Cassazione Penale, Sentenza n. 21781/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ioppolo impugna condanne per usura (capi AA e BB) denunciando violazione di legge e vizi di motivazione: in particolare la mancata prova della sua consapevolezza della natura usuraria degli interessi e la sua presunta sudditanza psicologica rispetto ad altro imputato (Antonio Esposito). Trizio impugna pronunce per associazione finalizzata all'usura e usura (capi A ed E), denunciando carenza e illogicità motivazionale e, alternativamente, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei reati. Nanni impugna la qualificazione del reato come usura aggravata (capo R), deducendo vizio di motivazione per assenza di prova della qualità imprenditoriale della persona offesa e della necessità dell'impiego del denaro nell'attività d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha richiamato la nozione di "doppia conforme" tra sentenza di primo grado e sentenza di appello e le regole severe sull'impugnazione in materia di motivazione (specificità, autosufficienza, esistenza del vizio "interno" all'atto e carattere essenziale del vizio). Per Ioppolo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione e che la critica proposte fosse un tentativo di rivedere valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Per Trizio i motivi sono stati considerati aspecifici e manifestamente infondati; il profilo prescrizionale è stato rigettato in ragione della rilevanza della recidiva qualificata che sospende e sposta i termini di prescrizione secondo gli artt. 157 e 161 c.p. Per Nanni è stata rilevata la carenza di interesse concreto all'impugnazione, giacché l'aggravante contestata era stata neutralizzata nel giudizio di valenza e non ha inciso sulla determinazione della pena in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
invocato come titolo per dedurre violazione o falsa applicazione della legge penale; la Corte richiede che tale censura sia provata e specifica, e non può essere meramente rivendicata senza argomentazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
norma che disciplina i vizi di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza): la Corte precisa i requisiti di specificità, carattere "interno" del vizio, autosufficienza dell'impugnazione e rilevanza essenziale del difetto motivazionale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per i limiti di deduzione dei motivi di ricorso e per l'obbligo di motivazione nei limiti stretti stabiliti dalle disposizioni transitorie/attuarie; in sostanza, i ricorsi devono essere motivati nei termini previsti dalla norma.
art. 157 cod. pen.
richiamato in relazione al calcolo della prescrizione e agli effetti dell'aumento della pena per recidiva qualificata che può spostare i termini di prescrizione oltre la data della decisione.
art. 161 cod. pen.
citato unitamente all'art. 157 come criterio per il calcolo della prescrizione; la Corte lo applica per spiegare perché la presunta estinzione per prescrizione dei reati non sussiste nel caso del Trizio.
art. 586, comma 4 c.p.p.
richiama il requisito dell'interesse concreto dell'impugnante: la Corte lo invoca per dichiarare inammissibile il motivo di Nanni quando la riformulazione richiesta non avrebbe prodotto vantaggio concreto essendo l'aggravante ormai neutralizzata.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
norma sulla inammissibilità per aspecificità: la Corte la applica per dichiarare inammissibile il ricorso che non contesta specificamente le ragioni della decisione impugnata.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato nella definizione dei canoni normativi di valutazione della prova: la Corte segnala che la manifesta illogicità riguarda violazioni di principi logici o dei canoni di valutazione probatoria ex art. 192.
Massime di principio
- Una sentenza di appello conforme alla sentenza di primo grado può essere letta congiuntamente alla decisione di primo grado come un unico corpo motivazionale (c.d. "doppia conforme").
- I vizi di motivazione in Cassazione devono essere denunciati in modo specifico e devono emergere come difetto interno alla sentenza; non è ammessa una critica meramente rivisitativa delle valutazioni di merito.
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova restano in via esclusiva competenza del giudice di merito; Cassazione verifica solo la logicità e la sufficienza argomentativa della motivazione.
- L'aspecificità del motivo di ricorso (mancata correlazione con la motivazione impugnata o genericità) determina l'inammissibilità della impugnazione.
- Non sussiste interesse ad impugnare una circostanza aggravante che sia stata neutralizzata in sede di valutazione della valenza (subvalenza) rispetto alle attenuanti e quindi non abbia inciso sulla pena: ciò comporta inammissibilità per carenza di interesse concreto.
- La prescrizione può essere sospesa o il suo termine spostato dalla riconoscenza di recidiva qualificata e da aumenti di pena previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.; l'eccezione di prescrizione va dunque affrontata specificamente in rapporto ai calcoli normativi pertinenti.
- In caso di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende.
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