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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25322/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di appello era stata dichiarata la non doversi procedere limitatamente al reato di minaccia in continuazione per intervenuta remissione di querela, mentre per gli altri addebiti la pena era stata rideterminata in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla tentata estorsione e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. In particolare ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe confuso condotte eterogenee, attribuendo rilievo, ai fini della violenza rilevante per escludere l'esimente, a episodi di aggressività fisica estranei alle richieste di denaro; secondo la difesa, le richieste estorsive sarebbero state accompagnate solo da minacce verbali e, al più, da danneggiamenti, ma non da violenza fisica alle persone. Il ricorso deduceva inoltre travisamento della prova, perché le persone offese avrebbero escluso aggressioni fisiche connesse alle richieste di denaro. Da ciò la difesa faceva derivare l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 649 c.p., che, secondo l'orientamento richiamato, opera anche nella tentata estorsione in danno di prossimi congiunti quando la condotta sia realizzata mediante minaccia e non mediante violenza fisica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di quelli già esaminati e disattesi in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata, quindi aspecifici ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre osservato che le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha condiviso la motivazione della sentenza di merito, secondo cui dalle dichiarazioni delle persone offese emergevano aggressioni fisiche dell'imputato ai genitori, contestuali e funzionali alle richieste di denaro, e ha quindi ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 649, comma 3, c.p. perché la condotta era connotata da violenza fisica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la continuazione del reato capo 4, poi estinto per remissione di querela.

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    Norma incriminatrice del capo 4, dichiarato estinto per remissione di querela accettata.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dalla difesa per la tentata estorsione contestata al capo 1.

  • art. 629, secondo comma, c.p.

    Norma contestata per la tentata estorsione oggetto del ricorso.

  • art. 628, terzo comma, n. 3-bis c.p.

    Richiamato nella qualificazione del fatto al capo 1.

  • art. 572 c.p.

    Norma contestata per i maltrattamenti in ambito familiare al capo 2.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato per il capo 3 relativo alle lesioni.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato in relazione alle aggravanti delle lesioni contestate al capo 3.

  • art. 576, primo comma, n. 5 c.p.

    Richiamato come aggravante delle lesioni al capo 3.

  • art. 577, primo comma, n. 1 c.p.

    Richiamato come aggravante delle lesioni al capo 3.

  • art. 649 c.p.

    La Corte ribadisce che la causa di non punibilità nei delitti contro il patrimonio in danno di prossimi congiunti non opera quando la condotta è connotata da violenza fisica alle persone.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Usato per affermare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già dedotte in appello e motivatamente respinte.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della lettura delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti non opera quando la condotta estorsiva sia connotata da violenza fisica alle persone; la mera minaccia verbale o la violenza sulle cose non sono equiparabili a tale fine.
  • Ai fini dell'art. 649 c.p. rileva la concreta qualificazione della condotta accertata in fatto: se il giudice di merito accerta che le aggressioni fisiche sono contestuali e funzionali alla richiesta di denaro, l'esimente è correttamente esclusa.
  • La censura di travisamento della prova non può tradursi in una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali o delle persone offese, se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente sull'attendibilità e sulla rilevanza del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneViolazione degli obblighi di assistenza familiare
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la famiglia
IstitutiNe bis in idemInutilizzabilità della prova

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