Cassazione Penale, Sentenza n. 27101/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, riformando in parte la sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dall'appropriazione contestata per il 2017 e ridotto la pena complessiva a 2 anni di reclusione (con sospensione condizionale) per i reati di peculato relativi agli anni 2015-2017. Il difensore ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti nella quantificazione delle somme indebitamente trattenute da FILS, contestando la valutazione del raffronto tra pendenze al 1/1/2015 e al 31/12/2016 e richiamando dati della Guardia di finanza e della consulenza tecnica; (2) mancato riconoscimento del meccanismo di compensazione contrattuale tra FILS e Comune (art. 5 del contratto) quale causa di esclusione dell'eventuale appropriazione; (3) errata applicazione dell'art. 175 c.p.p. per non aver concesso la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nonostante la presunta richiesta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la quantificazione delle somme appropriate, richiamando annotazioni della Guardia di finanza e la sentenza di primo grado, e il ricorrente non si è confrontato puntualmente con quegli argomenti. Il secondo motivo è stato considerato anch'esso privo di specificità: la Corte d'appello aveva correttamente affermato che la facoltà del Comune di compensare non legittimava la società a trattenere le somme e aveva evidenziato l'uso indistinto delle somme pubbliche nel patrimonio societario come indizio di appropriazione. Il terzo motivo è inammissibile perché il beneficio della non menzione non era stato richiesto in maniera specifica nel corso del giudizio di merito; pertanto non può essere dedotto in cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Riferimento al reato contestato (peculato): la condotta di trattenere somme pubbliche nel patrimonio societario e destinarle a fini incompatibili con l'interesse pubblicistico è stata ritenuta idonea a integrare il reato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio di motivazione e all'onere di specificità delle doglianze sulla valutazione della prova e sulla quantificazione dei danni; la Cassazione ha escluso il vizio per mancanza di specificità del ricorso.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse stata formulata specificamente in sede di merito, sicché la questione non era proponibile in Cassazione.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio per cui il ricorrente non può dolersi in Cassazione della mancata concessione di benefici processuali non richiesti nelle fasi di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale: deduzioni generiche o non confrontate risultano inammissibili.
- La mera facoltà dell'ente pubblico di compensare crediti e debiti non legittima la trattenuta autonoma di somme da parte di un soggetto che gestisce proventi pubblici; l'uso indistinto delle somme pubbliche nel patrimonio societario è indizio rilevante di appropriazione.
- Se si vuole ottenere in via di merito la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.p.) tale richiesta deve essere formulata esplicitamente nel giudizio di merito; l'omessa richiesta impedisce il relativo controllo in Cassazione.
- La quantificazione delle somme oggetto di appropriamento è valutata dal giudice di merito sulla base degli elementi probatori richiamati; il ricorrente deve indicare in modo preciso i punti controversi della motivazione per ottenere il controllo della Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende), dunque è opportuno curare la specificità dei motivi e la loro tempestiva formulazione in sede di merito.
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