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Circolare

Circolare numero 02 del 26-01-2006 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il completamento delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2006 e illustra i criteri applicati per la perequazione automatica previsionale (1,7%), il conguaglio su cumulo dei trattamenti, la rivalutazione delle pensioni elevate, le trattenute IRPEF e le addizionali regionale e comunale. Sono inoltre indicati i nuovi limiti reddituali per l’integrazione al minimo, le regole sull’incumulabilità di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, il tetto di retribuzione annua pensionabile e le modalità di certificazione fiscale e invio dei modelli CUD.

Rinnovo delle pensioni 2006 con perequazione automatica previsionale 1,7% e istruzioni fiscali/contributive

Rinnovo delle pensioni 2006 e perequazione automatica

La circolare dà conto del completamento delle operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2006 e disciplina gli effetti economici e fiscali del rinnovo. Il tema centrale è l’applicazione della perequazione automatica previsionale nella misura del 1,7% dal 1° gennaio 2006, oltre al richiamo al tasso definitivo del 2,0% per il 2005.

Perequazione automatica e criteri di rivalutazione

L’aumento perequativo è stato disposto con D.M. 18 novembre 2005, pubblicato in G.U. n. 278 del 29 novembre 2005, ed è stato calcolato sulla base dell’art. 34, commi 1-4, della L. 448/1998 e dell’art. 69 della L. 388/2000, che ha modificato l’art. 59 della L. 449/1997.

La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2006 ed è stata applicata secondo il meccanismo per scaglioni previsto dalla L. 388/2000:

  • aumento pieno fino all’importo pari al triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • aumento ridotto al 90% per la fascia compresa tra il triplo e il quintuplo del minimo;
  • aumento ridotto al 75% per la parte eccedente il quintuplo del minimo.

Per l’anno 2006 la perequazione è stata calcolata in via provvisoria sui dati contabili già acquisiti; il conguaglio sarà effettuato quando il Casellario centrale dei pensionati comunicherà i dati definitivi. L’allegato A riporta gli importi definitivi del trattamento minimo per il 2005 e quelli previsionali per il 2006, nonché le modalità applicative della perequazione.

Cumulo dei trattamenti pensionistici

La circolare conferma, anche per il 2006, l’applicazione delle disposizioni sull’aumento perequativo sul cumulo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da enti diversi presenti nel Casellario centrale dei pensionati, ai sensi dell’art. 34 della L. 448/1998. Anche in questo caso il calcolo è stato effettuato provvisoriamente, in attesa dei dati definitivi necessari ai conguagli.

Pensioni elevate a 516,46 euro e maggiorazioni sociali

In attuazione della L. 289/2002, art. 39, comma 8, la circolare precisa che, dal 1° gennaio 2006, alle pensioni elevate a 516,46 euro spetta un aumento pari alla differenza tra il trattamento minimo 2006 e quello in vigore nel 2005. Gli importi aggiornati sono contenuti nell’allegato B.

Nello stesso allegato sono riportate anche le maggiorazioni sociali dei trattamenti minimi, con i relativi limiti di reddito e importi per gli anni considerati.

Trattamento fiscale delle pensioni

Le ritenute IRPEF per il 2006 sono state determinate secondo la riforma fiscale sulle pensioni contenuta nei commi 349-353 dell’articolo unico della L. 30 dicembre 2004, con rinvio alla circolare n. 3 del 4 marzo 2005.

Per gli arretrati di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2006 e riferiti ad anni precedenti, la circolare stabilisce l’assoggettamento a imposta separata con aliquota media, calcolata secondo gli scaglioni dell’art. 2 della legge n. 289 e secondo le modalità richiamate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 15 marzo 2004.

Tassazione congiunta dei titolari di più pensioni

Per i soggetti titolari di più trattamenti pensionistici corrisposti da enti diversi, trova applicazione l’art. 8 del D.Lgs. 314/1997, che prevede l’assoggettamento all’IRPEF sul complesso dei trattamenti erogati. Per il 2006 l’imposta è stata calcolata in via provvisoria applicando l’aliquota già vigente nel 2005, in attesa dei dati aggiornati del Casellario Centrale delle pensioni per l’adeguamento dell’IRPEF mensile e dei conguagli.

