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Sentenza

Sentenza n. 3835/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2270/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202503042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2270/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto a causa dell'inerzia dell'Amministrazione, con richiesta anche di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza civile, erogando alla ricorrente quanto riconosciutole. La pretesa azionata in ottemperanza è quindi risultata pienamente soddisfatta e non residuava più alcuna utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della condotta di iniziale inottemperanza, e liquidate in 800 euro, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la piena esecuzione, durante il processo, del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa dell'interessato risulta integralmente soddisfatta e non residua un'utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta del giudicato da parte dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione stessa, tenendo conto della precedente inerzia che aveva reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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