Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 10 del 30-1-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del regolamento CE n. 647/2005 sulle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, con particolare riguardo alle maggiorazioni sociali e all’integrazione al trattamento minimo. Dal 1° giugno 2005 le maggiorazioni sociali non spettano più ai residenti in uno Stato membro UE diverso dall’Italia, mentre restano ferme le regole che attribuiscono le prestazioni non contributive allo Stato di residenza. La circolare chiarisce inoltre l’ambito territoriale di applicazione, escludendo per il momento Svizzera e Stati SEE nonché richiamando l’elenco delle prestazioni non contributive previste nei vari Stati UE.

Regolamentazione comunitaria su maggiorazioni sociali e integrazione al trattamento minimo

Regolamentazione comunitaria: maggiorazioni sociali e integrazione al trattamento minimo

La circolare esamina gli effetti del regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005 sulla disciplina comunitaria delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, con particolare riferimento alle maggiorazioni sociali e all’integrazione al trattamento minimo. Il documento chiarisce che le nuove regole incidono soprattutto sulla non esportabilità di tali prestazioni e sull’ambito territoriale e soggettivo di applicazione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il regolamento CEE n. 1408/71, che coordina i sistemi di sicurezza sociale nazionale e si applica alle prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia e maternità, famiglia, disoccupazione, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Viene inoltre ricordato che il regolamento 1408/71 non riguarda in via generale l’assistenza sociale, ma si estende a determinate prestazioni in denaro non contributive di tipo misto ai sensi del regolamento CEE n. 1247/92, spettanti a carico dello Stato di residenza e secondo la legislazione di tale Stato.

Il regolamento CE n. 647/2005 modifica parzialmente la disciplina delle prestazioni non contributive e, dall’articolo 1, paragrafo 2, nonché dall’allegato I, discende che dal 1° giugno 2005 non hanno diritto alle maggiorazioni sociali di cui alla legge n. 544/1988 i residenti in uno Stato membro UE diverso dall’Italia.

Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo

La circolare definisce le condizioni affinché una prestazione possa essere qualificata come prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2-bis, del regolamento 1408/71, come sostituito dal regolamento 647/2005. In particolare, tali prestazioni devono:

  • essere complementari, supplementari o aggiuntive rispetto a una delle prestazioni principali previste dall’articolo 4, paragrafo 1, e mirare a garantire un reddito minimo di sussistenza; oppure
  • costituire, in relazione all’ambiente sociale dello Stato di residenza, una tutela specifica per i soggetti disabili.

Inoltre, esse devono essere finanziate mediante entrate fiscali destinate alla spesa pubblica generale e non devono derivare direttamente da un contributo dei beneficiari. Devono infine essere espressamente indicate per ciascuno Stato membro nell’allegato II bis del regolamento 1408/71.

La circolare ribadisce che tali prestazioni sono soggette al principio di parità di trattamento, ma non sono esportabili perché spettanti unicamente a carico dello Stato di residenza.

Maggiorazioni sociali

Con il regolamento 647/2005 viene rivista la composizione dell’allegato II bis del regolamento 1408/71, nel quale per l’Italia viene inserita anche la maggiorazione sociale. Tale inclusione comporta che la maggiorazione sociale rientri a pieno titolo tra le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo e divenga quindi inesportabile nell’Unione europea dal 5 maggio 2005.

La circolare precisa che le prestazioni italiane elencate nell’allegato II bis comprendono:

  • pensioni sociali;
  • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
  • pensioni e indennità ai sordomuti;
  • pensioni e indennità ai ciechi civili;
  • integrazione della pensione minima;
  • integrazione dell’assegno di invalidità;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale.

Da ciò deriva che, dal 1° giugno 2005, non è più possibile riconoscere il diritto alle maggiorazioni sociali ai soggetti residenti in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e non è più possibile corrispondere quelle già attribuite a residenti in tali Stati.

Integrazione al trattamento minimo

La circolare esamina anche gli effetti del nuovo assetto normativo sull’integrazione al trattamento minimo. Poiché le prestazioni non contributive non sono soggette all’articolo 10 del regolamento 1408/71 né al Titolo III dello stesso regolamento, non si applicano ad esse le regole di calcolo della pensione teorica e della successiva riduzione pro rata.

Per effetto di ciò, viene confermato che le prestazioni in denaro non contributive sono attribuite a carico dello Stato di residenza esclusivamente secondo la sua legislazione e in misura intera. Quanto alla disciplina italiana, la circolare chiarisce che l’integrazione al minimo prevista dall’articolo 8 della legge n. 153/1969, tenuto conto dell’importo della pensione estera, deve essere riconosciuta solo al soggetto residente in Italia, se sussistono i requisiti.

Viene inoltre ribadito che l’importo dell’integrazione al minimo non deve essere incluso nella determinazione della pensione teorica.

Prestazioni non contributive previste dagli altri Stati UE

La circolare precisa che chi risiede nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea ed è soggetto alla normativa comunitaria ha diritto alle prestazioni non contributive previste dallo Stato di residenza, con diritto e misura determinati esclusivamente dalla legislazione di quello Stato. Tali prestazioni spettano per intero.

Per finalità informative, la circolare allega l’elenco delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo previste dalle legislazioni dei vari Stati membri, con specifica indicazione dei benefici analoghi a quelli italiani.

Ambito territoriale di applicazione

La circolare precisa che il regolamento 647/2005 non si applica nei confronti di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, in mancanza delle decisioni dei Comitati misti previste dall’Accordo SEE e dall’accordo tra la Comunità europea, gli Stati membri e la Confederazione svizzera.

Ne consegue che le nuove disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 647/2005 non sono applicabili nei confronti dei residenti in Svizzera e nei territori degli Stati SEE. Per tali soggetti non devono essere effettuate variazioni nella liquidazione delle pensioni in relazione a questa disposizione.

Ambito soggettivo delle nuove regole sulle maggiorazioni sociali

Dal 1° giugno 2005 le maggiorazioni sociali di cui all’articolo 1, commi 1 e 12, della legge n. 544/1988 non spettano alle persone residenti in uno Stato comunitario diverso dall’Italia e soggette al regolamento 1408/71, quando il diritto a pensione sia stato maturato:

  • sulla base dei soli periodi assicurativi italiani;
  • con totalizzazione dei periodi italiani e di uno o più Stati comunitari, in applicazione della regolamentazione comunitaria;
  • con totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, in applicazione di una convenzione bilaterale, dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, dell’Accordo SEE o della Convenzione europea con la Turchia.

Allegato sulle prestazioni nei singoli Stati membri

L’allegato 1 riporta l’elenco delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo previste dalle legislazioni dei diversi Stati dell’Unione europea, tra cui, a titolo esemplificativo, prestazioni per anziani, invalidi, disoccupati, soggetti con disabilità, assegni di mobilità e integrazioni al reddito o alle pensioni. L’elenco include anche le prestazioni italiane, tra cui pensioni sociali, prestazioni assistenziali per invalidi civili, integrazioni al minimo e maggiorazione sociale.

Punti principali

Modifiche introdotte dal regolamento CE n. 647/2005

La circolare spiega che il regolamento CE n. 647 del 13 aprile 2005, in vigore dal 5 maggio 2005, modifica la disciplina comunitaria sulle prestazioni non contributive. In particolare, dall’articolo 1, paragrafo 2, e dal relativo allegato I discende che, a decorrere dal 1° giugno 2005, i residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia non hanno più diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla legge n. 544/1988.

Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo

Vengono richiamate le caratteristiche delle prestazioni non contributive rientranti nell’articolo 4, paragrafo 2-bis, del regolamento 1408/71: devono essere complementari o supplementari di prestazioni principali e finalizzate a garantire un reddito minimo di sussistenza, oppure costituire una tutela specifica per i disabili; devono essere finanziate dalla fiscalità generale e non da contributi diretti dei beneficiari; devono essere elencate nell’allegato II bis del regolamento.

Maggiorazioni sociali: inesportabilità

La maggiorazione sociale viene inserita per l’Italia nell’allegato II bis del regolamento 1408/71 e, per effetto di ciò, diventa una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo non esportabile nell’Unione europea dal 5 maggio 2005. La circolare precisa che dal 1° giugno 2005 non è più possibile riconoscere o continuare a corrispondere tali maggiorazioni ai soggetti residenti in altri Stati UE.

Integrazione al trattamento minimo

Le nuove disposizioni confermano che alle prestazioni non contributive non si applicano né l’articolo 10 del regolamento 1408/71 né il Titolo III, e quindi non si applicano i criteri di calcolo della pensione teorica e della ripartizione pro rata. Per l’Italia, ciò comporta che l’integrazione al minimo, prevista dall’articolo 8 della legge n. 153/1969 e calcolata tenendo conto della pensione estera, è attribuibile solo al soggetto residente in Italia, e il suo importo non deve essere incluso nella determinazione della pensione teorica.

Prestazioni non contributive negli altri Stati UE

La circolare ricorda che i soggetti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea hanno diritto alle prestazioni non contributive a carico dello Stato di residenza, con diritto e misura determinati esclusivamente dalla legislazione di quello Stato. Nell’allegato 1 sono elencate, per ciascun Paese UE, le prestazioni considerate speciali in denaro a carattere non contributivo.

Ambito territoriale di applicazione

Il regolamento n. 647/2005 non si applica, allo stato, nei confronti di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, in assenza delle decisioni dei Comitati misti previste dagli accordi SEE e con la Confederazione svizzera. Per i residenti in Svizzera e negli Stati SEE non devono quindi essere operate variazioni sulla liquidazione delle pensioni in relazione all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 647/2005.

Ambito soggettivo

Dal 1° giugno 2005 le maggiorazioni sociali non spettano ai soggetti residenti in uno Stato UE diverso dall’Italia, soggetti al regolamento 1408/71, che abbiano maturato il diritto a pensione: solo con periodi assicurativi italiani; con totalizzazione di periodi italiani e di altri Stati UE; con totalizzazione di periodi italiani ed esteri in base a convenzioni bilaterali, accordo UE-Svizzera, accordo SEE o Convenzione europea con la Turchia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.