Circolare numero 8 del 27-1-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le controversie sulla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro relative a provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, la competenza a decidere resta ai Comitati Regionali dell’INPS ai sensi degli artt. 42 e seguenti della legge n. 88/1989. Viene precisato che il d.lgs. n. 124/2004 ha attribuito ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro una competenza specifica, ma non ha eliminato quella degli organi decisionali dell’Istituto, salvo i casi espressamente previsti. La circolare indica anche alcune tipologie di provvedimenti ricadenti nella competenza INPS e precisa il regime transitorio per i ricorsi avverso verbali ispettivi presentati entro il 27 maggio 2004.
Contenzioso amministrativo sui rapporti di lavoro e competenza a decidere sui ricorsi
Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro
La circolare definisce la competenza a decidere i ricorsi relativi alla sussistenza e alla qualificazione dei rapporti di lavoro quando l’impugnazione riguarda provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. L’obiettivo è chiarire il coordinamento tra la disciplina introdotta dal d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, e le competenze già attribuite ai Comitati Regionali dell’INPS dalla legge n. 88/1989.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama anzitutto la precedente circolare n. 132 del 20 settembre 2004, con cui era stato illustrato l’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004. Tale disposizione prevede l’istituzione, presso la Direzione Regionale del Lavoro, del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, competente a decidere sui ricorsi avverso:
- i verbali di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni Provinciali del Lavoro;
- i verbali di accertamento di istituti previdenziali e assicurativi, quando abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Viene richiamato anche l’art. 19 del medesimo decreto, che dispone l’abrogazione delle norme incompatibili con il nuovo assetto.
Persistenza della competenza dei Comitati Regionali INPS
La circolare afferma che la disciplina del d.lgs. n. 124/2004 non elimina la competenza degli organi decisionali dell’Istituto, ma la limita soltanto nei casi espressamente previsti. Le disposizioni della legge 9 marzo 1988, n. 88, in particolare gli artt. 42 e seguenti, che regolano funzionamento e competenze dei Comitati Regionali dell’INPS, non sono considerate incompatibili con quelle sui nuovi Comitati Regionali per i rapporti di lavoro.
Ne consegue che, quando la controversia riguarda la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro in relazione a provvedimenti non derivanti da accertamento ispettivo, il contenzioso resta di competenza dei Comitati Regionali dell’Istituto.
Tipologie di provvedimenti esemplificati
La circolare precisa che i Comitati Regionali INPS decidono i ricorsi avverso atti di natura amministrativa adottati dall’Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo, che comportino uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa o l’accesso a prestazioni previdenziali. A titolo esemplificativo, rientrano nella competenza dell’Istituto:
- il disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato, come ad esempio il lavoro domestico o il rapporto di lavoro tra coniugi o affini;
- le controversie in materia di riscatti e di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, quando il tema non è la prova del rapporto ma la natura subordinata o meno dell’attività lavorativa;
- le contestazioni sulla qualificazione di rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come nel caso di collaborazioni coordinate e continuative o associazioni in partecipazione.
Regime transitorio per i verbali ispettivi
La circolare conclude precisando che restano comunque affidati ai Comitati Regionali dell’Istituto anche i ricorsi presentati avverso verbali ispettivi fino al 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/2004. In questo modo viene salvaguardata la competenza dell’INPS per le controversie pendenti alla data di efficacia della nuova disciplina.
Punti principali
Competenza dei Comitati Regionali INPS
Per i ricorsi che riguardano la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro, quando il provvedimento impugnato non deriva da un verbale di accertamento ispettivo, la competenza resta attribuita ai Comitati Regionali dell’Istituto, in base agli artt. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1988, n. 88.
Rapporto tra d.lgs. n. 124/2004 e competenze INPS
L’art. 17 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ha istituito presso le Direzioni Provinciali del Lavoro i Comitati Regionali per i rapporti di lavoro, competenti sui ricorsi avverso verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzioni delle DPL e avverso i verbali di accertamento di enti previdenziali e assicurativi. La circolare precisa però che tale norma non sopprime la competenza degli organi dell’INPS, ma la limita solo nei casi previsti; l’art. 19 del medesimo decreto abroga solo le disposizioni incompatibili, che non comprendono quelle della legge n. 88/1989.
Provvedimenti esemplificativi rientranti nella competenza INPS
I Comitati Regionali INPS decidono sui ricorsi relativi a provvedimenti amministrativi adottati dall’Istituto senza accertamento ispettivo, tra cui il disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato (come lavoro domestico o tra coniugi/affini), le controversie su riscatti e costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962 quando si discute della natura subordinata o autonoma dell’attività, e le contestazioni sulla qualificazione di rapporti che comportano iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Regime dei ricorsi su verbali ispettivi presentati entro il 27 maggio 2004
Restano devoluti ai Comitati Regionali dell’Istituto anche i ricorsi proposti avverso verbali ispettivi fino al 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/2004.
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