Limiti di reddito, integrazione al minimo e assegni di invalidità

La circolare segnala l’innalzamento dei limiti di reddito rilevanti per l’integrazione al trattamento minimo di pensione, con i nuovi valori riportati nell’allegato D ai sensi dell’art. 6 della L. 638/1983.

L’allegato E riporta invece i limiti di reddito che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell’art. 1 della L. 222/1984.

Incumulabilità con i redditi del beneficiario

La circolare richiama l’art. 1, commi 41 e 42, della L. 335/1995 in materia di incumulabilità parziale:

  • della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, salvo le eccezioni previste per nuclei familiari con figli minori, studenti o inabili;
  • degli assegni di invalidità con i redditi del titolare.

Per i trattamenti con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. 335/1995 è fatto salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, compresi gli aumenti perequativi. Le percentuali di riduzione e i redditi rilevanti sono riportati negli allegati F e F1.

Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro

Non risultano intervenute innovazioni normative sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; pertanto, in sede di rinnovo, sono state applicate le disposizioni già richiamate nelle circolari precedenti.

Tetto di retribuzione annua pensionabile

Per il 2006 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 39.297,00 euro, importo valutabile in pensione all’80% in presenza di 40 anni di contribuzione. La circolare ricorda che tale soglia è il riferimento per individuare le fasce di retribuzione da applicare con aliquote decrescenti per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della L. 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. 503/1992.

Addizionale regionale all’IRPEF

Per i pensionati residenti nelle regioni che non hanno adottato modifiche specifiche, l’addizionale regionale dovuta per il 2005 è calcolata con aliquota dello 0,9% sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle eventuali deduzioni per familiari.

Per Calabria, Piemonte, Lombardia, Marche, Veneto e Umbria si applicano invece le rispettive leggi regionali. L’addizionale regionale è trattenuta in 11 rate mensili, a decorrere da gennaio 2006. L’allegato G riporta il prospetto di calcolo per ciascuna regione.

Addizionale comunale all’IRPEF

Per i Comuni che hanno deliberato ai sensi del D.Lgs. 360/1998, l’addizionale comunale è stata calcolata nella misura stabilita dagli enti locali. Anche questa trattenuta è effettuata in 11 rate mensili a partire da gennaio 2006.

Certificazioni di pensione e adempimenti informativi

È in corso la spedizione del certificato di pensione Mod. 20/b con lettera esplicativa contenente tutti gli elementi contabili della pensione erogata.

La certificazione fiscale dei redditi conseguiti nel 2005 e delle ritenute operate sarà inviata agli interessati entro il 15 marzo 2006, secondo lo schema approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 novembre 2005, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 600/1973.

Per i trattamenti assoggettati alla tassazione congiunta ex art. 8 del D.Lgs. 314/1997 sarà allegata una comunicazione specifica con l’indicazione dei trattamenti considerati. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.

Allegati richiamati

La circolare rinvia a diversi allegati che contengono i valori aggiornati e le tabelle operative:

  • Allegato A: importi dei trattamenti pensionistici per il 2005 e per il 2006, con le fasce di perequazione;
  • Allegato B: importi aggiornati delle pensioni a 516,46 euro e delle maggiorazioni sociali;
  • Allegato C: disciplina IRPEF 2006, scaglioni annui e mensili, no tax area e deduzioni per progressività e per situazione familiare;
  • Allegato D: limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo;
  • Allegato E: limiti di reddito per l’esclusione dell’integrazione degli assegni di invalidità;
  • Allegati F e F1: limiti di reddito e percentuali di riduzione per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità;
  • Allegato G: addizionale regionale IRPEF per regione, con aliquote e note applicative.

La circolare invita infine a dare ampia diffusione al contenuto, anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.

Punti principali

Perequazione automatica 2006

Dal 1° gennaio 2006 è stato applicato in via previsionale l’aumento perequativo del 1,7%, disposto dal D.M. 18 novembre 2005. Il decreto conferma inoltre il 2,0% quale aumento definitivo per il 2005. La rivalutazione interessa tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2006 e segue i criteri della L. 388/2000: rivalutazione piena fino al triplo del minimo, al 90% tra tre e cinque volte il minimo, al 75% oltre il quintuplo. Per i trattamenti cumulati con pensioni erogate da enti diversi, presenti nel Casellario centrale, il calcolo è stato effettuato provvisoriamente in attesa dei dati definitivi per il conguaglio.

Pensioni elevate a 516,46 euro e maggiorazioni sociali

In applicazione dell’art. 39, comma 8, della L. 289/2002, alle pensioni elevate a 516,46 euro spetta dal 1° gennaio 2006 un aumento pari alla differenza tra il trattamento minimo 2006 e quello 2005. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B. Nello stesso allegato sono aggiornate anche le maggiorazioni sociali dei trattamenti minimi con i relativi limiti di reddito e importi per gli anni considerati.

Trattenute IRPEF e tassazione separata

Le ritenute IRPEF 2006 sono determinate secondo la riforma fiscale sulle pensioni introdotta dai commi 349-353 della L. 30 dicembre 2004, richiamata dalla circolare n. 3 del 4 marzo 2005. Gli arretrati di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2006 e riferiti ad anni precedenti sono assoggettati a tassazione separata con aliquota media, secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 10/E del 15 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate.

Tassazione congiunta dei pluritrattamenti

Per i titolari di più pensioni corrisposte da enti diversi, l’IRPEF è applicata congiuntamente sul complesso dei trattamenti, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 314/1997. Per il 2006 il calcolo è stato eseguito in via provvisoria usando l’aliquota già in vigore nel 2005, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale delle pensioni per l’adeguamento dell’imposta mensile e dei conguagli.

Limiti reddituali per integrazione al minimo e assegni di invalidità

Sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo di pensione, riportati nell’allegato D ai sensi dell’art. 6 della L. 638/1983. L’allegato E riporta invece i limiti che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’art. 1 della L. 222/1984.

Incumulabilità pensioni ai superstiti e assegni di invalidità

L’art. 1, commi 41 e 42, della L. 335/1995 prevede l’incumulabilità parziale delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi del titolare, con alcune eccezioni per nuclei con figli minori, studenti o inabili. Per i trattamenti con decorrenza anteriore alla L. 335/1995 resta fermo il trattamento più favorevole in essere, con riassorbimento sui successivi miglioramenti, compresi gli aumenti perequativi. Gli allegati F e F1 riportano percentuali di riduzione e soglie reddituali.

Cumulo pensioni e redditi da lavoro

La circolare segnala che non vi sono state ulteriori innovazioni normative sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; in sede di rinnovo sono quindi state applicate le regole già richiamate nelle precedenti circolari.

Tetto di retribuzione annua pensionabile

Per il 2006 il tetto di retribuzione annua pensionabile è pari a 39.297,00 euro, valutabile in pensione all’80% in presenza di 40 anni di contribuzione. La retribuzione annua pensionabile costituisce la base di riferimento per le fasce di retribuzione da considerare con aliquote decrescenti per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992.

Addizionali regionale e comunale IRPEF

Per i pensionati residenti nelle regioni senza provvedimenti di modifica, l’addizionale regionale 2005 è calcolata con aliquota dello 0,9% sul reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per familiari. Per Calabria, Piemonte, Lombardia, Marche, Veneto e Umbria si applicano le rispettive leggi regionali. L’addizionale regionale è trattenuta in 11 rate mensili da gennaio 2006. Anche l’addizionale comunale è calcolata in base alle delibere comunali e trattenuta in 11 rate mensili da gennaio 2006; i dettagli applicativi sono riportati nell’allegato G.

Certificazioni fiscali e modelli CUD

È in spedizione il certificato di pensione Mod. 20/b con lettera esplicativa contenente gli elementi contabili della pensione. La certificazione fiscale dei redditi 2005 e delle ritenute operate sarà inviata entro il 15 marzo 2006 secondo lo schema approvato dall’Agenzia delle Entrate. Per i trattamenti soggetti alla tassazione congiunta ex art. 8 D.Lgs. 314/1997 sarà inserita apposita comunicazione con l’indicazione dei trattamenti considerati; i modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.

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