Cassazione Penale, Sentenza n. 13543/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha constatato che è effettivamente pervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa e che questa è stata corredata dall'accettazione del ricorrente. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che il reato è divenuto improcedibile per l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente, sopravvenuta dopo il deposito della sentenza impugnata. Il Sostituto Procuratore Generale ha altresì rilevato l'estinzione del reato e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, co. 8
Richiamato per indicare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la previsione normativa emergenziale; non incide sul merito dell'estinzione del reato.
Codice di procedura penale, art. 340, comma 4
Applicato per disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali anche in caso di annullamento della sentenza per estinzione del reato.
Remissione di querela (istituto sostanziale/deflativo)
La remissione di querela, se valida e corredata dell'eventuale accettazione prevista, estingue il reato perseguibile a querela; se ciò interviene durante il processo determinante la sentenza impugnata, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se la persona offesa manifesta validamente la remissione della querela e questa è accompagnata dall'accettazione richiesta dalla legge, il reato perseguibile a querela si estingue anche se la remissione interviene dopo la sentenza di merito e prima della definitività, con conseguente annullamento del capo di condanna.
- La Corte di cassazione, rilevata l'estinzione del reato per remissione, pronuncia l'annullamento senza rinvio: non si entra più nel merito della valutazione della colpevolezza.
- L'estinzione del reato non esclude la possibilità che il giudice disponga la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), salvo diverse ragioni di diritto o equità.
- In situazioni analoghe occorre verificare la validità formale della remissione (presa di posizione inequivoca della persona offesa, eventuale accettazione se richiesta, assenza di vizi della volontà o di condizioni incompatibili) poiché una remissione viziata non determina l'estinzione del reato.
- Il pubblico ministero può conformare la sua conclusione all'esito dell'istituto estintivo (richiedendo l'annullamento senza rinvio), e la Corte prenderà in considerazione tale richiesta se gli elementi documentali comprovano l'estinzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →