Provvedimento AGCM A521 n. 28186 del 17/03/2020
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha prorogato al 30 novembre 2020 il termine di conclusione dell’istruttoria avviata nel 2018 nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino per accertare possibili violazioni dell’art. 102 TFUE e dell’art. 3 della legge n. 287/1990 nell’attività di intermediazione della domanda di servizi taxi nel Comune di Torino. La proroga è stata disposta in considerazione dell’emergenza sanitaria e della necessità di garantire pienamente i diritti di difesa e il contraddittorio. La precedente misura cautelare è stata annullata dal Consiglio di Stato.
Proroga del procedimento nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino per presunto abuso di posizione dominante nell’intermediazione di servizi taxi; termine finale differito al 30 novembre 2020.
Proroga dell’istruttoria sull’intermediazione dei servizi taxi a Torino
L’AGCM ha disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento A521, avviato nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino per verificare possibili condotte abusive nell’attività di intermediazione della domanda di servizi taxi nel Comune di Torino. Il provvedimento non definisce nel merito l’eventuale infrazione, ma riguarda esclusivamente la tempistica del procedimento.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria è stata avviata con provvedimento AGCM n. 27372 del 10 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990. L’Autorità ha indicato quale possibile parametro normativo l’art. 102 TFUE, relativo all’abuso di posizione dominante, nonché l’art. 3 della legge n. 287/1990.
Il procedimento concerne l’attività di intermediazione della domanda di servizi taxi nel Comune di Torino. Nel testo del provvedimento di proroga non sono specificate ulteriori caratteristiche delle condotte contestate, né sono indicati il mercato rilevante, la posizione della cooperativa o le pratiche ritenute potenzialmente abusive.
Misura cautelare e successivo annullamento
Contestualmente all’avvio dell’istruttoria era stato avviato un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990. Con provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018, l’AGCM aveva deliberato l’adozione di una misura cautelare nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino.
La misura è stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1547 del 3 marzo 2020. Il giudice amministrativo ha accolto l’appello della società e, riformando la sentenza del TAR Lazio n. 7463 del 7 giugno 2019, ha annullato il provvedimento cautelare dell’AGCM. Il testo esaminato non riporta le motivazioni sostanziali della decisione giudiziale né gli effetti della sentenza sull’istruttoria principale, che risultava ancora pendente.
Proroga del termine di conclusione
Il termine di chiusura del procedimento era originariamente fissato al 30 aprile 2020. Considerata l’emergenza sanitaria in corso, l’AGCM ha ritenuto necessario prorogarlo al 30 novembre 2020.
La nuova scadenza è stata determinata tenendo già conto della sospensione prevista dall’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La proroga è stata motivata dalla necessità di assicurare alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e di garantire il pieno svolgimento del contraddittorio, oltre che dalla specificità della situazione emergenziale.
Stato del procedimento ed esito del provvedimento
Il provvedimento n. 28186 non accerta alcuna violazione degli artt. 102 TFUE o 3 della legge n. 287/1990 e non dispone sanzioni, impegni o nuove misure cautelari. Esso si limita a differire il termine di conclusione dell’istruttoria al 30 novembre 2020.
La decisione è stata destinata alla notifica ai soggetti interessati e alla pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM.
Punti principali
Procedimento istruttorio
L’istruttoria è stata avviata con provvedimento n. 27372 del 10 ottobre 2018 nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino per verificare una possibile violazione dell’art. 102 TFUE e dell’art. 3 della legge n. 287/1990.
Misura cautelare e annullamento giudiziale
Con provvedimento n. 27434 del 29 novembre 2018 l’AGCM aveva adottato una misura cautelare ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1547 del 3 marzo 2020, ha accolto definitivamente l’appello della cooperativa e annullato tale provvedimento.
Proroga del termine
Il termine di chiusura del procedimento, originariamente fissato al 30 aprile 2020, è stato prorogato al 30 novembre 2020, considerando anche la sospensione prevista dall’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020.
Motivazione della proroga
La proroga è stata ritenuta necessaria alla luce dell’emergenza sanitaria, della specificità della situazione e dell’esigenza di assicurare alle parti il pieno esercizio dei diritti di difesa e il completo svolgimento del contraddittorio.
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