Cassazione Civile, Sentenza n. 6185/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata per nullità del giudizio di merito dovuta al difetto di integrità del contraddittorio (mancata evocazione del condebitore diretto Daniele Porro) e ha rimesso la causa al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., disponendo altresì la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Prisma SPV, creditore ipotecario, aveva promosso espropriazione di un immobile (ex proprietà di Gnagnarelli e Porro) ed ha impugnato il progetto di distribuzione che aveva attribuito alla curatela la quota del ricavato relativa alla quota ideale della fallita Gnagnarelli. Il Tribunale di Monza rigettò l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Prisma. In Cassazione Prisma deduceva vizi di diritto. La Corte ha ritenuto che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, promosso in esecuzione contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., mancasse l'integrità del contraddittorio perché non era stato evocato il condebitore diretto Daniele Porro, necessario litisconsorte, e ciò rendeva la sentenza di merito nulla per difetto di contraddittorio.
Norme richiamate
art. 602 c.p.c.
Norma richiamata come base dell'esecuzione promossa contro il terzo proprietario; la Corte ricorda che nelle esecuzioni ex art. 602 e ss. sussiste l'obbligo di litisconsorzio necessario con il debitore diretto per le opposizioni agli atti esecutivi e le controversie distributive.
art. 602 e ss. c.p.c.
Richiamati in generale per la disciplina dell'espropriazione nei confronti del terzo proprietario; la giurisprudenza annotata stabilisce che nelle relative opposizioni il debitore diretto è litisconsorte necessario.
art. 512 c.p.c.
Richiamato quale norma rilevante rispetto alle controversie distributive; la Corte osserva che le regole sul litisconsorzio necessario valgono anche per le controversie distributive in materia di esecuzione immobiliare.
art. 617 c.p.c.
Norma delle opposizioni agli atti esecutivi: la Corte la considera nel contesto delle opposizioni al progetto di distribuzione e conferma l'esigenza di litisconsorzio con il debitore diretto.
art. 2901 c.c.
Richiamata congiuntamente alla normativa fallimentare in relazione alla revoca dell'atto di vendita e agli effetti sulla posizione del terzo acquirente; utilizzata per il rilievo della revoca della vendita della quota della fallita.
art. 66 L.F.
Invocata insieme all'art. 2901 c.c. per giustificare la revoca dell'atto di vendita della quota appartenente alla fallita e l'intervento della curatela nella procedura esecutiva.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Fondamentale per la decisione: la Corte dichiara la nullità del giudizio di merito per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e dispone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ai sensi di questo articolo.
art. 615 c.p.c.
Richiamato come riferimento normativo in tema di opposizioni all'esecuzione (in passato) per sottolineare che il principio del litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore e terzo proprietario è consolidato anche nelle opposizioni all'esecuzione.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Citato nella giurisprudenza di supporto: se il giudice di appello non provvede a rimettere la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio, il vizio può essere rilevato in Cassazione e determinare l'annullamento e il rinvio ex art. 383 c.p.c.
art. 378 c.p.c.
Richiamato procedimentalmente: la ricorrente ha depositato memoria ai sensi di questa norma, ma non incide sul nucleo decisorio relativo al vizio di contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle esecuzioni promosse ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c. contro il terzo proprietario, il debitore diretto è litisconsorte necessario per le opposizioni agli atti esecutivi e per le controversie distributive: se non viene evocato, la sentenza è nulla e la Cassazione può annullare e rinviare per integrazione del contraddittorio.
- L'aggiudicatario o acquirente del bene espropriato non è sempre litisconsorte necessario nell'opposizione agli atti esecutivi: è necessario solo se l'opposizione mette in discussione l'aggiudicazione stessa.
- La partecipazione della curatela fallimentare è rilevante quando la quota del ricavato riguarda il patrimonio del fallito; tuttavia la sua presenza non sostituisce l'obbligo di chiamare il condebitore diretto quando questi ha un interesse diretto alla distribuzione.
- Prima di proporre opposizioni agli atti esecutivi o impugnazioni del progetto di distribuzione, è prudente verificare ed evocare tutte le parti indicate dalla giurisprudenza come litisconsorti necessari (creditore procedente, debitore diretto e terzo espropriato) per evitare nullità per difetto di contraddittorio.
- In caso di accertato difetto di integrità del contraddittorio non rilevato in primo grado, la Corte di Cassazione può pronunciarsi d'ufficio e disporre la cassazione con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
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