Circolare numero 01 del 20-01-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE che, dal 6 dicembre 2005, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,25%. Da tale variazione deriva l’aggiornamento dell’interesse per differimento e dilazione dei debiti contributivi, portato all’8,25%, applicabile alle istanze presentate dal 6 dicembre 2005. Conseguentemente vengono rideterminate anche le sanzioni civili, pari al 7,75% annuo nelle ipotesi ordinarie previste dalla normativa e al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata o di regolarizzazione tardiva oltre i termini indicati. La circolare precisa inoltre che il nuovo tasso rileva anche per le procedure concorsuali.
Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di dilazione/differimento e sanzioni civili
Variazione del tasso ufficiale di riferimento e aggiornamento degli importi accessori
La circolare dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo dà attuazione alla decisione della BCE che, con decorrenza 6 dicembre 2005, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,25%. Sulla base di tale variazione vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia la misura delle sanzioni civili applicabili nei casi di mancato pagamento o di evasione contributiva.
Premessa normativa e efficacia del tasso BCE
La circolare ricorda che il tasso ufficiale di riferimento pubblicato sul Bollettino mensile della BCE dell’8 dicembre 2005 è pari al 2,25% con decorrenza 6 dicembre 2005. Viene altresì precisato che, dal 1 gennaio 2004, non è più necessaria la determinazione periodica del TUR da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, poiché la previsione del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, aveva durata massima di cinque anni ormai decorsi. Ne deriva che il tasso BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
A decorrere dal 6 dicembre 2005, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato all’8,25% annuo. Tale misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento del 2,25% maggiorato di 6 punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96.
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 6 dicembre 2005. La circolare, dunque, individua con precisione il dies a quo di applicazione del nuovo tasso per le pratiche di regolarizzazione dei debiti contributivi.
Sanzioni civili: criteri di calcolo e misure applicabili
La variazione del tasso ufficiale di riferimento incide anche sulla misura delle sanzioni civili. In attuazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, la circolare richiama le seguenti fattispecie:
- sanzione pari al 7,75% annuo, calcolata come tasso ufficiale di riferimento del 2,25% maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare risulta dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- sanzione pari al 7,75% annuo anche nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria, purché effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento della contribuzione dovuta entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- sanzione pari al 7,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il pagamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10;
- sanzione pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b).
Effetti sulle procedure concorsuali
La circolare conclude precisando che la variazione del tasso ufficiale di riferimento rileva anche ai fini della commisurazione delle sanzioni civili applicabili nelle procedure concorsuali. Il nuovo parametro deve quindi essere considerato anche in tale ambito applicativo.
Punti principali
Decorrenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento
La BCE ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,25% con decorrenza 6 dicembre 2005. La circolare richiama che, dal 1 gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del tasso da parte della Banca d’Italia, poiché la definizione del tasso da parte della BCE è immediatamente efficace.
Nuovo interesse di differimento e di dilazione
Dal 6 dicembre 2005 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato all’8,25% annuo, risultante dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. Il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Adeguamento delle sanzioni civili
La variazione del tasso di riferimento comporta l’aggiornamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare distingue tre fattispecie principali: sanzione al 7,75% annuo nei casi ordinari previsti dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e nell’ipotesi di oggettive incertezze interpretative di cui all’art. 116, comma 10; sanzione al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza o di denuncia entro dodici mesi senza pagamento entro i 30 giorni successivi.
Incidenza sulle procedure concorsuali
La circolare precisa infine che la variazione del tasso ufficiale di riferimento esplica i suoi effetti anche ai fini della commisurazione delle sanzioni civili applicabili nelle procedure concorsuali.
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