Circolare numero 7 del 24-1-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la legge finanziaria 2006 e dispone che, per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2006 non possano più essere liquidate l'indennità di trasferta e le indennità supplementari sui titoli di viaggio. Restano ferme le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o comunque rapportate alla trasferta, nonché la disciplina generale dei rimborsi per missioni, con l'unica eccezione del viaggio aereo all'estero rimborsabile nei limiti della classe economica. Viene inoltre soppressa la maggiorazione dell'indennità di trasferta per le missioni all'estero e si precisa la disapplicazione delle norme incompatibili.
Soppressione dell'indennità di trasferta e delle indennità supplementari sui titoli di viaggio dal 1° gennaio 2006
Soppressione dell'indennità di trasferta e delle indennità supplementari sui titoli di viaggio
La circolare dà attuazione alla legge n. 266 del 23 dicembre 2005, legge finanziaria per il 2006, in materia di trattamento economico delle trasferte del personale pubblico. L'intervento normativo comporta la soppressione di alcune voci indennitarie e l'adeguamento delle regole di rimborso delle missioni, con effetti dal 1° gennaio 2006.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La disciplina richiamata è contenuta nell'art. 1, commi 213 e seguenti, della legge n. 266/2005, che interviene sul personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Il comma 214 attribuisce alle singole amministrazioni il compito di adottare gli atti conseguenti secondo i rispettivi ordinamenti, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali.
Voci economiche soppresse
Dal 1° gennaio 2006 non è più possibile liquidare:
- l'indennità di trasferta prevista dall'art. 21, comma 2, lettera a), del CCNL 14 febbraio 2001 per il personale delle Aree A, B e C, per i ruoli ad esaurimento ex art. 15 della legge n. 88/1989, per professionisti e medici;
- l'indennità di trasferta prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), dell'Accordo del 18 novembre 2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001, per il personale dirigente di prima e seconda fascia;
- le indennità supplementari sui titoli di viaggio pari al 5% del costo del biglietto aereo e al 10% del costo del biglietto per treno, autobus e nave, previste per il personale non dirigente dall'art. 21, comma 2, lettera c), del CCNL 14 febbraio 2001 e per il personale dirigente dall'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Accordo del 18 novembre 2004.
Voci che restano ferme
Il comma 215 della legge finanziaria prevede che continuino a restare stabilite nelle misure previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o comunque rapportate all'indennità di trasferta. La circolare, quindi, distingue tali emolumenti dalle voci espressamente soppresse, che non possono più essere corrisposte.
Rimborso delle spese di missione
Resta invariata la disciplina dettata dalla circolare n. 113/03 per il rimborso delle spese connesse alla trasferta. La principale eccezione riguarda le spese di viaggio aereo per missioni all'estero: in base al comma 216, il rimborso va riconosciuto entro il limite del costo del biglietto di classe economica, indipendentemente dalla durata del viaggio.
Missioni all'estero
Per effetto del comma 217, non è più dovuta la maggiorazione sull'indennità di trasferta prevista per le missioni all'estero. La circolare chiarisce quindi che, per tali missioni, viene meno anche questo incremento collegato alla trasferta.
Decorrenza e coordinamento delle norme
La decorrenza è fissata al 1° gennaio 2006. Da tale data la normativa incompatibile con le nuove disposizioni deve considerarsi disapplicata, con conseguente adeguamento delle prassi amministrative e contabili degli uffici interessati.
Punti principali
Soppressione delle indennità dal 1° gennaio 2006
In attuazione dell'art. 1, commi 213 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, vengono soppressi per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche l'indennità di trasferta e le indennità supplementari sui titoli di viaggio. La circolare stabilisce che, dal 1° gennaio 2006, tali voci non sono più liquidabili.
Ambito soggettivo e riferimenti contrattuali
Il divieto riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. La circolare richiama specificamente l'indennità di trasferta prevista per il personale delle Aree A, B e C, per i ruoli ad esaurimento ex art. 15 della legge n. 88/1989, per professionisti e medici, nonché per i dirigenti di prima e seconda fascia.
Indennità supplementari sui titoli di viaggio
Non possono più essere corrisposte le indennità supplementari sui titoli di viaggio pari al 5% del costo del biglietto aereo e al 10% del costo del biglietto per treno, autobus e nave, sia per il personale non dirigente sia per il personale dirigente, secondo i riferimenti contrattuali richiamati dalla circolare.
Indennità collegate a posizioni d'impiego e rimborsi trasferta
Ai sensi del comma 215, restano ferme le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o comunque rapportate all'indennità di trasferta, che continuano a essere determinate secondo le disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti. Resta inoltre invariata la disciplina della circolare n. 113/03 sui rimborsi delle spese connesse alla trasferta.
Missioni all'estero e viaggio aereo
Per le missioni all'estero, il rimborso delle spese di viaggio aereo deve essere riconosciuto entro il limite del costo del biglietto di classe economica, indipendentemente dalla durata del viaggio, in base al comma 216 della legge finanziaria. Inoltre, per effetto del comma 217, non è più dovuta la maggiorazione sull'indennità di trasferta prevista per le missioni all'estero.
Disapplicazione delle norme incompatibili
La circolare conclude precisando che tutta la normativa incompatibile con le nuove disposizioni deve ritenersi disapplicata dal 1° gennaio 2006.
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