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Circolare

Circolare numero 9 del 27-1-2006

1) imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi 2) benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti 3) leggi regionali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti, così come le società senza dipendenti, non rientrano tra i destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC. Restano invece soggette alla dimostrazione della regolarità contributiva le imprese operanti nei cantieri e, per i lavori edili privati, il DURC ha validità di un mese dal rilascio. Vengono inoltre richiamate le regole per artigiani con dipendenti e con coadiuvanti, l’utilizzo della procedura telematica unica INPS-INAIL, nonché l’obbligo del DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie limitatamente alla realizzazione di investimenti. Si precisa infine che le leggi regionali possono prevedere ulteriori momenti di acquisizione del documento e che la procedura nazionale può essere usata se tecnicamente compatibile.

Chiarimenti su DURC per lavoratori autonomi senza dipendenti, imprese nei cantieri, benefici comunitari e leggi regionali

Chiarimenti sul DURC per autonomi, imprese edili e accesso a benefici pubblici

La circolare riassume gli orientamenti ministeriali e gli effetti delle modifiche normative in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con particolare attenzione ai lavoratori autonomi artigiani, alle imprese operanti nei cantieri, ai lavori privati in edilizia e ai benefici comunitari. Vengono inoltre richiamati il ruolo dell’INPS come amministrazione certificante e la possibilità di utilizzare la procedura telematica unica INPS-INAIL.

Lavoratori autonomi senza dipendenti e soggetti esclusi dall’obbligo

Il Ministero del Lavoro, con nota 5 dicembre 2005 prot. 2988, ha escluso i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti dall’ambito dei destinatari del DURC. La motivazione risiede nella distinzione, contenuta nell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, tra lavoratore autonomo e impresa esecutrice: per il primo è richiesto soltanto di dimostrare l’idoneità tecnico-professionale, mentre per l’impresa esecutrice si aggiungono ulteriori obblighi, tra cui la verifica della regolarità contributiva.

Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, il Ministero ha precisato che non rientrano tra i destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC nemmeno le società senza dipendenti. In relazione ai lavori edili privati, ne deriva che non è più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia quando i lavori siano svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.

Imprese operanti nei cantieri e disciplina applicabile

Per le imprese operanti nei cantieri, il Ministero ha ribadito che sussiste l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva. Nel caso delle imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili. La circolare richiama inoltre il principio per cui, quando si tratta di imprese esecutrici, la verifica contributiva è parte degli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.

Artigiani con dipendenti, gestione DM e coadiuvanti

Qualora il DURC sia richiesto per un artigiano con dipendenti, sia che operi individualmente sia in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve comprendere anche la contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani.

Per l’artigiano che si avvalga di familiari iscritti come coadiuvanti, la circolare precisa che tale soggetto non è assimilabile all’impresa ai fini del rilascio del DURC. Tuttavia, se l’artigiano utilizza anche dipendenti, la regolarità deve comprendere pure la contribuzione dovuta per i coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

Validità del documento nei lavori privati in edilizia

Per i lavori privati in edilizia viene confermata la validità di un mese del DURC dalla data di rilascio. La precisazione è riferita espressamente a tale ambito e si inserisce nel quadro delle indicazioni ministeriali già richiamate dalla circolare.

Modalità di richiesta e ruolo dell’INPS

La circolare sottolinea che, anche quando non vi sia un obbligo sostanziale di dimostrare la regolarità contributiva, l’INPS, in quanto amministrazione certificante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, deve rilasciare la certificazione ogni volta che venga richiesta.

Il richiedente può utilizzare la specifica procedura e la modulistica disponibili sul portale www.sportellounicoprevidenziale.it, con invio di un’unica richiesta a INPS e INAIL secondo le modalità descritte nelle Circolari INAIL n. 52/2005 e INPS n. 122/2005. La finalità dichiarata è la semplificazione degli adempimenti.

DURC nelle attività dell’Istituto come stazione appaltante

Quando l’Istituto opera come stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare i requisiti di ordine generale relativi all’affidabilità morale ed economica dei contraenti. In tale ipotesi è utilizzabile la procedura DURC.

Benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti

La Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha modificato la disciplina delle sovvenzioni comunitarie già contenuta nell’art. 10, comma 7, del D.L. n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005. La nuova regola stabilisce che le imprese di tutti i settori devono presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

Rapporti con le leggi regionali

La circolare osserva che la normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali, purché non in contrasto con la disciplina statale. Tali fonti possono individuare ulteriori momenti o specifiche esigenze di acquisizione del documento, ad esempio anche al termine dei lavori nei casi di edilizia privata. Quando tecnicamente compatibile, può essere utilizzata la procedura nazionale.

Punti principali

Lavoratori autonomi senza dipendenti e società senza dipendenti

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non sono destinatari del DURC. Lo stesso principio vale, in base alla successiva nota ministeriale, per le società senza dipendenti. In tali casi, per i lavori privati in edilizia, non è più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia quando i lavori siano affidati a una ditta artigiana senza dipendenti.

Imprese operanti nei cantieri e imprese edili

Il Ministero ha precisato che tutte le imprese operanti nei cantieri devono dimostrare la regolarità contributiva. Nell’ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili. La distinzione richiamata si fonda sull’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, che separa la figura del lavoratore autonomo da quella dell’impresa esecutrice, imponendo a quest’ultima obblighi ulteriori, tra cui la regolarità contributiva.

Artigiani con dipendenti e con coadiuvanti

Se il DURC riguarda un artigiano con dipendenti, sia che operi individualmente sia in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve estendersi anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani. Inoltre, l’artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all’impresa ai fini del rilascio del DURC; tuttavia, se si avvale anche di dipendenti, la regolarità deve comprendere anche la contribuzione dovuta per i coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

Validità del DURC nei lavori privati in edilizia

Per i lavori privati in edilizia viene confermato un periodo di validità di un mese del DURC dalla data del rilascio. Tale precisazione è richiamata come conferma dell’orientamento ministeriale per questo specifico ambito.

Richiesta del DURC e ruolo dell’INPS come amministrazione certificante

Indipendentemente dalla sussistenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l’INPS, in quanto amministrazione certificante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, deve rilasciare la certificazione ogni volta che ne sia richiesta. Il richiedente può utilizzare la procedura e la modulistica disponibili sul portale www.sportellounicoprevidenziale.it, che consente un’unica domanda trasmessa a INPS e INAIL secondo le modalità indicate nelle Circolari INAIL n. 52/2005 e INPS n. 122/2005.

DURC nelle procedure di gara dell’Istituto

Quando l’Istituto agisce come stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare i requisiti di ordine generale relativi all’affidabilità morale ed economica dei contraenti. A tale fine può essere utilizzata la procedura DURC.

Benefici e sovvenzioni comunitarie per investimenti

La Legge Finanziaria 2006, comma 553, ha modificato la disciplina già contenuta nell’art. 10, comma 7, del D.L. n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005. Le imprese di tutti i settori devono presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

Leggi regionali e integrazioni alla disciplina nazionale

La circolare evidenzia che la normativa nazionale sulla regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali, purché non in contrasto con la disciplina statale. Tali leggi possono prevedere ulteriori momenti o esigenze di acquisizione del documento, ad esempio anche alla fine dei lavori nei casi di edilizia privata. In questi casi può essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura nazionale.

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