Sentenza n. 863/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo, Sezioni Coordinate di Varese – Como – Lecco, prot. m. inf. dgtno. registro ufficiale.u.0243971 del 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della revoca del provvedimento impugnato e della conseguente soddisfazione dell'interesse azionato, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché il Collegio ha ritenuto corretto il comportamento dell'amministrazione, che ha consentito una definizione bonaria della controversia.
Atto impugnato: provvedimento del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo, Sezioni Coordinate di Varese – Como – Lecco, del 24 novembre 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione civile chiedendone l'annullamento, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha revocato il provvedimento gravato. Con memoria depositata il 19 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato che tale revoca aveva determinato la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria conseguente alla sopravvenuta revoca dell'atto impugnato e alla cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato, quando elimina l'atto e soddisfa l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando la definizione della controversia deriva da un comportamento corretto dell'amministrazione che rimuove l'atto impugnato e consente una soluzione bonaria, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →