Cassazione Penale, Sentenza n. 35496/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado lamentando vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di norme penali e processuali. D'Onofrio contestava la valutazione della responsabilità a suo carico per turbativa d'asta (capo N), sostenendo che la valutazione di ammissibilità fosse stata svolta dal precedente presidente della commissione, che le irregolarità formali (punteggi a matita poi ripassati a penna) non dimostrano dolo e che mancassero prove di contatti, accordi o corrispettivi con le ditte; denunciava altresì violazioni dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione degli indizi. Palermiti contestava travisamenti probatori (confusione tra atti amministrativi e ruolo nello stesso), la ricostruzione del disciplinare di gara e la presunta introduzione di requisiti restrittivi a favore di Termotetti, nonché la mancata considerazione delle sue buone condotte ai fini delle attenuanti generiche. Iavazzi contestava la declaratoria di prescrizione in luogo del proscioglimento e la conferma delle statuizioni civili, deducendo difetto di prove circa la responsabilità penale e irragionevolezza delle inferenze tratte (ad es. il presunto rapporto tra Impresud e Termotetti basato su contratti di noleggio), richiamando anche orientamenti giurisprudenziali contrapposti in materia di statuizioni civili dopo la prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla motivazione e sull'applicazione della normativa penale e processuale, confermando la ricostruzione di merito fondata anche sulle dichiarazioni decisive di testi ritenuti credibili e su riscontri investigativi (intercettazioni, perquisizioni, altre testimonianze). In particolare: la sentenza d'appello, anche alla luce della pronuncia di primo grado, è ritenuta coerente nel ritenere l'esistenza di un sistema collusivo che ha favorito la società Termotetti e società collegate; sono confermate le statuizioni civili adottate in appello; è stato ritenuto legittimo ricavare, per via indiziaria e nel contesto, l'elemento soggettivo necessario per il reato di turbativa d'asta, sul presupposto che il presidente della commissione non potesse ignorare cause ostative e segnali di anomalia. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, confermando le decisioni di merito (compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dove già intervenuta in appello e le altre statuizioni di condanna/assoluzione così come determinate in secondo grado).
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbativa d'asta)
artt. 353, commi 1 e 2, cod. pen.
La Corte conferma che la turbativa d'asta è reato di pericolo e che può essere accertata anche per via indiziaria; l'elemento soggettivo può essere desunto dalla posizione e dal comportamento del soggetto (es. presidente della commissione) quando non poteva ignorare cause di preclusione o segnali di anomalia.
art. 578 cod. proc. pen. (effetti civili dell'impugnazione)
art. 578 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso e nella motivazione)
Richiamata la distinzione fra giudice dell'impugnazione che dichiara estinto il reato per prescrizione e la sua competenza a decidere sui soli effetti civili: la Corte richiama la giurisprudenza e la Consulta ma conferma la legittimità della decisione di merito nel confermare le statuizioni civili ove sostenute dagli elementi valutati in fatto.
art. 533 cod. proc. pen. (standard probatorio per la responsabilità)
art. 533 cod. proc. pen. (citato in riferimento allo standard probatorio richiesto per statuizioni civili in appello)
La Corte segnala che, in caso di decisioni su statuizioni civili in grado di appello dopo prescrizione, vanno valutati gli elementi che confermino la responsabilità secondo gli standard richiamati; nel caso di specie la ricostruzione di merito è ritenuta adeguata.
art. 192 cod. proc. pen. (libertà di valutazione della prova)
Le doglianze sulla valutazione degli indizi e prove sono state ritenute deduzioni che chiedevano una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; la Corte non ha riscontrato vizio nella motivazione i cui punti fattuali risultano supportati da riscontri.
art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)
La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto la cui valutazione è insindacabile in cassazione salvo contraddittorietà; qui la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che escludeva le attenuanti per la gravità della condotta.
art. 620 cod. proc. pen. (motivi di annullamento straordinario)
art. 620, lett. d) e h) cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso di D'Onofrio)
I motivi invocati per annullamento ex art. 620 non risultano fondati: la Corte ha ritenuto che non vi siano i presupposti per l'annullamento straordinario prospettato.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (motivi di appello e limiti)
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Rilevata l'impossibilità per la cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione globale della prova, salvo vizio di diritto o motivazionale, non ravvisato nel caso di specie.
art. 415-bis cod. proc. pen. (interrogatorio di garanzia e collaborazione)
art. 415-bis cod. proc. pen. (richiamato nella ricostruzione dei fatti e delle deduzioni difensive)
Le ammissioni o smentite rese in interrogatori non hanno ribaltato la valutazione complessiva dei giudici, che hanno dato peso alle dichiarazioni dei testi-chiave e agli altri riscontri.
Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2021
Corte cost. n. 182 del 2021 (richiamata nel tema sulle statuizioni civili dopo prescrizione)
La Consulta è citata come orientamento che limita la cognizione del giudice dell'appello dopo prescrizione; la Corte di Cassazione, pur richiamando i principi, conferma la correttezza della valutazione di merito nel caso concreto.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e altre pronunce citate
Richiamati orientamenti contrastanti: uno che impone al giudice d'appello, in caso di prescrizione, di valutare la responsabilità ai fini civili secondo standard più rigorosi; comunque la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito soddisfi i requisiti richiesti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione complessiva della prova: i rilievi che impongono una rivalutazione fattuale sono inammissibili se non manifestano errore di diritto o contraddittorietà della motivazione.
- Per il reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) l'elemento soggettivo può essere desunto anche per via indiziaria dalla posizione, dal ruolo e dalle circostanze di fatto (es. 'non poteva non sapere') quando vi siano segnali di anomalia e corroborazioni probatorie.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non esclude la competenza del giudice d'appello a pronunciarsi sulle statuizioni civili, ma la valutazione degli elementi a base di tali statuizioni deve rispettare gli standard probatori richiamati in giurisprudenza e costituzionalmente orientati.
- Le irregolarità formali nella gestione delle gare (voti a matita poi ripassati, errori nella modulistica, modifiche a lettere di invito) possono assumere rilievo penale solo se inserite in un quadro probatorio che dimostri condotte dirette a falsare la gara e un quadro collusivo più ampio.
- Le pretese di errore sulla qualificazione di atti (es. 'delibera' vs 'determina') o su dettagli procedurali costituiscono, salvo prova di incidenza decisiva sul risultato, contestazioni che impongono una diversa valutazione dei fatti e non automaticamente l'annullamento della decisione penale.
- La richiesta di attenuanti generiche è un giudizio di fatto: in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; la mera invocazione della buona condotta processuale non è sufficiente a ribaltare la valutazione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35419/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35421/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35424/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35425/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35426/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35427/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →