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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A521B n. 28185 del 17/03/2020

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO-INOTTEMPERANZA

AGCMA521B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM aveva ordinato a Società Cooperativa Taxi Torino, con provvedimento n. 27434/2018 adottato ai sensi dell’art. 14-bis L. 287/1990, di sospendere l’applicazione di una clausola statutaria e di riferire sulle iniziative adottate. Nel 2019 l’Autorità aveva avviato un procedimento per presunta inottemperanza. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1547/2020, ha annullato il provvedimento cautelare originario, facendo venir meno il presupposto del procedimento di inottemperanza. L’AGCM ha quindi deliberato il non luogo a provvedere.

Società Cooperativa Taxi Torino – procedimento di inottemperanza a una misura cautelare relativa alla clausola statutaria sui servizi di intermediazione taxi; non luogo a provvedere per annullamento giudiziale della misura presupposta.

Procedimento di inottemperanza relativo ai servizi di intermediazione taxi a Torino

Il provvedimento riguarda Società Cooperativa Taxi Torino e la verifica dell’ottemperanza a una precedente misura cautelare adottata dall’AGCM nel contesto dell’attività di intermediazione della domanda di servizi taxi nel Comune di Torino. Il procedimento si è concluso senza accertamento dell’inottemperanza, poiché il provvedimento cautelare presupposto è stato successivamente annullato dal Consiglio di Stato.

Misura cautelare originaria e quadro normativo

Con il provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018, adottato ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990 e nel riferimento all’art. 102 TFUE, l’Autorità aveva imposto alla Società Cooperativa Taxi Torino di sospendere l’applicazione della clausola prevista dall’art. 14.2, lettera f), dello Statuto sociale, nelle more della decisione di merito.

La misura prevedeva inoltre che la cooperativa comunicasse all’AGCM le iniziative adottate per ottemperare all’ordine, mediante una relazione scritta da trasmettere entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. L’art. 14-bis, comma 3, della legge n. 287/1990 prevede la possibilità di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato qualora le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari.

Avvio del procedimento di inottemperanza

Ritenendo necessario verificare il rispetto della misura cautelare, l’AGCM aveva deliberato, con provvedimento n. 27990 del 12 novembre 2019, l’avvio di un procedimento di inottemperanza nei confronti della Società Cooperativa Taxi Torino.

Il procedimento aveva quindi come presupposto vincolante l’efficacia e la validità del precedente ordine cautelare, compreso l’obbligo di sospensione della clausola statutaria e quello di trasmissione della relazione sulle iniziative intraprese.

Intervento del Consiglio di Stato

Con sentenza n. 1547 del 3 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Società Cooperativa Taxi Torino. In riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7463 del 7 giugno 2019, il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento AGCM n. 27434 del 29 novembre 2018.

Valutazione dell’Autorità ed esito

L’annullamento giudiziale della misura cautelare ha determinato il venir meno del presupposto giuridico del procedimento di inottemperanza avviato con il provvedimento n. 27990/2019. In assenza di una misura cautelare validamente efficace rispetto alla quale verificare l’adempimento, l’Autorità ha ritenuto di non poter proseguire il procedimento.

L’AGCM ha pertanto deliberato che non vi è luogo a provvedere. Il provvedimento non contiene un accertamento definitivo di abuso di posizione dominante, né una contestazione sanzionatoria autonoma e non dispone alcuna sanzione pecuniaria.

Punti principali

Misura cautelare originaria

Con il provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018, l’AGCM aveva ordinato a Società Cooperativa Taxi Torino di sospendere, nelle more della decisione di merito, l’applicazione della clausola prevista dall’art. 14.2, lettera f), dello Statuto, imponendo anche la trasmissione entro 15 giorni di una relazione sulle iniziative adottate.

Avvio del procedimento di inottemperanza

Con il provvedimento n. 27990 del 12 novembre 2019, l’Autorità aveva avviato un procedimento nei confronti della cooperativa per verificare il mancato adempimento alla misura cautelare.

Annullamento giudiziale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1547 del 3 marzo 2020, ha accolto l’appello della Società Cooperativa Taxi Torino e annullato il provvedimento cautelare n. 27434/2018, riformando la precedente sentenza del TAR Lazio.

Esito del procedimento

Poiché l’annullamento della misura cautelare ha fatto venir meno il presupposto del procedimento di inottemperanza, l’AGCM ha deliberato che non vi è luogo a provvedere.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteservizi taximisure cautelariinottemperanza a provvedimenti antitrust

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