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Sentenza

Sentenza del 18/04/2017 n. 2972 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Agevolazioni per l'incremento della produttività - Imposta sostitutiva al 10% - Requisiti - Contratto aziendale o territoriale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente è stata respinta. La tassazione sostitutiva del 10% può essere applicata soltanto quando i compensi agevolabili siano previsti o disciplinati da un vero e proprio accordo aziendale o territoriale. In mancanza di tale accordo, i compensi devono essere assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF e alle relative addizionali regionali e comunali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di applicare l’imposta sostitutiva del 10% prevista dall’art. 2 del d.l. 93/2008 ai compensi corrisposti per lavoro straordinario o supplementare, prestazioni derivanti da clausole elastiche e attività connesse a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. La questione centrale riguardava la necessità di un accordo aziendale o territoriale che individuasse e regolasse tali compensi.

Norme richiamate

  • Art. 2 del decreto-legge n. 93/2008

    I compensi corrisposti a lavoratori dipendenti per il lavoro straordinario o supplementare, per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche ovvero in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa sono soggetti a un prelievo tributario del 10%.

    L’agevolazione fiscale non opera automaticamente per il solo fatto che il lavoratore abbia percepito compensi collegati a straordinario o produttività. È necessario che tali compensi siano riconducibili a un accordo aziendale o territoriale effettivo.

  • IRPEF e addizionali regionali e comunali

    In assenza dei requisiti per il regime sostitutivo, i compensi devono essere inclusi nella base imponibile ordinaria e sottoposti a IRPEF, nonché alle addizionali regionali e comunali.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sui premi di produttività e sui compensi incentivanti richiedono il rispetto di specifici presupposti formali e sostanziali.
  • La semplice indicazione in busta paga della voce straordinario, produttività o incentivo non è sufficiente a dimostrare il diritto all’imposta sostitutiva.
  • È necessario verificare l’esistenza di un accordo aziendale o territoriale valido, sottoscritto secondo la disciplina applicabile e idoneo a collegare i compensi a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa o ad altre prestazioni agevolabili.
  • Se manca l’accordo richiesto, l’agevolazione non può essere riconosciuta nemmeno quando le somme abbiano una funzione incentivante o siano effettivamente collegate a maggiori prestazioni lavorative.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare il contratto collettivo o l’accordo aziendale/territoriale, la documentazione relativa ai criteri di erogazione dei compensi e le certificazioni fiscali, così da dimostrare la sussistenza dei requisiti.

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