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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 3142 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Diniego di procedura amichevole - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che il diniego contenuto nella nota ministeriale sia impugnabile dinanzi al giudice tributario. Motivazione: benché la nota non sia compresa nell'elenco formale dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, essa porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria con indicazione concreta delle ragioni di fatto e di diritto, assumendo dunque la natura di atto impugnabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il contribuente impugna il diniego di avvio della procedura amichevole prevista dalla Convenzione europea di arbitrato del 23 luglio 1999 (ratificata con l. n. 99/1993) relativo a casi di doppia imposizione e prezzi di trasferimento; la questione centrale è se la nota ministeriale che nega la procedura, pur non rientrando nell'elenco degli atti indicati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sia impugnabile davanti al giudice tributario, atteso che tale nota comunica al contribuente una pretesa tributaria con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l'elenco degli atti menzionati dall'art. 19 non è esclusivo ai fini dell'impugnabilità: atti non inclusi formalmente possono essere impugnati se, nella sostanza, comunicano al contribuente una pretesa tributaria motivata.

  • Convenzione europea di arbitrato del 23 luglio 1999

    ratificata con l. n. 99/1993

    prevede la procedura amichevole per risolvere casi di doppia imposizione internazionale; il diniego all'avvio di tale procedura può incidere sui diritti del contribuente e dunque essere oggetto di sindacato giurisdizionale.

  • Cass. S.U. n. 12759/2015

    giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui atti amministrativi non formalmente inseriti nell'elenco degli atti impugnabili possono comunque essere soggetti a impugnazione quando espongono con chiarezza una pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La valutazione dell'impugnabilità deve basarsi sul contenuto e sugli effetti dell'atto, non solo sulla sua formalizzazione nell'elenco previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
  • Una comunicazione amministrativa che espliciti una pretesa tributaria con ragioni di fatto e di diritto assume natura di atto impugnabile davanti al giudice tributario.
  • Il diniego a procedure internazionali o amichevoli (es. previste da convenzioni) può ledere interessi giuridicamente rilevanti del contribuente e pertanto essere soggetto a sindacato giurisdizionale.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe impugnare tempestivamente la comunicazione diniegativa davanti al giudice tributario, contestando nel merito le ragioni fattuali e giuridiche fornite dall'amministrazione.
  • Se la comunicazione è meramente informativa o priva di una concreta pretesa tributaria motivata, è meno probabile che venga ritenuta impugnabile; pertanto è essenziale esaminare se l'atto contiene una richiesta o una determinazione di natura sostanziale.

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