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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10150/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità fiscale)

La controversia

La società aveva ricevuto un invito al contraddittorio per un accertamento basato sugli studi di settore relativo all’anno d’imposta 2004. Non essendosi perfezionato il tentativo di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori ricavi pari a Euro 184.817,00. Respinto il ricorso in primo grado, la società aveva proposto appello mediante consegna diretta dell’atto, senza depositarne copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 308/2011 depositata il 7 dicembre 2011, aveva dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo allora vigente. In Cassazione la società ha formulato due motivi, esaminati congiuntamente: ha sostenuto che l’art. 53, comma 2, dello stesso decreto fosse contrario al diritto dell’Unione europea e ne ha chiesto la disapplicazione, assumendo che l’inammissibilità fosse sproporzionata rispetto alla violazione di un adempimento formale e lesiva del diritto di accesso alla giustizia; ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi, trattati congiuntamente. Ha richiamato i precedenti della Corte costituzionale e della Cassazione che avevano già escluso l’illegittimità costituzionale e l’irragionevolezza della disciplina: l’adempimento riguarda le modalità alternative alla notificazione ordinaria tramite ufficiale giudiziario, scelte dalla parte, e la controversia tributaria attiene a profili pubblicistici connessi allo ius imperii fiscale, diversi dai diritti e dalle obbligazioni civili contemplati dall’art. 6 CEDU. La ricorrente non ha prospettato argomenti nuovi rispetto alle questioni già esaminate. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    La questione è stata esaminata più volte da questa Corte e dalla Consulta, pervenendo con diverse pronunce alla medesima conclusione che conferma la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza della norma, sia perchè limitata solo alle forme alternative alla notifica usuale tramite ufficiale giudiziario, dunque a scelta di parte, sia perchè attinente a profili eminentemente pubblicistici connessi allo ius imperli del momento fiscale, assolutamente diverso dalle obbligazioni e diritti civili di cui parla l’art. 6 della Convenzione EDU (cfr. Corte Cost. n. 17/2011).

    La disciplina che sanziona con l’inammissibilità l’omesso adempimento previsto per le modalità alternative di proposizione dell’appello è stata ritenuta costituzionalmente legittima e non irragionevole, anche perché riguarda una modalità scelta dalla parte e un giudizio relativo a profili pubblicistici fiscali.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    La questione è stata esaminata più volte da questa Corte e dalla Consulta, pervenendo con diverse pronunce alla medesima conclusione che conferma la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza della norma, sia perchè limitata solo alle forme alternative alla notifica usuale tramite ufficiale giudiziario, dunque a scelta di parte, sia perchè attinente a profili eminentemente pubblicistici connessi allo ius imperli del momento fiscale, assolutamente diverso dalle obbligazioni e diritti civili di cui parla l’art. 6 della Convenzione EDU (cfr. Corte Cost. n. 17/2011).

    La garanzia dell’art. 6 CEDU relativa alle controversie su diritti e obbligazioni di carattere civile non è stata ritenuta applicabile, in questa decisione, ai profili pubblicistici propri della controversia tributaria.

  • art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Nessuna citazione interpretativa autonoma nel ragionamento della Corte; la disposizione è richiamata nella ricostruzione della decisione della CTR.

    La Corte riferisce che la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello per il mancato deposito presso la CTP della copia dell’atto consegnato direttamente; non svolge un’autonoma interpretazione della disposizione.

  • art. 3 Cost.

    Nessuna citazione interpretativa autonoma nel ragionamento della Corte; la norma è indicata nell’esposizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

    La censura fondata sull’art. 3 Cost. è respinta insieme agli altri motivi, sulla base dei precedenti richiamati che escludono l’irragionevolezza della disciplina.

  • art. 24 Cost.

    Nessuna citazione interpretativa autonoma nel ragionamento della Corte; la norma è indicata nell’esposizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

    La Corte rigetta la censura relativa al diritto di accesso alla giustizia, richiamando la legittimità della previsione dell’inammissibilità per l’omesso adempimento richiesto nella modalità di appello prescelta.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Nessuna citazione interpretativa autonoma nel ragionamento della Corte; la norma è indicata nell’esposizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

    La censura è respinta in relazione al richiamo all’art. 6 CEDU, non ritenuto pertinente alle controversie tributarie, connesse a profili pubblicistici fiscali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la previsione di inammissibilità collegata all’omesso adempimento richiesto per una modalità di proposizione dell’appello alternativa alla notificazione ordinaria tramite ufficiale giudiziario non è, per ciò solo, irragionevole o costituzionalmente illegittima, quando tale modalità è scelta dalla parte.
  • La garanzia dell’art. 6 CEDU relativa alle controversie su diritti e obbligazioni di carattere civile non si estende, secondo la decisione, ai profili eminentemente pubblicistici connessi all’esercizio della potestà fiscale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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