estrema difficoltà di produrli tempestivamente.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell'istanza di avvio del procedimento di VIA presentata dalla proponente.

  • art. 22 d.lgs. 152/2006

    Insieme all'Allegato VII individua i contenuti dello studio di impatto ambientale, senza esaurire necessariamente ogni elemento rilevante per la valutazione complessiva.

  • Allegato VII, Parte II, punto 5, lett. e), d.lgs. 152/2006

    altri progetti esistenti e/o approvati

    La disposizione non impone una lettura meramente binaria limitata ai progetti già autorizzati; i progetti pendenti possono essere considerati come indicatori del contesto territoriale e della pressione cumulativa, senza assumere automatica efficacia ostativa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Esprime i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato, ma non impone all'amministrazione di rielaborare o integrare un progetto strutturalmente carente.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    Rileva nell'apprezzamento dell'idoneità delle aree per impianti FER, senza escludere una valutazione tecnico-ambientale puntuale nell'ambito della VIA.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    La censura relativa alla fascia di rispetto del corso d'acqua è stata ritenuta non decisiva, poiché la tutela è stata ricondotta dal giudice al sistema dei beni paesaggistici individuati dal piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 143.

  • art. 143 d.lgs. 42/2004

    Consente di ricondurre la tutela del corso d'acqua al sistema dei beni paesaggistici individuati e tutelati dal piano paesaggistico regionale.

  • l.r. Sardegna n. 20/2024

    Il richiamo alla disciplina regionale sulle aree non idonee è stato qualificato come accessorio e non determinante rispetto alle autonome ragioni ambientali e paesaggistiche del diniego.

  • art. 117 Cost.

    I profili di possibile contrasto della disciplina regionale con il riparto di competenze in materia energetica sono stati ritenuti irrilevanti per l'autonoma sufficienza delle altre ragioni poste a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • Nella procedura di VIA, i progetti non ancora definitivamente autorizzati possono essere considerati nella valutazione degli impatti cumulativi come indicatori del processo di trasformazione territoriale e della pressione ambientale complessiva, purché non siano assunti quali cause automatiche di diniego e siano valutati insieme alle concrete caratteristiche dell'area e agli altri impatti del progetto.
  • Il giudizio di compatibilità ambientale costituisce espressione di elevata discrezionalità tecnico-amministrativa e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento macroscopico dei fatti, errore evidente oppure istruttoria carente o inadeguata; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione tecnica, astrattamente plausibile.
  • Nella VIA grava sul proponente l'onere di presentare uno studio di impatto ambientale completo, attendibile e autosufficiente, comprensivo delle alternative ragionevoli, degli impatti cumulativi, delle misure di mitigazione e monitoraggio e degli elementi necessari per la valutazione delle diverse componenti ambientali.
  • Il principio del dissenso costruttivo non impone all'amministrazione di consentire integrazioni o modifiche quando le carenze progettuali siano strutturali oppure siano già emerse incompatibilità ambientali, paesaggistiche o archeologiche non superabili mediante prescrizioni puntuali; in tali casi è legittimo un giudizio negativo adeguatamente motivato.
  • Quando un provvedimento di VIA è fondato su una pluralità di autonome ragioni sufficienti a sorreggerlo, le censure rivolte contro una motivazione accessoria o contro una normativa non determinante sono irrilevanti, così come le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità europea che non potrebbero comunque condurre al superamento delle restanti rationes decidendi.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliIstruttoria processuale
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.