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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37454/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati (capo A) anteriore alla pronuncia impugnata: in particolare contestava il computo del periodo di sospensione della prescrizione, affermando che il rinvio dell'udienza del 16/09/2015 (fino all'11/11/2015) non doveva essere computato nella sospensione perché disposto anche per esigenze organizzative dell'Ufficio giudicante e non soltanto per richiesta difensiva; inoltre la difesa sosteneva che non dovesse considerarsi la circostanza aggravante ex art. 219, comma 1, legge fall., nel calcolo dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che dal verbale del 16/09/2015 risulti che il rinvio fu concesso in risposta alla istanza difensiva (per trattative risarcitorie) e quindi deve essere qualificato come sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.; tenuto conto della sospensione complessiva (225 giorni) e della pena edittale massima (dieci anni ex art. 216, comma 1 legge fall.), il termine di prescrizione non era spirato al momento della sentenza impugnata (scadendo invece il 14/01/2023). Per tali ragioni il motivo del ricorso non poteva essere condiviso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); non è stata disposta la rifusione delle spese delle parti civili, non avendo queste avuto interesse concreto all'impugnazione né argomentato sul motivo proposto.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    I differimenti d'udienza disposti in accoglimento di istanze difensive per trattative volte al risarcimento del danno rientrano nella fattispecie di sospensione del termine di prescrizione; il rinvio del 16/09/2015 è stato considerato tale sospensione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata congiuntamente ad altre per il corretto calcolo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile.

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzata insieme ad artt. 157 e 159 per determinare la scadenza del termine prescrizionale in ragione della pena edittale massima e delle sospensioni intercorse.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come base formale del motivo di cassazione (violazione di legge penale); la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Citata dalla difesa come circostanza aggravante che non avrebbe dovuto influire sul calcolo della prescrizione; la Corte non ha ritenuto decisiva tale eccezione rispetto alla valutazione complessiva del termine prescrizionale e del rinvio considerato sospensivo.

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Richiamato per individuare la pena edittale massima (dieci anni) da assumere ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla esposizione del motivo in cassazione (il ricorso era valutato nei limiti in cui era stato articolato).

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'imposizione delle spese processuali e del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di ricorso manifestamente infondato e con profili di colpa del ricorrente.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Menzionato come richiesta avanzata nell'interesse del ricorrente (procedura speciale in appello) ma non centrale nella decisione di cassazione.

Massime di principio

  • Un rinvio d'udienza disposto in accoglimento di una istanza difensiva per trattative risarcitorie rileva, salvo prova contraria, come causa di sospensione del termine di prescrizione (art. 159 c.p.).
  • La qualificazione del motivo del rinvio (istanza difensiva vs. mero motivo organizzativo del giudice) è decisiva: se il rinvio è ancora riconducibile alla richiesta della difesa, rileva ai fini della sospensione.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerata la pena edittale massima applicabile per i fatti contestati (art. 216 legge fall.), unitamente alle norme di calcolo della prescrizione (artt. 157, 161 c.p.).
  • Chi impugna deve provare in modo adeguato che i periodi computati come sospensione non debbano invece essere esclusi; altrimenti il giudice conferma il computo effettuato e può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); le parti civili hanno diritto alla rifusione solo se hanno interesse concreto all'accoglimento dell'impugnazione e hanno argomentato sul motivo proposto.

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