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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40862/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal GIP per vari reati (tra cui frode informatica aggravata, truffa, ricettazione, autoriciclaggio). Il ricorso deduceva: tardivo deposito/irregolare comunicazione della motivazione con conseguente perdita di efficacia della misura; questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p. per mancata previsione di termine perentorio di comunicazione; omissione di valutazione degli elementi a favore; omessa informativa al codifensore sull'esecuzione della misura; omesso interrogatorio di garanzia a seguito di rinnovazione della misura e per nuovi elementi; errata qualificazione giuridica dei fatti (in particolare sull'identità digitale ai fini dell'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma 3 c.p.), e insufficiente gravità indiziaria per vari capi di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutti i motivi ritenendoli infondati o manifestamente infondati. In particolare: è stato accertato il tempestivo deposito dell'ordinanza (6 maggio 2022) rispetto al termine previsto; la questione di costituzionalità di art. 309 c.p.p. è stata ritenuta irrilevante e infondata; i rilievi sull'omessa valutazione degli "elementi a favore" sono stati dichiarati infondati perché la giurisprudenza limita tali elementi a fatti oggettivi e concluenti; l'omessa informativa al codifensore non ha prodotto pregiudizio tale da rendere nullo il provvedimento; le questioni relative all'omesso interrogatorio di garanzia e alla perdita di efficacia della misura sono in massima parte estranee al riesame e vanno dedotte nel procedimento specifico previsto dall'art. 306 c.p.p.; la qualificazione dell'uso dell'identità digitale come aggravante ex art. 640-ter comma 3 è stata confermata nella sua più ampia accezione, comprensiva anche di credenziali di accesso a servizi privatistici; inoltre la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione in ordine alla gravità indiziaria per i vari capi (truffa/frode informatica, 497-bis, ricettazione, autoriciclaggio).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Consente la trattazione con rito cartolare; richiamata quale forma procedurale adottata

  • art. 309 c.p.p.

    art. 309, comma 10 c.p.p.

    Regola il deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame; la Corte ha ritenuto correttamente rispettato il termine di deposito e non fondata la censura sulla mancanza di un termine perentorio di comunicazione alle parti

  • art. 306 c.p.p.

    Disciplina la perdita di efficacia della misura cautelare e la pronuncia di estinzione della misura: questioni sulla persistenza della misura devono essere trattate con il procedimento specifico previsto da questa norma

  • art. 27 c.p.p.

    Regola la cessazione di efficacia delle misure adottate da giudice incompetente; la Corte richiama che il termine di 20 giorni si riferisce alla decisione del giudice competente e non all'esecuzione materiale della misura

  • art. 292 c.p.p.

    art. 292, comma 2 (e comma 2-ter) c.p.p.

    Impone al giudice di motivare valutando elementi a favore e a carico; la Corte precisa che «elementi a favore» vanno intesi come fatti oggettivi e concludenti, non semplici affermazioni difensive

  • art. 293 c.p.p.

    art. 293, comma 1-ter c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo informativo al difensore circa l'esecuzione della misura; la Corte ha ritenuto che l'omessa informazione, se non idonea a cagionare un concreto pregiudizio alle difese, non invalida la misura

  • art. 294 c.p.p.

    Disciplina l'interrogatorio di garanzia; la Corte ha distinto tra vizi incidenti sulla persistenza della misura (da trattare con art. 306) e legittimità intrinseca dell'ordinanza oggetto di riesame

  • art. 5 CEDU

    Tutela la libertà personale e il diritto al giudice; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistesse violazione rilevante in relazione alle censure sollevate

  • art. 640-ter c.p.

    art. 640-ter, comma 3 c.p.

    Prevede l'aggravante della frode informatica se commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale; la Corte interpreta il concetto di identità digitale in senso ampio, includendo anche credenziali di accesso a servizi privatistici

  • art. 497-bis c.p.

    Riguarda reati connessi a documenti di identificazione falsi o il loro uso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti per la gravità indiziaria anche rispetto a questo capo

  • normativa comunitaria e d.lgs. 82/2005 e DPCM 24/10/2014

    d.lgs. 82/2005; DPCM 24/10/2014

    Richiamate in ordine alle definizioni tecniche di identità digitale per evidenziare che tali definizioni tecniche non delimitano in modo esclusivo il significato penalistico di identità digitale

Massime di principio

  • Il termine di deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame disciplinato dall'art. 309 c.p.p. è rilevante; la tardività deve essere provata dagli atti: la mera comunicazione ritardata non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura se il deposito è intervenuto nei termini.
  • La mancata previsione di un termine perentorio di comunicazione/notifica della motivazione alle parti non implica automaticamente violazione costituzionale dell'art. 13 Cost.; l'assenza di pregiudizio concreto alle difese è elemento rilevante per la valutazione della rilevanza del vizio.
  • Le doglianze riguardanti la persistenza della misura cautelare (es. omissione dell'interrogatorio di garanzia dopo rinnovazione o esecuzioni tardive) attengono alla estinzione della misura e devono essere dedotte nel procedimento specifico previsto dall'art. 306 c.p.p., non nel riesame dell'ordinanza originaria.
  • Nell'ambito delle misure cautelari, gli "elementi a favore" che il giudice deve considerare sono fatti di natura oggettiva e concludente; semplici affermazioni difensive o posizioni negatorie non impongono, di per sé, la revoca della misura.
  • L'obbligo di informare il difensore dell'esecuzione della misura ha funzione di tutela preventiva delle difese ma la sua omissione non determina automaticamente la nullità del provvedimento se non è dimostrato un concreto pregiudizio per l'esercizio della difesa.
  • Il concetto di "identità digitale" ai fini dell'aggravante di cui all'art. 640-ter comma 3 deve essere interpretato in senso estensivo: non è limitato alle sole identità certificate dalla PA (SPID, CIE, firma digitale) ma può ricomprendere credenziali e modalità di identificazione utilizzate in sistemi privatistici quando siano idonee a identificare un soggetto online.
  • Per l'integrazione del reato di autoriciclaggio non è necessario che la condotta renda impossibile l'identificazione della provenienza del denaro: è sufficiente un'azione concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza.
  • Le censure sulla insufficienza della gravità indiziaria richiedono in genere un sindacato di merito; il riesame deve verificare la sussistenza di gravi indizi in base agli elementi oggettivi acquisiti: ricostruzioni alternative e interpretazioni difensive non sempre sono idonee a superare la valutazione cautelare.

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