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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 25246/GRFVG del 12 maggio 2026, notificato nella medesima data, di aggiudicazione alla Elior Ristorazione S.p.A. dei Lotti n. 1 e n. 2 della gara per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia di alcune Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Terza edizione [codice iniziativa: 25PRG207]. Richiesta di ri-aggiudicazione e di subentro nell’esecuzione del servizio;

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lotti n. 1 e n. 2 di una gara per l'affidamento del servizio di gestione dei nidi d'infanzia alla società controinteressata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il provvedimento regionale di aggiudicazione dei lotti n. 1 e n. 2 della gara per la stipula di convenzioni relative alla gestione dei nidi d'infanzia, chiedendone l'annullamento, la riaggiudicazione e il subentro nell'esecuzione del servizio. Ha inoltre proposto istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare dichiarata dalla ricorrente, motivata dalla prospettata fissazione dell'udienza pubblica e dall'impegno della Regione a non stipulare le convenzioni sino alla definizione del giudizio, prorogando nel frattempo la convenzione in essere, prossima alla scadenza. Non è stata quindi svolta una valutazione nel merito del fumus boni iuris o del periculum in mora, né è stata decisa la domanda di annullamento. Ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.a., il TAR ha fissato l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha successivamente rinunciato.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso in materia di appalti.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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