Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17779/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di locazione commerciale/professionale avente ad oggetto un immobile sito in Ciriè, acquistato dal nuovo proprietario nel 2013 e già condotto in locazione da un avvocato in forza di contratto originario del 1987. Il locatore sosteneva che, dopo il trasferimento dello studio del conduttore in altro locale dello stesso stabile e dopo una fase possessoria e di rilascio dell’immobile, questi avesse omesso il pagamento di canoni e spese per il periodo successivo alla riconsegna fino al rilascio avvenuto nel 2017; chiedeva quindi la condanna al pagamento di euro 8.060,00 oltre accessori. Il conduttore negava l’ammontare preteso, sostenendo che il canone pattuito fosse molto inferiore e che non vi fosse prova di alcuna modifica convenzionale successiva; opponeva inoltre crediti in compensazione di importo superiore. In primo e secondo grado la domanda veniva rigettata. In cassazione il locatore deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme sul rito del lavoro in relazione alla lettura del dispositivo e al deposito della motivazione; con il secondo motivo, la violazione dei limiti del devolutum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso sulla compensazione con crediti e titoli diversi da quelli considerati dal Tribunale e senza appello incidentale sul punto. Il conduttore, con ricorso incidentale, censurava a sua volta la sentenza d’appello per ultrapetizione e violazione del contraddittorio, perché la Corte avrebbe fondato la decisione sull’esistenza di un successivo accordo negoziale di aumento del canone, mai allegato dall’attore/appellante e anzi estraneo al thema decidendum. La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al rito del lavoro, affermando che in appello, nelle controversie soggette a tale rito, il giudice deve dare lettura del solo dispositivo e non anche delle ragioni in fatto e in diritto. Ha inoltre respinto la doglianza del ricorrente principale sul punto della compensazione, osservando che la parte pienamente vittoriosa in primo grado non era tenuta a proporre appello incidentale, ma solo a riproporre le questioni assorbite o non esaminate, come era avvenuto. Viceversa, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, reputando fondato il vizio di ultrapetizione: la Corte d’appello aveva fondato la decisione sull’accertamento di un accordo negoziale successivo di modifica del canone, pur in assenza di specifica allegazione e devoluzione sul punto da parte dell’appellante e in presenza di una sentenza di primo grado che aveva già escluso tale tema dal giudizio. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito applicato al giudizio di primo grado, relativo alle controversie in materia di locazione e altri rapporti soggetti al rito del lavoro

  • art. 429 c.p.c.

    nel rito del lavoro impone la lettura del dispositivo e, se del caso, delle ragioni in fatto e in diritto in primo grado; la Corte ribadisce che tale disciplina non si applica al giudizio di appello

  • art. 430 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale, ma non ritenuto decisivo per l’appello nel rito del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    in appello nel rito del lavoro il giudice deve dare lettura del solo dispositivo; la norma non richiama l’art. 429, comma 1, per la motivazione contestuale

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso e per la verifica di ammissibilità del vizio denunciato nel ricorso incidentale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di ultrapetizione

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai limiti del devolutum in appello nel rito del lavoro

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso principale

  • art. 111 Cost.

    evocato dal ricorrente incidentale come presidio del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare che l’interesse ad impugnare va valutato in concreto, in rapporto alla soccombenza e all’utilità derivante dall’impugnazione

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato con riferimento all’ordinanza possessoria che imponeva la consegna del bene

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la penale coercitiva liquidata in caso di mancata esecuzione spontanea dell’ordine di riconsegna

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    previsto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del solo ricorrente principale per l’esito del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la Corte deve limitarsi a dare lettura del solo dispositivo all’udienza di discussione; non si applica l’obbligo di lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto previsto per il primo grado.
  • La parte vittoriosa in primo grado, se l’avversario propone appello, non deve proporre appello incidentale per riproporre questioni o eccezioni rimaste assorbite o non esaminate; è sufficiente una riproposizione espressa per evitare la presunzione di rinuncia.
  • Il giudice d’appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando fonda la decisione su una questione di fatto o di titolo non devoluta, non allegata dalle parti e non oggetto del contraddittorio, introducendo un accertamento ulteriore rispetto al thema decidendum.
  • L’ultrapetizione è causa di cassazione quando l’accertamento eccedente ha inciso causalmente sulla decisione, alterando la valutazione delle reciproche pretese e delle conseguenze processuali, comprese le spese.
  • L’interesse a impugnare va apprezzato in concreto sulla base dell’utilità effettiva conseguibile dall’accoglimento del gravame; manca interesse a impugnare per ottenere la sola correzione della motivazione, salvo che da essa derivi un pregiudizio giuridicamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.