Cassazione Civile, Ordinanza n. 30798/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 693/13/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, notificato il 16 novembre 2020. Tuttavia, il ricorso non è stato depositato nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., come attestato dalla certificazione della cancelleria centrale civile della Corte. Il contribuente ha resistito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, e successivamente ha depositato memoria e nota spese, dichiarandosi antistatario e domandando la distrazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio il mancato deposito del ricorso nel termine di legge e, conseguentemente, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore distrattario del controricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. La Corte ha anche precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine dell'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, la condanna alle spese in favore della parte intimata che abbia notificato il controricorso e richiesto l'iscrizione a ruolo.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica che fruisce della prenotazione a debito del contributo unificato.
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