Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un appartamento in Napoli. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del promittente venditore e lo aveva condannato a restituire il doppio della caparra confirmatoria ricevuta. Il venditore aveva proposto appello. Nel corso del giudizio d'appello egli aveva anche proposto istanza di ricusazione dell'intero collegio; l'istanza era stata dichiarata inammissibile con ordinanza comunicata alle parti. Successivamente la promissaria acquirente aveva chiesto la prosecuzione del giudizio e, ritenendo tardiva la riassunzione, aveva domandato l'estinzione del processo, che la Corte d'appello ha dichiarato. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) nullità del procedimento per irritualità dell'istanza di ricusazione proposta in udienza e non due giorni prima; 2) nullità del procedimento d'appello per violazione degli artt. 52 e 54 c.p.c., assumendo che la ricusazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di forma e termine e che il vizio avrebbe inficiato l'intero procedimento; 3) nullità per mancata sommaria delibazione da parte del giudice a quo sull'ammissibilità della ricusazione; 4) nullità dell'ordinanza di inammissibilità della ricusazione per omissione dell'avvertimento sulla riassunzione nel termine perentorio di sei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha precisato che l'art. 54 c.p.c. non impone che la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità della ricusazione contenga un avvertimento alle parti sul termine di riassunzione, poiché la norma già stabilisce direttamente che le parti debbano riassumere la causa entro sei mesi. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non può dolersi di vizi dell'istanza di ricusazione da lui stesso proposta; peraltro l'art. 52 c.p.c. consente la proposizione dell'istanza anche in udienza, prima della trattazione o discussione, se la parte non conosceva prima i nomi dei giudici. È stato poi osservato che la doglianza sulla mancata immediata declaratoria di inammissibilità e sulla mancata sommaria delibazione è parimenti incompatibile con il fatto che l'istanza proveniva dallo stesso ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 52 c.p.c.
il ricorso sia depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, ma possa anche essere proposto in udienza prima dell'inizio della trattazione o della discussione di questa, ove il ricusante non avesse conosciuto prima i nomi dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa
la proposizione dell'istanza di ricusazione in udienza non è di per sé irrituale, se ricorre la condizione della mancata previa conoscenza dei nominativi dei giudici
art. 54 c.p.c.
l'ultimo comma dell'art. 54 c.p.c. dispone che dell'ordinanza sia data notizia dalla cancelleria alle parti, che "debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi"
non è previsto che la comunicazione dell'ordinanza debba contenere un autonomo avvertimento alle parti sul termine di riassunzione; il termine è stabilito direttamente dalla legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
le censure erano prospettate come nullità del procedimento e error in procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La parte che ha proposto personalmente l'istanza di ricusazione non è legittimata a dolersi, in cassazione, di vizi formali inerenti a quella stessa istanza, salvo che la doglianza riguardi una diversa e autonoma violazione processuale.
- L'istanza di ricusazione può essere proposta anche in udienza prima dell'inizio della trattazione o discussione, quando la parte non abbia conosciuto in precedenza i nomi dei giudici chiamati a decidere la causa.
- L'ordinanza che dichiara inammissibile la ricusazione non deve necessariamente contenere un avviso espresso alle parti sul termine per la riassunzione, se la legge prevede già in modo diretto il termine perentorio entro cui provvedere.
- La mancata sommaria delibazione o l'asserita mancata immediata declaratoria di inammissibilità della ricusazione non può essere utilmente denunciata dalla stessa parte ricusante, quando la censura investe un'istanza che quella parte ha essa stessa introdotto.
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