Circolare numero 03 del 31-01-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per l’anno 2006, i minimali e massimali di retribuzione imponibile nonché le aliquote contributive per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS. L’aggiornamento deriva dalla variazione ISTAT dell’1,7% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sono inoltre riepilogate le regole per il minimale giornaliero e orario, il massimale annuo, il contributo di solidarietà, l’aliquota aggiuntiva e il contributo previdenziale per i contratti di inserimento, con le tabelle delle aliquote in vigore dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2005.
Determinazione per il 2006 dei valori contributivi e delle aliquote ENPALS per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Determinazione dei valori contributivi ENPALS per il 2006
La circolare aggiorna i parametri contributivi applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti per l’anno 2006, sulla base della variazione ISTAT dell’1,7% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Vengono richiamate le regole generali sul minimale di retribuzione imponibile, sui massimali contributivi e sulle aliquote, con indicazione delle soglie specifiche per le diverse categorie di assicurati ENPALS.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto le norme che disciplinano l’aggiornamento dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le contribuzioni previdenziali e assistenziali, nonché il principio secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Viene anche ribadito che tale vincolo opera pure nei confronti dei datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva.
Inoltre, viene richiamata la norma che stabilisce il limite minimo di retribuzione giornaliera, comunque non inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ogni anno.
Minimale di retribuzione giornaliera e retribuzione oraria minima
Per l’anno 2006 il minimale di retribuzione giornaliera per gli obblighi contributivi nei settori di competenza ENPALS è fissato in 40,62 euro. Tale valore deriva dal 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione in vigore al 1° gennaio 2006, pari a 427,58 euro mensili.
La circolare specifica che la variazione del minimale giornaliero incide anche sulla retribuzione oraria minima per i rapporti a tempo parziale. Dal 1° gennaio 1989, infatti, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per il numero delle ore settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi applicabili. Con una settimana lavorativa di 40 ore, la paga oraria minima risulta pari a 6,09 euro.
È precisato che l’obbligo di assolvere la contribuzione sulla base dei minimali opera solo quando tali valori risultano superiori agli importi previsti dai contratti collettivi o individuali.
Lavoratori dello spettacolo: iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità in altre gestioni
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2006 è pari a 85.478,00 euro.
Su tale fascia si applicano:
- il contributo di solidarietà nella misura del 5%, ripartito in eguale misura tra datore di lavoro e lavoratore (2,50% ciascuno), sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione annua eccedente 39.297,00 euro e fino al massimale annuo di 85.478,00 euro.
Lavoratori dello spettacolo: iscritti già al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 623,13 euro.
La circolare riporta la rivalutazione delle fasce di retribuzione giornaliera e dei relativi massimali imponibili, con accredito da 1 a 8 giornate di contribuzione a seconda delle fasce di reddito. In sintesi, il sistema prevede una progressione di massimali giornalieri da 623,13 euro fino a 4.985,04 euro per le fasce più elevate.
Su queste retribuzioni si applicano:
- il contributo di solidarietà del 5%, ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore, sulla parte eccedente il massimale imponibile della fascia di appartenenza;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 125,95 euro e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile previsto per ciascuna fascia.
Sportivi professionisti: iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità in altre gestioni
Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità in altre gestioni obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2006 è anch’esso pari a 85.478,00 euro.
La circolare stabilisce che:
- il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore, sulla parte di retribuzione annua eccedente 85.478,00 euro e fino a 623.245,93 euro;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 39.297,00 euro fino al massimale annuo di 85.478,00 euro.
Sportivi professionisti: iscritti già al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità
Per gli sportivi professionisti già iscritti al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 273,97 euro.
Il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente tale importo e fino a 1.997,58 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore opera sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 125,95 euro e fino al massimale giornaliero imponibile di 273,97 euro.
Contratti di inserimento
Nei casi in cui la disciplina dei contratti di inserimento preveda una contribuzione fissa corrispondente a quella degli apprendisti, la quota settimanale a carico del datore di lavoro, limitatamente alla componente IVS, è fissata per il 2006 in 2,84 euro, equivalente a 0,47 euro giornalieri.
Aliquote contributive applicabili dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2005
Per gli sportivi professionisti, dal 1° gennaio 2005 l’aliquota contributiva è stata allineata a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS ed è pari al 32,70%, con riparto 23,81% datore di lavoro e 8,89% lavoratore, indipendentemente dalla posizione di iscrizione previdenziale.
Per i lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio 2003 le aliquote contributive hanno raggiunto la parità con quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, salvo le eccezioni per ballerini e tersicorei. Per tali categorie, l’aliquota totale è del 35,70%, ripartita in 25,81% a carico del datore di lavoro e 9,89% a carico del lavoratore.
La circolare rinvia agli allegati per il dettaglio delle aliquote e dei codici tabellari/codici causale da utilizzare.
Punti principali
Aggiornamento ISTAT e criteri generali di calcolo
La determinazione dei valori contributivi per il 2006 tiene conto della variazione dell’1,7% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare richiama le norme che impongono l’aggiornamento annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e conferma che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, anche per i datori di lavoro non aderenti.
Minimale di retribuzione giornaliera e oraria
Per il 2006 il minimale di retribuzione giornaliera per i settori di competenza ENPALS è pari a 40,62 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione in vigore al 1° gennaio 2006 (427,58 euro). Per i contratti a tempo parziale, la retribuzione oraria minima si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo per le ore settimanali previste dal contratto; con 40 ore settimanali il valore è pari a 6,09 euro. Tali minimi si applicano solo se superiori agli importi contrattuali o individuali.
Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e senza anzianità in altre gestioni, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2006 è 85.478,00 euro. Su tale soglia opera il contributo di solidarietà del 5% (2,50% datore e 2,50% lavoratore) sulla quota eccedente il massimale; l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 39.297,00 euro fino a 85.478,00 euro. Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità contributiva, il massimale giornaliero imponibile è 623,13 euro, con fasce di retribuzione giornaliera e relativi giorni accreditati indicati in tabella; il contributo di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva operano secondo le soglie giornaliere riportate nella circolare.
Sportivi professionisti: massimali e contributi
Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità in altre gestioni, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2006 è 85.478,00 euro. Su tale importo si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% (0,60% datore e 0,60% lavoratore) sulla quota annua eccedente 85.478,00 euro e fino a 623.245,93 euro; l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 39.297,00 euro fino al massimale annuo. Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità, il massimale giornaliero imponibile è 273,97 euro, con contributo di solidarietà dell’1,2% sulla parte eccedente fino a 1.997,58 euro e aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente 125,95 euro fino al massimale giornaliero.
Contratti di inserimento e contributo previdenziale
Nei casi in cui la normativa preveda per i contratti di inserimento una contribuzione fissa corrispondente a quella degli apprendisti, il contributo settimanale a carico del datore di lavoro, limitatamente alla quota IVS, è determinato per il 2006 in 2,84 euro, pari a 0,47 euro giornalieri.
Aliquote contributive in vigore
Dal 1° gennaio 2005 l’aliquota contributiva per gli sportivi professionisti è allineata a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS ed è pari al 32,70% per tutte le categorie considerate, con ripartizione 23,81% a carico del datore di lavoro e 8,89% a carico del lavoratore. Per i lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio 2003 le aliquote hanno raggiunto la parità con quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, salvo le eccezioni per ballerini e tersicorei, per i quali l’aliquota totale è pari al 35,70% (25,81% datore e 9,89% lavoratore).
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