Cassazione Civile, Sentenza n. 6229/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la corresponsione della quota del 40% prevista dall'art. 12-bis L. n. 898/1970 sull'indennità percepita dall'ex coniuge a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Telecom Italia, in particolare sul cosiddetto incentivo all'esodo (somma corrisposta come incentivo per l'anticipata risoluzione del rapporto) nonché sul trattamento di fine rapporto.
La decisione
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso principale di V.S. e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La Corte ha stabilito che l'art. 12-bis L. n. 898/1970 tutela solo le indennità di fine rapporto che maturano alla cessazione del rapporto e sono determinate in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione (quali il TFR e indennità analoghe), escludendo dall'applicabilità la indennità di incentivo all'esodo, che ha natura di corrispettivo per il consenso all'anticipata cessazione del rapporto e non costituisce retribuzione differita riconducibile alla vita matrimoniale. Inoltre la Corte ha osservato che la qualificazione fiscale dell'incentivo (tassazione separata come reddito da lavoro dipendente) non impone la sua inclusione nella fattispecie civilistica dell'art. 12-bis. Per le spese del giudizio di cassazione è stata disposta la compensazione integrale.
Norme richiamate
art. 12-bis, Legge n. 898/1970
Riconosce al coniuge titolare dell'assegno divorzile una percentuale (40%) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; la Corte interpreta la norma come limitata alle indennità che sono quota differita della retribuzione e proporzionali a durata del rapporto e retribuzione, escludendo l'incentivo all'esodo.
art. 2120 c.c. (trattamento di fine rapporto)
Il TFR è qualificato come retribuzione differita e costituisce paradigma delle indennità cui si applica l'art. 12-bis; la Corte utilizza il criterio della natura retributiva differita per distinguere le indennità ricomprese nella fattispecie.
art. 17 e art. 19 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) e art. 49/51 TUIR (classificazione fiscale)
Richiamate dalla ricorrente per dimostrare l'assimilazione fiscale tra TFR e incentivo all'esodo; la Corte osserva però che la qualificazione fiscale non determina automaticamente la qualificazione civilistica ai fini dell'art. 12-bis.
Cass. 12 luglio 2016, n. 14171
Precedente della Sesta Sezione che aveva ritenuto possibile l'inclusione dell'incentivo all'esodo tra le indennità rilevanti; le Sezioni Unite tuttavia non hanno seguito questa impostazione.
Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287
Principio sulla funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'assegno divorzile utilizzato dai giudici per connettere la finalità dell'art. 12-bis alla necessità di ripartire redditi maturati nel corso del matrimonio.
Corte Costituzionale, sent. 24 gennaio 1991, n. 24
Richiamata per la rilevanza della componente compensativa dell'assegno divorzile e per considerazioni sulla tutela della donna e della solidarietà familiare, a supporto dell'interpretazione dell'art. 12-bis.
Cass. 17 aprile 1997, n. 3294
Pronuncia richiamata per distinguere l'incentivo all'esodo dall'indennità di fine rapporto, affermandone la natura non riconducibile alla retribuzione differita.
Massime di principio
- L'art. 12-bis L. n. 898/1970 si applica solo alle indennità che maturano alla cessazione del rapporto di lavoro e sono determinate in proporzione alla durata del rapporto e all'entità della retribuzione (es. TFR e analoghe indennità di liquidazione).
- L'incentivo all'esodo, inteso come somma corrisposta per ottenere il consenso del lavoratore all'anticipata risoluzione del rapporto, non è normalmente ricompreso nell'indennità di fine rapporto ai fini dell'art. 12-bis e quindi non è automaticamente frazionabile col coniuge titolare di assegno divorzile.
- La qualificazione fiscale (tassazione separata o natura di reddito da lavoro dipendente) non determina l'inquadramento civilistico ai fini dell'art. 12-bis: occorre valutare la funzione economica e il nesso con redditi maturati durante il matrimonio.
- Per valutare l'eventuale spettanza della quota va considerato il criterio temporale e il collegamento con il matrimonio: rilevano gli anni di durata del rapporto di lavoro coincidenti col matrimonio ai fini della determinazione della quota spettante.
- In casi simili valutare separatamente (a) la natura della somma ricevuta (retribuzione differita vs corrispettivo per rinuncia o risarcimento), (b) il nesso di maturazione rispetto al periodo matrimoniale e alla proposizione dell'azione di divorzio, e (c) la finalità assistenziale/compensativa che giustifica l'applicazione dell'art. 12-bis.
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